Speciale. Come cambierà la farmacia. Effetti e ricadute delle liberalizzazioni (1ª parte)
di Paolo Leopardi
Con l'articolo 11 del decreto sulle liberalizzazioni, appena convertito in legge, cambieranno molti aspetti del mondo della farmacia. Alcune novità saranno subito operative mentre per altre si apre un futuro denso di incognite. Punto per punto un viaggio nella farmacia che verrà
28 MAR - Ormai è legge. E per la farmacia molte cose cambieranno. Stiamo ovviamente parlando del Decreto Legge 1/2012, cosiddetto “Cresci Italia”, convertito in legge la scorsa settimana. L'articolo che ci riguarda è l'11, quello sulle farmacie. Ma non solo. Un articolo che, con poche ma rilevanti modifiche, ha cambiato molti aspetti della normativa che attualmente regolamenta il servizio farmaceutico e molti altri rischia di modificarne, considerate le varie interpretazioni che, alcune delle norme contenute nel presente decreto, hanno, giocoforza, generato.
Ecco cosa accadrà, punto per punto.
Quorum
Il primo aspetto che, forse più d’ogni altro, ha interessato il mondo della farmacia è “l’abbassamento del quorum” e, precisamente, i commi 2 e 3 dell’articolo 1 della L. 475/1968, modificati in modo che non vi sia più “una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 25.000 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni” bensì “ una farmacia ogni 3.300 abitanti”.
Inoltre, con riferimento alla popolazione eccedente, mentre il comma 3 dell’art. L. 475/1968 prevedeva che non si doveva tener conto del “resto”, “se non superiore al 50% nei comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti”, nella modifica apportata dalla nuova legge viene prevista l’apertura dell’ulteriore farmacia per la popolazione eccedente, in tutti i comuni, purché superiori al 50% del parametro stesso.
Vengono fatti salvi gli altri commi e quindi la competenza del “medico provinciale” (ora il Sindaco o le Regioni) per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura delle farmacie, la distanza minima tra farmacie di 200 metri nonché la modalità di misurazione di detta distanza “per la via pedonale più breve tra soglia e soglia” che tanto contenzioso ha prodotto nel passato e continua a produrre.
Nuove sedi farmaceutiche
Proseguendo nell’analisi del Decreto Legge “Cresci Italia” passiamo ad analizzare l’art. 1 bis inserito dopo l’art. 1, così come modificato dal citato Decreto, della legge 475/1968.
Questo articolo prevede la possibilità di istituzione di ulteriori sedi farmaceutiche in aggiunta al criterio di cui all’art. 1 (una farmacia ogni 3.300 abitanti). Le farmacie istituite in base a tale ultimo criterio, tuttavia, non possono superare il limite del 5% delle sedi, “comprese le nuove”.
Ebbene, vorrà dire che se in una Regione esistono, anche alla luce del nuovo parametro di una farmacia ogni 3.300 abitanti, 100 farmacie, solo 5 potranno essere istituite in più ai sensi dell’articolo in parola.
Su tutte queste farmacie viene prevista la prelazione comunale sino al 2022 ed il Comune non potrà cedere la titolarità né affidarne le gestioni.
Distribuzione delle farmaceutiche aggiuntive
In primo luogo le Autorità competenti saranno anche qui Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano che, sentite le aziende sanitarie locali competenti per territorio, possono istituire le farmacie.
Le farmacie potranno aprire nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri e di ristorazione.
Tutte le aperture di nuove farmacie si potranno avere solo se non sia già aperta, all’interno della struttura, una farmacia ad una distanza inferiore a 400 metri.
Fin qui poco da dire se non che, sicuramente, ove di interesse, potranno crearsi discussioni sul concetto di alta intensità di traffico.
L’altra fattispecie prevista dal Decreto Legge, per la quale potranno essere aperte nuove farmacie, è stata, peraltro, oggetto di un opportuno emendamento che ha meglio chiarito le dimensioni delle strutture ove potranno sorgere la farmacie.
Difatti nella prima stesura del Decreto Legge si leggeva che le farmacie potevano essere aperte “nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati”. Viceversa nella nuova stesura la dimensione di 10.000 metri quadrati è riferita esclusivamente alla “superficie di vendita”. Con tale chiarimento, apparentemente banale, si eliminano invece tutti i casi di centri commerciali che raggiungono la riferita dimensione calcolando in essa parcheggi e spazi esterni.
Da ultimo, la norma precisa che, nelle strutture commerciali in parola, l’apertura della farmacia sarà possibile solo se non sia già aperta una farmacia ad una distanza inferiore a 1.500 metri.
La pianta organica
Uno dei commi di maggior interesse dell’intero art. 11 del decreto legge “Cresci Italia”, è quello riportato alla lettera c) del numero 1. Detto comma sostituisce integralmente l’art. 2 della legge 475/1968; nello specifico mentre l’articolo sostituito prevedeva che “ogni Comune deve avere una pianta organica delle farmacie nella quale è determinato il numero, le singole sedi farmaceutiche e la zona di ciascuna di esse in rapporto a quanto disposto dal precedente art. 1”; il nuovo testo dell’art. 2 invece prevede che: “ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dal precedente art. 1”.
Sin dalla prima lettura della norma a molti è parso che la nuova previsione normativa, semplificando il testo e prendendo in considerazione solo il numero delle farmacie che viene rimodulato dai Comuni in relazione al nuovo rapporto farmacia/popolazione (1/3.300), avesse “abolito” la pianta organica delle farmacie stesse. Potrei dire di essere tra questi “lucidi interpreti” ma ciò non corrisponde al vero e nel prosieguo vedremo il perché.
Purtroppo l’interpretazione del Ministero della Salute nel noto parere interpretativo rilasciato dall’Ufficio Legislativo il 21 marzo esplicitamente afferma che l’identificazione delle zone “è svincolata dalla necessità di definire esattamente un territorio di astratta perimetrazione di ciascun nuovo esercizio e non incontra limite nella perimetrazione delle sedi già aperte”.
Ebbene, se detto parere sarà confermato nell’applicazione della norma da parte della pubblica amministrazione, potremo dire con poche parole è stato demolito un caposaldo della farmacia italiana ma soprattutto un caposaldo della omogenea e capillare distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio.
Proprio alla corretta erogazione del servizio farmaceutico dovranno guardare i Comuni (e qui il controllo dell’Ordine sarà fondamentale) al fine di distribuire le nuove farmacie in “zone” che realmente rispondono alle necessità ribadita dalla norma ovvero quella di “assicurare un’equa distribuzione sul territorio” e garantire “l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”.
Come si suol dire però, “lo spettacolo deve continuare”. Proseguiamo quindi nella lettura dell’articolo che, come detto, sostituisce l’art. 2 della L. 475/1958. ”Il Comune, sentita l’Azienda Sanitaria e l’Ordine Provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie”. L’articolo 2 della L. 475/1968, così come modificato, “raccomanda” che i Comuni assicurino una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico e li invita ad assicurare un’equa distribuzione sul territorio delle farmacie favorendo, anche, l’accessibilità del servizio farmaceutico ai cittadini residenti in zone scarsamente abitate.
Sarà possibile, senza un’equa distribuzione del territorio, garantire un efficace servizio farmaceutico? Se così deve essere, quindi, come potrebbe essere eliminata la pianta organica delle farmacie? Senza un criterio di delimitazione delle zone delle singole sedi, infatti, si corre il rischio di istituire sedi farmaceutiche in zone dove già esistono farmacie e senza il limite del “perimetro di competenza”, queste potrebbero “raggrupparsi”, nel rispetto del solo limite della distanza di 200 metri previsto dall’art. 1 della L. 475/1968 e successive modificazioni, in una zona maggiormente commerciale a discapito di altre porzioni di territorio della stessa “zona”. E' chiaro che allo stato solo l'autorità giudiziaria potrà/dovrà trovare le soluzioni.
Speriamo bene…
L’art. 11, dopo aver modificato il “quorum” delle farmacie e, quindi, indicato le modalità per la collocazione delle nuove farmacie istituite in relazione a detta modifica, prevede che “ciascun Comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei perimetri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio ed invia i dati alla regione entro e non oltre 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge”.
Dalla lettura dell’articolo notiamo in primo luogo che la presente procedura di revisione è di natura straordinaria in quanto,deve avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione, quindi entro il prossimo 24 aprile e non, come previsto nel comma 1, entro il mese di dicembre degli anni pari.
Ma vi è di più, a confermare la straordinarietà del procedimento, i dati di riferimento della popolazione sono quelli ISTAT alla data del 31 dicembre 2010.
Continuando nell’analisi del secondo comma possiamo notare che, anche in questo caso, si parla di “nuove sedi farmaceutiche”. Ed anche dalla lettura di questo comma, era dato affermare che se il legislatore avesse voluto abolire la pianta organica, come affermato da molti, avrebbe parlato di farmacie e non di sedi farmaceutiche.
Ciò che preoccupa e credo debba preoccupare i farmacisti e gli Ordini Provinciali della categoria è rappresentato dalle difficoltà che i Comuni troveranno per individuare le “zone” dove aprire le nuove farmacie entro il 24 aprile del corrente anno.
In questa situazione il ruolo degli Ordini di categoria sarà fondamentale per garantire l’equa distribuzione delle nuove sedi farmaceutiche (rectius farmacie) da aprire.
Gli Ordini, però, nel comma 1, vengono espressamente indicati insieme alle aziende sanitarie quali organi della procedura di revisione delle piante organiche e comunque dell’istituzione di nuove sedi farmaceutiche, mentre nel secondo comma non vengono nominati.
Una semplice dimenticanza?
In tal caso, per analogia con il comma 1, l’Ordine provinciale competente per territorio dovrebbe esprimere il proprio parere in occasione dell’istituzione delle nuove sedi farmaceutiche e tutto ciò sempre entro solo 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge.
Riusciranno le nostre “alacri amministrazioni” (soprattutto quelle metropolitane) che già tante volte hanno dimostrato la propria “elefantiaca lentezza”, nell’arduo compito?
Avv. Paolo Leopardi
(Prima parte)
28 marzo 2012
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