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Corte di Giustizia Ue. Un ordine professionale non può imporre la formazione obbligatoria


Il diritto dell’Unione non ammette infatti che un ordine professionale imponga ai propri membri un sistema di crediti formativi obbligatori che elimina parzialmente la concorrenza e stabilisce condizioni discriminatorie a danno dei suoi concorrenti. LA SENTENZA.

04 MAR - Il fatto che un ordine professionale sia tenuto per legge a porre in essere un sistema di formazione obbligatoria non sottrae le norme che esso emana dal campo di applicazione del diritto dell’Unione. E secondo il diritto dell’Unione un ordine professionale non può imporre ai propri membri un sistema di formazione obbligatoria che elimina parzialmente la concorrenza e stabilisce condizioni discriminatorie a danno dei suoi concorrenti. È quanto stabilisce una sentenza della Corte di Giustizia Europea che si è pronunciata sul caso dell’Ordine degli esperti contabili (Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, OTOC) portoghese, di natura associativa, presso il quale gli esperti contabili devono essere obbligatoriamente iscritti.

L’OTOC ha il compito di rappresentare i loro interessi professionali e di esercitare un controllo su tutti gli aspetti collegati con l’esercizio delle loro funzioni. In Portogallo, in forza di un regolamento adottato dall'OTOC, gli esperti contabili devono conseguire, nel corso dei due anni precedenti, una media annuale di 35 crediti di formazione erogata o omologata dall’OTOC. Il regolamento relativo al conseguimento di crediti formativi adottato parimenti dall'OTOC, prevede a tal fine due tipi di formazione. Da un lato, le formazioni Istituzionali (di una durata massima di sedici ore), dirette a sensibilizzare i professionisti alle iniziative e alle modifiche legislative nonché alle questioni di ordine etico e deontologico: possono essere erogate esclusivamente dall'OTOC ed un esperto contabile deve conseguirne annualmente  dodici. Dall’altro, le formazioni professionali (di una durata minima superiore a sedici ore), consistenti in sessioni di studio di tematiche inerenti alla professione. Tali formazioni possono essere erogate dall’OTOC , ma anche dagli organismi iscritti presso l’OTOC. La decisione di iscrivere o meno un organismo di formazione, nonché quella di omologare o meno le azioni formative proposte da tali organismi, spetta all’OTOC a seguito del versamento di una tassa.

Bene, “con decisione del 7 maggio 2010 – spiega una nota della Corte Ue - l’Autorità garante della concorrenza del Portogallo ha dichiarato che il regolamento sul conseguimento di crediti formativi aveva causato una distorsione della concorrenza su l mercato della formazione obbligatoria degli esperti contabili in tutto il territorio nazionale, in violazione del diritto dell'Unione”. All’OTOC è stata pertanto inflitta un'ammenda. “Infatti – spiega ancora la Corte -, detto mercato sarebbe stato artificiosamente segmentato, riservando un terzo di esso all’OTOC (12 crediti su un totale di 35) ed imponendo sull'altra parte di tale mercato condizioni discriminatorie a svantaggio dei concorrenti dell'ordine”.

L'OTOC ha quindi chiesto l'annullamento della decisione dell’Autorità garante della concorrenza dinanzi ai giudici portoghesi. In tale contesto, il Tribunal da Relação de Lisboa (Corte d'appello di Lisbona ), investito della controversia in appello, interroga la Corte di giustizia i n merito all'applicazione del diritto dell'Unione in materia di concorrenza agli ordini professionali. Nella sua sentenza, la Corte di giustizia ha dichiarato innanzi tutto che un regolamento adottato da un ordine professionale quale l’OTOC deve essere considerato come una decisione presa da un'associazione di imprese ai sensi del diritto dell'Unione in materia di concorrenza (“l’articolo 101, paragrafo 1, vieta tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno). D’altra parte, la circostanza che un ordine professionale, quale l’OTOC, sia tenuto per legge a porre in essere un sistema di formazione obbligatoria destinato ai suoi membri “non sottrae all'ambito di applicazione del diritto europeo in materia di concorrenza le norme da esso promulgate ed ad esso esclusivamente imputabili”.

Inoltre, secondo la Corte Ue, “il fatto che tali norme non abbiano influenza diretta sull’attività economica dei membri dell’ordine professionale non incide sull'applicabilità del diritto dell’Unione in materia di concorrenza, dal momento che la violazione censurata concerne un mercato nel quale l'ordine esercita un'attività economica”.

In secondo luogo, la Corte ha dichiarato che un regolamento adottato da un ordine professionale che pone in essere un sistema di formazione obbligatoria degli esperti contabili, al fine di garantire la qualità dei loro servizi, “configura una restrizione d ella concorrenza vietata dal diritto dell'Unione, quando elimina la concorrenza per una parte sostanziale del mercato rilevante , a vantaggio di tale ordine professionale, ed impone, per l’altra parte di detto mercato, condizioni discriminatorie a danno dei concorrenti dell’ordine”.

Secondo la Corte, “spetta al giudice del rinvio verificare dette circostanze”. Pertanto, per verificare gli effetti del regolamento sulla concorrenza, il Tribunale portoghese dovrà analizzare anzitutto la struttura del mercato e valutare se sia giustificata la distinzione operata tra i due tipi di formazione in funzione del loro oggetto, degli organismi autorizzati ad erogarle e della durata.

Quanto all'oggetto, per la Corte Ue “taluni elementi sono atti a dimostrare che i due tipi di formazione potrebbero essere considerati, almeno in parte, interscambiabili (ad esempio, non è escluso che gli sviluppi legislativi possa no essere oggetto non solo di una formazione istituzionale ma altresì di una formazione professionale)”. Quanto agli organismi autorizzati a impartire i due tipi di formazione, la Corte osserva che “il regolamento riserva all’OTOC una parte non trascurabile del mercato della formazione obbligatoria degli esperti contabili”.

Per quanto concerne invece la durata, “il Tribunale dovrà verificare se sia precluso ad altri organismi di formazione proporre programmi di breve durata, “circostanza che pregiudicherebbe il normale andamento della domanda e dell'offerta. Dovrà altresì esaminare se il fatto che gli esperti contabili debbano ottenere imperativamente un minimo di 12 crediti annuali di formazione istituzionale – mentre per la formazione professionale non è prevista alcuna prescrizione analoga – sia idoneo a conferire un vantaggio concorrenziale alle attività formative erogate dal l'OTOC”.

Il Tribunale portoghese dovrà poi esaminare le condizioni di accesso al mercato degli organismi diversi dal l'OTOC, per stabilire se siano assicurate pari opportunità tra i diversi operatori economici. “La Corte rileva che la formazione professionale erogata dall’OTOC non è soggetta ad una procedura di omologazione – contrariamente a quanto avviene per gli organismi di formazione, per i quali, oltretutto, i requisiti da soddisfare sono formulati in modo poco preciso nel regolamento”. In tal modo, “l'OTOC si è investito del potere di pronunciarsi in modo unilaterale sulle domande di iscrizione o di omologazione senza che tale potere sia corredato da limiti, obblighi o controlli, circostanza che potrebbe condurlo a falsare la concorrenza favorendo le proprie azioni formative”. Allo stesso modo, la Corte sottolinea che “la procedura di omologazione delle azioni formative, organizzata dall’OTOC, è idonea a limitare l'offerta proposta dagli altri organismi, dal momento che esige che la domanda di omologazione sia depositata almeno tre mesi prima dell'inizio della formazione, il che, di fatto, li priva della possibilità di offrire nell'immediato azioni formative di attualità”.

Infine la Corte osserva che “tali restrizioni sembrano eccedere quanto necessario per assicurare la qualità dei servizi offerti dagli esperti contabili e non ricadono nelle esenzioni previste dal Trattato”.
 

04 marzo 2013
© Riproduzione riservata

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