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Farmacia dei servizi. Tar Puglia: “Test autodiagnostici vanno erogati nei locali della farmacia”


I giudici hanno ritenuto legittimo il provvedimento del sindaco di Massafra che diffidava un farmacista dal continuare ad erogare di prestazioni analitiche di prima istanza e di misurazione della pressione arteriosa, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, in locali esterni alla farmacia.

20 MAR - Dopo le ultime decisioni del TAR Lazio che hanno affermato la legittimità dei decreti resi dal Ministero della Salute in data 16 dicembre 2010 in attuazione della legge 69/2009, un’ultima sentenza del TAR Puglia - II sezione di Lecce - ha stabilito che l'attività volta ad erogare prestazioni analitiche di prima istanza e di misurazione della pressione arteriosa è consentita solo all'interno dei locali della farmacia e non anche in locali ubicati all'esterno di essa e distanti dalla sede.

In attuazione dell'art. 11 della l. delega n. 69/2009 e nel rispetto dei criteri e dei principi ivi enunciati, con il d.lgs. n. 153/2009, finalizzato all' individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private, il Governo ha provveduto alla definizione dei "nuovi compiti e funzioni assistenziali" delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il servizio sanitario nazionale.
Sulla scia dei predetti interventi normativi è stata regolamentata, con decreto del Ministero della Salute del 16.12.2010, la disciplina dei "limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza".

L'art. 4 indica le condizioni affinché le farmacie pubbliche e private possano effettuare le prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 ed assicurare la necessaria assistenza ai pazienti che ne fruiscono, precisando che esse "utilizzano spazi dedicati e separati dagli altri ambienti, che consentano l'uso, la manutenzione e la conservazione delle apparecchiature dedicate in condizioni di sicurezza nonchè l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lvo 30 giugno 2003, n. 196, in base a linee guida fissate dalla Regione".

E' chiaro, dunque, continua la sentenza, che il legislatore abbia inteso consentire l'attività volta ad erogare prestazioni analitiche di prima istanza solo all'interno dei locali della farmacia e non anche in locali ubicati all'esterno di essa e distanti dalla sede.

Ed invero, la locuzione "presso le farmacie territoriali pubbliche e private" utilizzata all'art. 1, c. 1, del D.M. del 16.12.2010, adoperata con riferimento all'utilizzo dei cosiddetti "test autodiagnostici", va chiaramente intesa nel senso che tali prestazioni devono essere erogate in farmacia.

E ciò, conclude la decisione del TAR pugliese, si desume sia dal significato letterale dell'avverbio "presso" (e non "nei pressi") utilizzato dal legislatore, sia dalla lettura sistematica delle norme del D.M. del 16.12.2010.

Nel caso di specie, pertanto, la sentenza sotto riportata ha ritenuto legittimo il provvedimento emesso dal Sindaco con cui quest’ultimo ha diffidato un farmacista dal continuare l'erogazione di prestazioni analitiche di prima istanza e di misurazione della pressione arteriosa, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, in locali diversi da quelli ove è sita la farmacia.

Avv. Paolo Leopardi
 
LA SENTENZA
 
N. 00507/2012 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1857 del 2011, proposto da:
...., rappresentata e difesa dall'avv. ...., con domicilio eletto presso l’avv. ....;

contro
Comune di Massafra, n.c.;

per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 33832 del Sindaco del Comune di Massafra emesso in data 19.10.2011 e notificato in pari data, con il quale si diffida la ricorrente, "nella sua qualità di titolare della omonima Farmacia sita ..., a cessare immediatamente l'erogazione di prestazioni analitiche di prima istanza e di misurazione della pressione arteriosa, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, nei locali siti in ...";

- di ogni altro atto presupposto e connesso, ancorché non conosciuto purché lesivo;

- il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2012 la dott.ssa Simona De Mattia e udito l’avv. M. Margiotta;

Dato l’avviso alla parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente, in qualità di titolare della farmacia sita in Massafra al corso Roma n. 53, ha impugnato il provvedimento n. 33832 emesso dal sindaco in data 19.10.2011, con cui la stessa è stata diffidata dal continuare l’erogazione di prestazioni analitiche di prima istanza e di misurazione della pressione arteriosa, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, nei locali siti in Massafra alla via Gorizia n. 38, angolo via Ciaia n. 64, ossia diversi da quelli ove è sita la farmacia.

A sostegno del proposto gravame la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento, la violazione del principio di legalità e l’incompetenza del sindaco a provvedere sul punto, il difetto di motivazione e la violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 69/2009, al d.lgs. n. 153/2009 ed al D.M. del 16.12.2010; in particolare, la stessa contesta il provvedimento impugnato nella parte in si cui fa riferimento all’assenza di una autorizzazione per l’esercizio dell’attività nei locali di via Gorizia n. 38 e nella parte in cui si ritiene necessaria una “continuità strutturale” tra i locali della farmacia e quelli in cui si effettuano prestazioni analitiche di prima istanza, mentre l’art. 4, comma 1, del D.M. 16.12.2010, a dire della ricorrente, espressamente prevede che le farmacie utilizzano “spazi dedicati e separati dagli altri ambienti” per l’erogazione delle prestazioni suddette.

Nessuno si è costituito per il Comune intimato.

Alla camera di consiglio del 19 gennaio 2012, sentito il difensore della ricorrente e dato allo stesso l’avviso di una possibile definizione del giudizio in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto per i motivi che seguono.

I - In attuazione dell’art. 11 della legge delega n. 69/2009 e nel rispetto dei criteri e dei principi ivi enunciati, con il d.lgs. n. 153/2009, finalizzato all’ “individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private”, il Governo ha provveduto alla definizione dei “nuovi compiti e funzioni assistenziali” delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il servizio sanitario nazionale.
Sulla scia dei predetti interventi normativi sono state dettate, con decreto del Ministero della Salute del 16.12.2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011, la disciplina dei “limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza” rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera e), e le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 153 del 2009.

All’art. 1, comma 1, il D.M. citato precisa che per prestazioni analitiche di prima istanza mediante l’utilizzo di dispositivi per «test autodiagnostici», devono intendersi i test che in via ordinaria sono gestibili direttamente dai pazienti in funzione di autocontrollo a domicilio, ovvero che, in caso di condizioni di fragilità o di non completa autosufficienza, possono essere utilizzati mediante il supporto di un operatore sanitario “presso le farmacie territoriali pubbliche e private”.

Il successivo art. 4 indica le condizioni affinchè le farmacie pubbliche e private possano effettuare le prestazioni di cui agli articoli 2 e 3 ed assicurare la necessaria assistenza ai pazienti che ne fruiscono, precisando che esse “utilizzano spazi dedicati e separati dagli altri ambienti, che consentano l’uso, la manutenzione e la conservazione delle apparecchiature dedicate in condizioni di sicurezza nonchè l’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in base a linee guida fissate dalla Regione”.

Il farmacista ha, inoltre, l’obbligo di esporre “nei locali della farmacia”, in modo chiaro e leggibile, l’indicazione delle tipologie di prestazioni analitiche disponibili agli utenti (art. 6 del D.M. 16.12.2010).

Il predetto D.M., infine, all’art. 8, comma 2, demanda all’accordo collettivo nazionale la definizione dei principi e dei criteri sulla base dei quali i correlati accordi regionali devono fissare i requisiti minimi di idoneità dei locali della farmacia nel cui ambito le prestazioni sono erogate, precisando che, fino all’entrata in vigore della convenzione, detti requisiti minimi sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Ebbene, dall’insieme delle disposizioni sopra citate, è chiaro che il legislatore abbia inteso consentire l’attività volta ad erogare prestazioni analitiche di prima istanza solo all’interno dei locali della farmacia e non anche in locali ubicati all’esterno di essa e distanti dalla sede.
Ed invero, la locuzione “presso le farmacie territoriali pubbliche e private” utilizzata all’art. 1, comma 1, del D.M. del 16.12.2010, adoperata con riferimento all’utilizzo dei cosiddetti “test autodiagnostici”, va chiaramente intesa nel senso che tali prestazioni devono essere erogate in farmacia. E ciò si desume sia dal significato letterale dell’avverbio “presso” (e non “nei pressi”) utilizzato dal legislatore, sia dalla lettura sistematica delle norme del D.M. del 16.12.2010.

L’art. 2, ad esempio - che individua le singole prestazioni analitiche erogabili - è rubricato “prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, effettuabili in farmacia”; lo stesso dicasi per il successivo art. 3, rubricato “indicazioni tecniche relative all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello erogabili in farmacia”.

La ricorrente sostiene che, in assenza di una specifica disposizione che vieti in maniera espressa di organizzare detti spazi all’esterno dei locali della farmacia e, stante il disposto dell’art. 4 del D.M. del 16.12.2010, che prevede di predisporre “spazi dedicati e separati dagli altri ambienti”, non si può escludere che le prestazioni di che trattasi possano essere erogate anche in locali ubicati all’esterno, purchè sia garantita la separazione dagli altri ambienti.

Il Collegio non condivide le argomentazioni appena esposte.

Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, infatti, il legislatore ha evidentemente inteso riferirsi, con il termine “spazio separato”, alla creazione di vani all’interno del medesimo locale ed adibiti allo scopo, mentre, con il termine “ambienti”, ai vari spazi in cui è suddivisa la farmacia, ciascuno destinato ad uno specifico servizio (vendita, magazzino, esposizione, ecc.).
A conferma di quanto sopra vi è anche la previsione contenuta nell’art. 8, comma 2, del Decreto ministeriale del 16.12.2010, secondo cui, al fine di rendere i servizi indicati nel medesimo D.M., è necessario rispettare “i requisiti minimi di idoneità dei locali della farmacia nel cui ambito le prestazioni sono erogate”; il riferimento ai requisiti minimi che i locali della farmacia devono possedere non lascia margini di dubbio sulla necessità che dette prestazioni possano essere erogate solo all’interno della farmacia e sempre che essa disponga di spazi idonei da attrezzare a tali fini.

II - Le argomentazioni che precedono sarebbero già sufficienti a respingere il ricorso in esame; tuttavia il Collegio, per completezza, ritiene di dovere esaminare anche i primi due motivi di ricorso, con cui la ricorrente si duole della violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, in quanto sarebbe stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento, e dell’incompetenza del sindaco ad emanare l’atto impugnato.
Entrambi i vizi sopra censurati, quand’anche sussistenti, non sono idonei a provocare una pronuncia di annullamento del provvedimento gravato, stante il disposto dell’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990, secondo cui “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione delle norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.

Per le considerazioni che precedono, quindi, il ricorso va respinto.
Nulla è dovuto per le spese stante la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Costantini, Presidente
Enrico d'Arpe, Consigliere
Simona De Mattia, Referendario, Estensore
 

20 marzo 2012
© Riproduzione riservata

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