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Titolarità farmacie. Per il Tar Emilia-Romagna, in caso di candidature associate, un’unica autorizzazione “pro indiviso”

di Giovanni Maria Cavo

In pratica una autorizzazione pro quota a ciascuno dei candidati associati. Con conseguente divieto, per ognuno di essi, di cedere o trasferire ad altri la propria quota di autorizzazione e/o di essere titolare, per intero o pro quota, di altre autorizzazioni. Tale scelta è l’unica che permette di rendere possibile la partecipazione al concorso straordinario in forma associata cumulando i titoli, salvaguardando però contemporaneamente il principio di personalità dell’autorizzazione all’esercizio di una farmacia. La sentenza 657/2018 e la sentenza 659/2018

03 SET - Può l’autorizzazione all’esercizio di una farmacia essere rilasciata in favore di una società? Con due sentenze pubblicate il 30 agosto (nn. 657/2018 e 659/2018) il T.A.R. Emilia Romagna, Sede di Bologna, ha dato risposta a questa domanda, in relazione al concorso straordinario effettuato dalla Regione Emilia Romagna, in applicazione della disciplina pro concorrenziale contenuta nell’art. 11 d.l. n. 1/2012 convertito in l. n. 27/2012, per l’assegnazione di più di 180 sedi farmaceutiche sul territorio regionale.

Principale problematicità era rappresentata dalla circostanza che, a differenza dei precedenti concorsi “ordinari”, la partecipazione a quello straordinario è stata resa possibile anche a gruppi di candidati in associazione tra loro, con il notevole vantaggio di poter cumulare i rispettivi singoli titoli e, conseguentemente, i rispettivi singoli punteggi ottenuti in fase di valutazione. Questa possibilità, però, avrebbe dovuto essere coniugata con il principio, sancito dall’art. 112 comma 1 del Testo Unico delle Leggi Sanitare (r.d. n. 1265/1934), secondo cui l’autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è personale.

Nel rispetto di tale principio a tutela, anzitutto, della sicurezza degli utenti del Servizio Sanitario Nazionale, la Regione Emilia Romagna ha scelto – conseguentemente alla possibilità di partecipazione al concorso in forma associata –, che in tutti i casi di vittoria da parte di un’associazione di candidati, l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia sarebbe stata rilasciata “pro indiviso”, ossia pro quota a ciascuno dei candidati associati. Con conseguente divieto, per ognuno di essi, di cedere o trasferire ad altri la propria quota di autorizzazione e/o di essere titolare, per intero o pro quota, di altre autorizzazioni (a fronte, infatti, dell’art. 11 d.l. n. 1/2012 che ha permesso di partecipare contemporaneamente a due differenti concorsi straordinari in due differenti Regioni, il già richiamato art. 112 TULS vieta, al comma 2, il cumulo di due o più autorizzazioni all’esercizio di una farmacia in capo ad un’unica persona).

Il T.A.R. Emilia Romagna, all’esito di due ricorsi promossi da alcuni farmacisti ritenutisi illegittimamente lesi dalle suddette previsioni e, più in particolare, dall’impossibilità di ottenere un’autorizzazione in favore della società tra essi costituita, ha confermato la posizione assunta dalla Regione Emilia Romagna e la ratio ad essa sottesa, statuendo chiaramente che la “straordinarietà” della procedura concorsuale di che trattasi e della possibilità per i candidati di cumulare i propri titoli aumentando le chances di vittoria e facendone, così, un unico centro di interessi, non solo legittima, ma necessita, la scelta di rilasciare in loro favore un’unica autorizzazione pro indiviso o, in altri termini, pro quota a ciascuno di essi personalmente. Tale scelta, infatti, è l’unica che permette, da un lato, di rendere possibile la partecipazione al concorso straordinario in forma associata cumulando i titoli (come se a partecipare fosse una sola persona fisica), salvaguardando però contemporaneamente, dall’altro, il principio di personalità dell’autorizzazione all’esercizio di una farmacia.

A ciò il T.A.R. ha aggiunto l’ulteriore, innovativa statuizione secondo cui la posizione assunta dalla Regione Emilia Romagna non comporta alcuna violazione dell’art. 7 l. n. 362/1991 e dell’attività di impresa in ambito farmaceutico, posto che tale ultima norma attiene ad un aspetto – quello della gestione aziendale della farmacia anche da parte di una società (non a caso la norma tratta di titolarità “dell’esercizio” della farmacia) – diverso e distinto da quello, oggetto di causa, attinente all’autorizzazione all’apertura della farmacia stessa (la c.d. “titolarità della farmacia”), la quale è e resta personale. Semplicemente, rilasciata pro-quota ai candidati associati vincitori del concorso.

avv. Giovanni Maria Cavo

03 settembre 2018
© Riproduzione riservata

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