Concorso farmacie. Per Consiglio di Stato e Tar Lazio resta divieto di assegnazione di più sedi in contitolarità a persone fisiche
Per il Consiglio di Stato spetta alla Regione assegnare anche formalmente la titolarità della farmacia a quegli stessi farmacisti persone fisiche, che hanno partecipato al concorso nella forma della “gestione associata", salvo il diritto/dovere in capo a questi di gestire l’attività in forma collettiva. Anche per il Tar Lazio la possibilità di partecipare in forma associata anche in due Regioni diverse, non può legittimare l’assegnazione di più sedi in contitolarità a persone fisiche.
15 MAG - Il Consiglio di Stato ed il Tar Lazio hanno affrontato nuovamente il tema della doppia assegnazione delle sedi farmaceutiche. In particolare, il Consiglio di Stato, con la
sentenza 2569/2018, si è pronunciato sull’appello di un farmacista volto a richiedere l’annullamento della determinazione regionale del 3 novembre 2014 di approvazione della graduatoria degli idonei del concorso straordinario per sedi farmaceutiche.
Il Collegio, in via preliminare, ha ribadito che il candidato che impugna i risultati di una procedura concorsuale ha l’onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestare la graduatoria, non potendo egli far valere un astratto interesse dell’ordinamento ad una corretta formulazione della stessa.
Con particolare riferimento all’assegnazione in contitolarità all’associazione composta dai farmacisti risultati vincitori, anziché alla (costituenda) società, i Giudici, richiamando il parere n. 69/2018 del Consiglio di Stato, hanno chiarito che non è preclusa la costituzione di una società, anche di capitali, pure prima che scada il triennio di cui all’art. 11 del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 27/2012.
In tali casi, spetta alla Regione all’esito del concorso straordinario assegnare anche formalmente la titolarità della farmacia a quegli stessi farmacisti persone fisiche, che hanno partecipato al concorso straordinario (seppure nella forma della “gestione associata”), salvo il diritto/dovere, in capo a questi, di gestire l’attività imprenditoriale farmaceutica in forma collettiva secondo le sole modalità consentite dall’ordinamento e, comunque e nello specifico, dall’art. 7, comma 1, della L. n. 362/1991, per come modificato dalla L. n. 124/2017.
Sul medesimo tema si è pronunciato anche il Tar Lazio che, con la
sentenza 2720/2018, dopo aver ricostruito il quadro normativo vigente, ha chiarito che risulta “indiscutibilmente normato il divieto al cumulo dell’esercizio di due diverse sedi farmaceutiche” in capo allo stesso soggetto. La finalità sottesa all’art. 112 del R.D. n.1265/1934 è, infatti, quella di impedire il sorgere di fenomeni di speculazione conseguenti alla concentrazione di più esercizi farmaceutici in capo ad uno stesso soggetto.
Con specifico riferimento ai concorsi straordinari per l’assegnazione di sedi farmaceutiche, di cui all’art. 11 del citato D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2012, i Giudici hanno ribadito che la possibilità di partecipare in forma associata anche in due Regioni diverse, non può ritenersi in alcun modo un elemento legittimante l’assegnazione di più sedi in contitolarità a persone fisiche, dovendosi considerare una facoltà limitata alla fase della partecipazione alle procedure di concorso ma non anche a quella dell’assegnazione definitiva delle sedi farmaceutiche.
15 maggio 2018
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