In dirittura d’arrivo il nuovo decreto sulla radioprotezionistica
di Domenico Della Porta
Il provvedimento, del quale ancora non si conoscono i dettagli, inviato già alla Conferenza delle Regioni e per conoscenza ai Ministeri competenti, tra i quali quello della Salute e del Lavoro, per il prescritto parere, oltre a recepire nel nostro ordinamento la direttiva 2013/59/EURATOM, provvede a riordinare e armonizzare la normativa di settore.
09 FEB - A 25 anni dal Decreto Legislativo 230/1995 sulla radioprotezionistica e impiego delle radiazioni ionizzanti, il Consiglio dei Ministri in un comunicato del 26 gennaio scorso ha precisato di aver approvato lo schema di un nuovo Decreto Legislativo “Attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (Ministro della salute - Ministro dello sviluppo economico - Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)” che in termini pratici sostituirà non solo il vecchio Decreto, ma anche tutte le norme in materia che sono state emanate fino ad oggi.
Il provvedimento, del quale ancora non si conoscono i dettagli, inviato già alla Conferenza delle Regioni e per conoscenza ai Ministeri competenti, tra i quali quello della Salute e del Lavoro, per il prescritto parere, oltre a recepire nel nostro ordinamento la direttiva 2013/59/EURATOM, provvede a riordinare e armonizzare la normativa di settore, come si precisa nel medesimo comunicato, assicurando il mantenimento delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla medesima direttiva.
Tra le novità, nell’ottica di una più ampia tutela dei lavoratori esposti a fattori di rischio, la direttiva prevede tra l’altro che il responsabile della sorveglianza sanitaria possa richiedere che la sorveglianza prosegua anche dopo l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore e, inoltre che informi il lavoratore stesso riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa come avviene già oggi per l’esposizione all’amianto.
La sorveglianza sanitaria in corso del rapporto di lavoro resta a carico del datore di lavoro, mentre gli accertamenti sanitari riferiti ad un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resteranno a carico del servizio sanitario nazionale.
La direttiva in questione del Consiglio Europeo si esprime in materia di radioprotezione e stabilisce delle norme oltre che per la sicurezza nelle strutture ospedaliere, sia per i lavoratori, sia per pazienti e visitatori anche in materia del gas Radon.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’esposizione a gas Radon rappresenta il secondo fattore di rischio di insorgenza del tumore al polmone. In Italia, si stima che il Radon possa essere la causa di migliaia di decessi ogni anno.
Il Ministero della Salute pubblicò il Piano Nazionale Radon già dal 2002, auspicando il recepimento in Italia della Raccomandazione 143/90 dell’Unione Europea e l’adozione di una specifica normativa per le civili abitazioni, indicando come valori limite medi annui raccomandati 400 Bq/mc per le case esistenti e 200 Bq/mc per le case da costruire.
Il recepimento della Raccomandazione 143/90 era solo una questione di tempo, legata alle scadenze temporali imposte dalla stessa UE ed alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica in materia di Radon.
Pur non esistendo ancora una norma nazionale, alcune regioni italiane, hanno sviluppato delle proprie linee guida per il controllo della concentrazione di Radon nelle abitazioni, creando non poche difficoltà tra i vari terrori.
Ecco il motivo per cui, secondo qualche indiscrezione legata ai contenuti del voluminoso documento licenziato dal Consiglio dei Ministri (si parla di circa 800 pagine), si avrà un unico riferimento sia sui valori di concentrazione del gas, sia sulle modalità tecniche di misurazione per intervenire attraverso iniziative di prevenzione e gestione del fenomeno. Verrebbe indicato un periodo di 12 mesi, dopo l’approvazione del decreto legislativo, per redigere un nuovo strumento ordinatorio, “Piano Nazionale di Azione per il Radon”, prevedendo ulteriori 24 mesi per le Regioni per il recepimento delle direttive nazionali. Si arriverà presumibilmente a fine legislatura.
Domenico Della Porta
Docente Medicina del Lavoro
Facoltà di Giurisprudenza Università Telematica Uninettuno - Roma
09 febbraio 2020
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