Fisco. Le indicazioni della Fimmg per gestire Regimi dei Super-Minimi e borsa di studio
La Federazione dei medici di medicina generale, riprendendo un parere dell'Agenzia delle Entrate piemontese, spiega che il reddito libero professionale "viene esentato dall'Irpef per applicare un sostituto di imposta pari al 5%", mentre l'Irpef è applicata "sul reddito assimilabile a dipendente".
06 SET - La consulenza giuridica
901-3/2014 resa nota di recente dalla Direzione Regionale del Piemonte dell’Agenzia delle Entrate ha fornito una soluzione interpretativa su come gestire il regime di vantaggio dei Super-Minimi e la borsa di studio. E’ quanto sottolinea una nota della Fimmg Formazione.
I compensi percepiti durante il corso di formazione specifica “sono inquadrati – spiega la nota - come previsto dall’articolo 50, comma1, lettera c, come redditi assimilati a lavoro dipendente (quadro RC del modello Unico)”.
Secondo l’interpretazione presa in considerazione, percepire redditi di lavoro dipendente o ad essi assimilato, “non pregiudica la permanenza nel regime agevolato (circolare 17/E del 2012) e soprattutto tali redditi non vanno a sommarsi a quelli libero-professionali. Va specificato però che i 30.000 euro vanno riferiti all’anno solare, ovvero se la Partita Iva non viene aperta a gennaio, vanno considerati 2.500 euro per il numero di mesi”. L’agevolazione consiste infatti “nell’esentare dall’Irpef il reddito libero professionale percepito e di applicare un sostituto d’imposta pari al 5%. L’Irpef verrà invece applicata sul reddito assimilabile a dipendente.
Federico Renzulli, componente commissione Fisco Fimmg, ha osservato: "Questo parere assume importanza perché, oltre a fornire informazioni utili per la corretta applicazione della tassazione agevolata al 5% sul reddito, indirettamente chiarisce il rapporto tra il compenso percepito con la borsa di studio e il reddito libero professionale. Spesso ci siamo trovati a dover dare risposte su quesiti simili oltre che far fronte alla disinformazione che porta alcuni corsisti a chiudere partita Iva perdendo talvolta agevolazioni legatie all'avvio della professione".
06 settembre 2014
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