Emergenza Pronto soccorso, tra leggi inattuate e risorse non spese
di Domenico Della Porta
In sanità esistono due tipologie di rischio: un rischio di “impresa” intrinseco alle tecnologie, ai meccanismi di produzione della organizzazione sanitaria e proporzionale alla complessità del sistema e un rischio definito “rischio puro”, che non è correlato alla complessità del sistema produttivo e dipende dal concatenarsi di situazioni che favoriscono l’insorgenza di un evento avverso, esso non è prevedibile o quantificabile.
17 NOV - E’ un vero e proprio atto pubblico d’accusa la parte della
“lettera aperta” del 15 novembre 2019 dell’Accademia della Società Italiana Medici Emergenza ed Urgenza (SIMEU) dei direttori delle UOC di Emergenza ed Urgenza operanti negli ospedali italiani, in cui vengono evidenziate “carenze di ordine strutturale ed organizzativo che impediscono un’efficace attività in Medicina d’emergenza ed Urgenza”.
Il “tuttora disatteso im molte aziende sanitarie” DM 70/2015, Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, almeno agli addetti ai lavori, non spaventa, dal momento che ci sono ancora strutture nel Servizio Sanitario Nazionale prive di diversi requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi a 22 anni dalla promulgazione del noto DPR 14.1.1997, normativa, peraltro, richiamata al punto 6.1 anche nel predetto decreto di quattro anni fa. Nella stessa lettera aperta al punto 3 si chiede di “intervenire sul disagio lavorativo” degli stessi professionisti per il giusto “riconoscimento (del loro) lavoro usurante”, come è avvenuto attraverso il decreto del Ministro del Lavoro del 5 febbraio 2018, in cui tra le 15 categorie di lavoratori, per il comparto sanitario sono stati inseriti, giustamente, infermieri ed ostetriche.
La cosa che è mancata nella lettera aperta dell’Accademia SIMEU è la mancata citazione della legge 8 marzo 2017 n.24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” in cui da un’analisi sulle modalità che espongono proprio gli esercenti le professioni sanitarie ai diversi eventi esaminati dalla normativa viene fuori che i cosiddetti “eventi avversi” in organizzazioni complesse sono generati proprio dall’interazione fra le diverse componenti del sistema: tecnologica, umana ed organizzativa. E, guarda caso i medici delle emergenze ed urgenze sono tra i più esposto.
Il legislatore ha centrato l’obiettivo su cui occorre poggiare le fondamenta della legge 24 quando, a scanso di equivoci, quando ha precisato al comma 2 dell’articolo 1 che “la sicurezza delle cure si realizza ANCHE mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative” Vale la pena ricordare, per rafforzare la preoccupazione dell’Accademia SIMEU, che con l’art. 20 della legge finanziaria 67/88, il legislatore, proprio per facilitare l’ammodernamento strutturale e tecnologico della sanità autorizzò l’esecuzione della I^ Fase del programma straordinario di ristrutturazione edilizia e di rinnovamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico.
Secondo un aggiornamento del 2 dicembre 2016, riportato sul sito istituzionale del Ministero della Salute, “il programma straordinario degli investimenti pubblici in sanità rappresenta un contributo sostanziale alle politiche sanitarie del Paese in quanto affronta la necessità di ammodernare il patrimonio strutturale e tecnologico del Servizio Sanitario Nazionale per rispondere con strutture e tecnologie sempre più appropriate, moderne e sicure, alle necessità di salute della comunità e alle aspettative di operatori e utenti del servizio sanitario nazionale.
L'ottimizzazione dei servizi attraverso la riqualificazione edilizia e tecnologica contribuisce, infatti, agli obiettivi di efficienza dell'assistenza sanitaria, di riequilibrio dell'assistenza sul territorio nazionale, di messa in sicurezza e ammodernamento tecnologico di edifici e impianti, per garantire a ciascun cittadino una risposta adeguata alla domanda di salute, sia in termini di prevenzione che di cura delle diverse patologie. La I Fase del Programma si è conclusa nel 1996 con una assegnazione pari a € 4.854.694.851,44 e una percentuale media di autorizzazione alla spesa del 94,5%. La II Fase, avviata nel 1998, ad oggi registra una assegnazione complessiva di finanziamenti pari a € 18.145.305.148,56 di cui sono stati effettuati programmi specifici quali:
- Potenziamento delle strutture di radioterapia (Legge n. 488/1999)
- Programma libera professione intramuraria (Legge n. 254/2000)
- Enti (IRCCS, Policlinici Universitari, IZS, Ospedali Classificati, ISS, CNAO) (Legge n. 412/1992 modificata dalla Legge n.448/2001)
- Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata al sovraffollamento delle carceri (Legge n. 9/2012)
- Adeguamento normativa antincendio (Delibera CIPE n. 16/2013)
Inoltre, con la Finanziaria del 2010 è stato assegnato un finanziamento pari a € 1.000.000.000,00, di cui € 820.000.000,00 ancora da ripartire, per un totale complessivo di finanziamenti statali pari a 24 miliardi di euro.” Il processo è ancora in corso. In sanità esistono due tipologie di rischio: un rischio di “impresa” intrinseco alle tecnologie, ai meccanismi di produzione della organizzazione sanitaria e proporzionale alla complessità del sistema e un rischio definito “rischio puro”, che non è correlato alla complessità del sistema produttivo e dipende dal concatenarsi di situazioni che favoriscono l’insorgenza di un evento avverso, esso non è prevedibile o quantificabile.
Ecco perchè sono molteplici i fattori che concorrono a definire il “grado di rischiosità” del sistema, che possono essere schematicamente raggruppati nelle seguenti classi:
a) fattori strutturali - tecnologici
•caratteristiche del fabbricato sanitario e della impiantistica (progettazione e
manutenzione)
•sicurezza e logistica degli ambienti
•apparecchiature e strumentazioni (funzionamento, manutenzione, rinnovo)
•infrastrutture, reti, digitalizzazione, automatizzazione
b) fattori organizzativo-gestionali e condizioni di lavoro
•struttura organizzativa (ruoli, responsabilità, mansioni e distribuzione del lavoro)
•politica e gestione delle risorse umane: organizzazione, stili di leadership, sistema
premiante, supervisione e controllo, formazione e aggiornamento, carico di lavoro e
turni (che concorrono a determinare fatica e stress)
•sistema di comunicazione organizzativa
•coinvolgimento degli stakeholder
•aspetti ergonomici (tra cui si citano: postazione di lavoro, monitor, allarmi, rumore,
luce, microclima)
•politiche per la promozione della sicurezza del paziente: linee guida e percorsi
diagnostico-terapeutici, sistemi di segnalazione degli errori
c) fattori umani (individuali e del team)
•personale: caratteristiche individuali e competenza professionale
•dinamiche interpersonali e di gruppo e conseguente livello di cooperazione
d) caratteristiche dell’utenza
•epidemiologia ed aspetti socio-culturali
•rete sociale
e) fattori esterni
•normativa e obblighi di legge
•vincoli finanziari
•contesto socio-economico-culturale
•influenze della opinione pubblica e dei media, delle associazioni professionali e di pubblica tutela
•assicurazioni.
Domenico Della Porta
Docente di Medicina del Lavoro Facoltà di Giurisprudenza Uninettuno - Roma
Referente Nazionale in Medicina e Sicurezza del Lavoro
Federsanità ANCI
17 novembre 2019
© Riproduzione riservata
Altri articoli in Lavoro e Professioni