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Per Aran i dirigenti assistenti sociali sono contrattualmente “stessa faccia, stessa razza” dei dirigenti delle professioni sanitarie

di Saverio Proia

L’Agenzia, interpretando dinamicamente le norme nell’attuale contesto sociosanitario, indica la corretta collocazione dell’assistente sociale dipendente delle Aziende sanitarie tra le professioni che sono collocate nelle linee produttive di chi ha la missione di attuare il diritto alla salute, così come sancito dall’articolo 32 della nostra Costituzione e come esplicitato dall’Oms. LA NOTA ARAN

10 LUG - Nelle settimane precedenti era pervenuto all’ARAN un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali con il quale si affermava che:
“-nel comparto del personale del SSN, per il profilo professionale dell’assistente sociale è anche previsto il ruolo dirigenziale di servizio sociale professionale, di cui agli articoli 1 e 7 della Legge n.251/2000;
 
-il dirigente del servizio sociale professionale del SSN è ascrivibile ai dirigenti dei ruoli professionali, tecnici ed amministrativi di cui al DPR 761/79;
 
- a tutt’oggi, la norma nazionale è ancora, colpevolmente, deficitaria delle procedure concorsuali per l’assunzione anche a tempo indeterminato. Ciò al contrario di quanto attiene all’analoga nuova figura dirigenziale delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione nonché della professione di ostetrica prevista dalla Legge n. 251/2000, per la quale è stata da tempo definita la normativa di reclutamento a tempo indeterminato;
 
- le Regioni hanno solitamente adottato la prassi dell’incarico a tempo determinato per tale incarico dirigenziale;
 
- alcune Regioni, utilizzando, per evidente analogia, la procedura concorsuale già prevista per analoghe figure dirigenziali, hanno avviato, e talora concluso, le procedure per il reclutamento a tempo indeterminato nelle aziende sanitarie di dirigenti del Servizio sociale professionale di cui alla Legge n. 251/00. Tale procedura concorsuale di alcune Regioni non è stata osservata né annullata dal Governo nazionale, con ciò legittimandone, pertanto, la sua validità e regolarità;
 
- all’interno dell’attuale tornata contrattuale del personale dell’area dirigenziale degli Enti Locali e delle Regioni, sono ricompresi i dirigenti dei c.d. ruoli PTA pertanto si vorrebbe, nella stesura in corso del nuovo contratto fosse esplicitata, in forma chiara, la collocazione, in tale ambito contrattuale, del dirigente del Servizio sociale professionale di cui alla Legge n.251/00, sia se contrattualizzato a tempo determinato sia se contrattualizzato a tempo indeterminato, ciò anche al fine di evitare dubbi interpretativi da parte delle amministrazioni delle Aziende sanitarie.

In differente modalità avevano inviato analoghe lettere sia CGIL-CISL-UIL che FIALS.

L’ARAN, con una nota a firma del dott. Gianfranco Rucco, Direttore della Direzione Contrattazione 2 “Regioni, Autonomie Locali e Sanità”, dopo attento ed approfondito esame della normativa e a seguito del dovuto confronto con i tecnici del Comitato di Settore Regioni-Sanità ha affermato che sino a quando verrà emanata la relativa disciplina concorsuale), gli incarichi dirigenziali di coordinamento degli assistenti sociali rientrerebbero tra gli incarichi delle professioni sanitarie e quindi sarebbero soggetti alla disciplina contrattuale del nuovo CCNL dell'Area Sanità 2016-2018.
 
L’esame della normativa ha, infatti, evidenziato che il CCNL dell'Area III (SPTA) del 17.10.2008 il quale  aveva previsto all’articolo 9:
“1 In via provvisoria e a conferma di quanto stabilito nell’art. 24, comma 20, del CCNL 3 novembre 2005, l’incarico di cui all’articolo precedente (che sarebbe l’incarico di cui all’articolo 8 (Entrata a regime dell’istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica) CCNL 17.10.2008 )può essere conferito dalle aziende anche al personale appartenente al profilo di assistente sociale, indicato nell’art. 7 della legge 251 del 2000, come integrato dall’art. 1-octies del D.L. 250/2005, convertito dalla legge 27 del 2006, per il coordinamento della specifica area professionale.

2. Per il conferimento degli incarichi al personale di cui al comma precedente, per il quale non è ancora stata emanata la relativa disciplina concorsuale, continuano ad applicarsi le modalità di conferimento di incarichi provvisori, di cui all’art. 42 del CCNL 10 febbraio 2004, fino all’emanazione della predetta disciplina.

3. Il presente articolo sostituisce l’art. 42 del CCNL integrativo 10 febbraio 2004, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 2 per il personale appartenente al profilo di assistente sociale.

La norma di legge richiamata che ha definito, sempre in via provvisoria, tale incarico come triennale seppur rinnovabile, a tempo determinato e conferibile tramite procedura selettiva prevede che:

7. Disposizioni transitorie.
1. Al fine di migliorare l'assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell'assistenza infermieristica ed ostetrica e il servizio sociale professionale e possono attribuire l'incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del compimento dei corsi universitari di cui all'articolo 5 della presente legge l'incarico, di durata triennale rinnovabile, è regolato da contratti a tempo determinato, da stipulare, nel limite numerico indicato dall'articolo  15-septies, comma 2 , del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , introdotto dall'articolo  13  del  decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 , dal direttore generale con un appartenente alle professioni di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché con un appartenente al servizio sociale professionale, attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati”

omissis

2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalità analoghe a quelle previste al comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla  legge 26 febbraio 1999, n. 42 , e per la professione di assistente sociale, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l'attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale .”

Inoltre l’ARAN ha elaborato le ulteriori considerazioni:
- la collocazione di questo nuovo dirigente risulta essere nella stessa legge quadro della dirigenza delle professioni sanitarie cioè la legge 251/00;
- la collocazione generalizzata nelle aziende sanitarie del servizio sociale professionale è nel dipartimento o servizio delle professioni sanitarie e sociosanitarie;
- la collocazione dell’assistente sociale è nell'area delle professioni sociosanitarie per effetto dell’articolo 5 è nella Legge 3/18 che ha riformato tutto l'impianto ordinistico delle professioni sanitarie e che ha unificato in un unico provvedimento tutte le professioni che intervengono direttamente nell’attuazione del diritto alla salute;
- i richiami dei precedenti CCNL della dirigenza sanitaria e PTA agli stessi incarichi provvisori previsti per le professioni sanitarie.

Altresì si è considerato che l’assoggettamento dei dirigenti coordinatori degli assistenti sociali al nuovo CCNL dell'Area Sanità 2016-2018 non implica e non opera un cambio di ruolo in quanto essi, nella aziende ed enti del SSN sono sempre stati e restano appartenenti al ruolo tecnico fino a che sarà vigente il DPR 761/79 che nell'articolo 1 collocava la professione di assistente sociale nel ruolo tecnico.

Tuttavia  è anche vero che, sempre con esclusiva attinenza alle aziende e agli enti del SSN, la normativa contrattuale sopra richiamata ha tracciato un percorso di carriera identico a quello previgente e provvisorio della dirigenza delle professioni sanitarie e che, secondo il già richiamato articolo 5 della legge 3/18, l'assistente sociale è professione non tecnica ma sociosanitaria, attuando, insieme alle professioni sanitarie, la tutela della salute come indicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Per queste considerazioni per l’ARAN non si può non tenere presente che l’attrazione dei dirigenti in questione nel CCNL dell’Area della Sanità è avvenuta soltanto a far data dall’entrata in vigore del nuovo CCNL 2016-2018 e comunque senza aver inserito in quest’ultimo contratto una esplicita disposizione dedicata a questi dirigenti.

Pertanto, è anche comprensibile che i medesimi dirigenti siano stati, a tutt’ora, inclusi nel ruolo tecnico ma continuano ad essere soggetti ad una disciplina del tutto peculiare e non assimilata né a quella degli altri dirigenti del ruolo tecnico né a quella del ruolo sanitario bensì a quella dei dirigenti delle professioni sanitarie.

La nuova definizione dei comparti di contrattazione che, almeno per la tornata 2016-2018, ha collocato i PTA delle aziende e degli enti del SSN in un contratto diverso da quello del sanitari ha reso e necessario un chiarimento su quale sia il contratto di appartenenza posto che invece non sussistono dubbi sulla disciplina ad essi applicabile che resta il tutt’ora vigente art. 9 del CCNL 17.10.2008 sopra riportato.

Purtroppo, per quanto si possa e si voglia, gli strumenti della contrattazione collettiva sono insufficienti a dare un inquadramento definitivo e certo a queste figure tant’è che la norma contrattuale vigente è provvisoria e ormai anche piuttosto datata ed è quanto mai auspicabile un intervento normativo di fonte primaria.

E’ ovvio negli enti locali possono esserci dirigenti del servizio sociale professionale, ai quali, invece, si continuerà ad applicare il CCNL della dirigenza delle regioni ed autonomie locali e poi quello in fieri delle funzioni locali.     

Si tratta di un’interpretazione a nostro giudizio corretta e che tiene conto della dinamicità delle norme superando l’osservanza formalistica e  desueta dell’articolo 1 del DPR 761/79 che collocava l’assistente sociale nel ruolo tecnico ed invece l’Aran tenendo conto sia della legge 251/00 ma soprattutto dalla legge 3/18 che unificava in un provvedimento unitario tutte le professioni sanitarie e sociosanitarie che intervengono sull’attuazione del diritto costituzionale alla salute, come la salute è concepita dall’OMS ha, giustamente previsto che la dirigenza delle professione di assistente sociale è nella stessa area contrattuale dei dirigenti delle linee dirette della produzione della salute insieme ai dirigenti medici e sanitari  e non più insieme ai dirigenti amministrativi, tecnici e professionali.

La giusta interpretazione dell’ARAN è, per il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli assistenti sociali “il giusto riconoscimento al ruolo e alle reali competenze della professione di assistente sociale: non di supporto a chi produce salute ma di co-protagonista.
 
Attraverso le nostre specifiche competenze professionali diamo attuazione al diritto alla salute individuale e collettiva.
Continueremo, per le nostre competenze di Ordine, a sollecitare istituzioni e sindacati per un pari trattamento sia normativo che economico tra professioni sanitarie e professioni sociosanitarie. È un risultato positivo che dovrà avere analoghi effetti in ogni contratto nel quale sia previsto il ruolo della professione sociosanitaria di assistente sociale.”

E così, come è avvenuto nel rinnovo dei contratti del comparto sanità, area dirigenziale medica e sanitaria compresa, laddove la contrattazione ha reso possibile una vera e gratificante carriera professionale, non più solo gestionale, per il personale del SSN, laddove né Governo né Parlamento sono riusciti a produrre una norma effettiva, così anche per l’esatta collocazione della professione di assistente sociale, in assenza di un intervento normativo che completi ed attui quanto indicato dall’articolo 5 della legge 833/78, l’ARAN, interpretando dinamicamente le norme nell’attuale contesto sociosanitario, indica la corretta collocazione dell’assistente sociale dipendente delle Aziende sanitarie tra le professioni che sono collocate nelle linee produttive di chi ha la missione di attuare il diritto alla salute, così come sancito dall’articolo 32 della nostra Costituzione e come esplicitato dall’OMS, inteso come “stato di benessere fisico, psichico e sociale”…per fortuna c’è l’ARAN…parafrasando una vecchia canzone di Gaber…
 
Saverio Proia

10 luglio 2020
© Riproduzione riservata

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