Odontoiatri. Sumai e Andi: “Via obbligo di specializzazione post laurea per accesso ai concorsi pubblici e alla convenzione della specialistica. Serve una norma”
Per il sindacato degli specialisti ambulatoriali e quello dei dentisti “serve provvedimento urgente che ‘liberi’ per così dire, gli odontoiatri dall’obbligo di specializzazione post laurea. Altrimenti il rischio è che sparisca definitivamente l’odontoiatria pubblica, in particolare quella sociale e che ancora una volta ne paghino le conseguenze i cittadini più indigenti, ovvero coloro i quali invece hanno maggior bisogno delle cure del Ssn”
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Antonio Magi Segretario Generale del SUMAI Assoprof e
Carlo Ghirlanda, Presidente ANDI dicono “basta alle polemiche generate e nutrite da chi vuole il male della professione odontoiatrica, specie quella pubblica”.
“Serve provvedimento urgente – spiegano – che ‘liberi’ per così dire, gli odontoiatri dall’obbligo di specializzazione post laurea. Altrimenti il rischio è che sparisca definitivamente l’odontoiatria pubblica, in particolare quella sociale e che ancora una volta ne paghino le conseguenze i cittadini più indigenti, ovvero coloro i quali invece hanno maggior bisogno delle cure del Ssn”.
A tal proposito Magi e Ghirlanda rendono noto di aver richiesto al ministro della Salute,
Giulia Grillo a margine della Maratona sul Patto della Salute, un incontro per spiegare la necessità di un provvedimento normativo urgente che sblocchi l’accesso degli odontoiatri ai concorsi pubblici.
Il problema infatti non è di natura contrattuale sottolineano ma è necessario modificare quelle norme che il contratto non può ignorare. Attualmente la materia è regolamentata da due leggi. La prima è il D.P.R. n. 483 del 10.12.1997 che all’articolo 28 così recita:
Concorso, per titoli ed esami, per il primo livello dirigenziale odontoiatra - Requisiti specifici di ammissione.
1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) laurea in odontoiatria e protesi dentaria, nonché laurea in medicina per i laureati in medicina e chirurgia legittimati all’esercizio della professione di odontoiatra;
b) specializzazione nella disciplina;
c) iscrizione secondo le modalità indicate dalla legge 24 luglio 1985, n. 409, al rispettivo albo dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
2. La specializzazione fatta valere come titolo legittimante l’esercizio della professione di odontoiatra non è valida ai fini dell’ammissione al concorso.
La seconda è il Decreto Balduzzi, legge 8 novembre 2012, n. 189 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. (GU n. 263 del 10-11-2012 - Suppl. Ordinario n.201) che all’articolo 1 comma h-ter) recita “disciplinare l'accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito l'accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca d'interesse; Sono ammessi a partecipare al concorso, anche se sprovvisti della specializzazione richiesta, i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 2 febbraio 1998”.
“Quello che chiediamo – concludono Magi e Ghirlanda – è una legge ad hoc al fine di rendere più agevole l’accesso degli Odontoiatri nel Ssn. Il resto sono solo polemiche strumentali”.
11 luglio 2019
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