Fisioterapisti. Ottaviani (Anf): “La Sentenza di Udine va letta con attenzione. Si rispetti il lavoro d’équipe”
di Elisabetta Caredda
Si arricchisce il dibattito sulla sentenza del Tribunale di Udine che ha assolto un fisioterapista dall’accusa di aver compiuto abusivamente la professione medica. Ottaviani (Anf): “La sentenza autorizza i fisioterapisti ad utilizzare lo strumento ecografico, ma allo stesso tempo circoscrive l’esercizio autonomo della professione del fisioterapista a quelle ‘disfunzioni’ che sono il medesimo campo in cui possono esercitare gli osteopati”.
27 MAR - Ha suscitato
interesse ed un dibattito acceso in queste ore la sentenza Nr. 294/2024 emessa dal Tribunale di Udine, dopo l’indagine svolta dal Pubblico Ministero, depositata il 7 marzo 2024, con la quale un fisioterapista laureato che ha approfondito la visita di alcuni pazienti con un ecografo ed ha prescritto una ‘diagnosi fisioterapica indirizzata al loro mmg’, è stato assolto dall’accusa di aver compiuto abusivamente la professione medica perché ‘il fatto non sussiste’.
In merito interviene su
Quotidiano Sanità anche la dott.ssa
Morena Ottaviani, medico fisiatra e membro del direttivo dell'Associazione Nazionale Fisiatri (Anf), secondo la quale “stiamo attraversando un periodo di grande confusione nell’ambito delle professioni sanitarie e purtroppo la sentenza del Tribunale di Udine aggiunge solamente ulteriore nebbia ad alcuni concetti chiave, che non possono e non devono lasciare adito a dubbio alcuno dal momento che parliamo di salute, diagnosi e cura”.
“L’ Art. 348 del codice penale – spiega la fisiatra - sancisce che: «Nessuna attività diagnostica o prescrittiva può essere fatta da chi non è abilitato all’esercizio della professione medica, essendo irrilevante che siano seguiti i principi della medicina non convenzionale o della medicina tradizionale. Individuare e diagnosticare la malattia, prescrivere la cura e somministrare i rimedi è diritto esclusivo del medico, così come per la prescrizione di cure omeopatiche, la somministrazione della mesoterapia e l’esercizio dell’agopuntura è richiesta l’abilitazione all’esercizio della professione medica e l’iscrizione all’ordine professionale”.
“Ora, si tratta del codice penale, e si vorrebbe presumere che un giudice, un avvocato o un magistrato conoscano la materia, così come per un medico è essenziale la conoscenza dell’anatomia umana e della sua fisiologia. Nelle motivazioni di questa sentenza tuttavia emerge parecchia approssimazione” sostiene Ottaviani”.
“Inizialmente – argomenta - il giudice afferma che ‘il fisioterapista in quanto professionista sanitario ha una competenza legale ad effettuare sia una visita, sia l'anamnesi, sia una diagnosi (c.d. fisiatrica), non sulla salute in generale o in particolare su una patologia, come il medico, ma limitata alle aree della motricità, della relativa fisiologia e, in caso di patologia, per Ia conseguente riabilitazione’. Qui sarebbe opportuno distinguere tra ciò che si definisce ‘Visita’, che per definizione è quell’‘Esame fatto dal medico sul malato a scopo diagnostico’, e quella che è la ‘Valutazione’ e che rappresenta l’indispensabile premessa alla presa in carico dell’assistito da parte di qualsiasi Tecnico delle professioni sanitarie, ivi compreso il fisioterapista”.
“Abbiamo già citato – prosegue Ottaviani - il codice penale relativamente il concetto di diagnosi, ma in questo passaggio si può anche dedurre che il giudice in questione non ha alcuna conoscenza della disciplina fisiatrica (e ancora meno dell’etimologia greca del termine, ove la desinenza ἰατρός -iatros- indica il ruolo medico) dal momento che attribuisce al fisioterapista addirittura la ‘diagnosi fisiatrica’. Sempre in questo passaggio si può dedurre che per il giudice in questione una diagnosi ‘limitata alle aree della motricità’ è ben distinta e differenziata da una ‘diagnosi sulla salute in generale’. E ancora oltre, si afferma che ‘se si esce dalla fisiologia (e quindi si entra nella patologia, immagino) la risoluzione di dubbi diagnostici va rimesso al medico per una appropriata definizione. Quindi viene da domandarsi: ma allora il fisioterapista può solo ‘diagnosticare’ le non-patologie? Ma non solo. Proseguendo si legge che ‘se però il suo intervento – del fisioterapista - presuppone la diagnosi precisa di questa malattia o interferisce con la relativa terapia, il fisioterapista non può procedere senza il coinvolgimento del medico’”.
“A parte il fatto – aggiunge la fisiatra - che l’obiettivo che qualsiasi medico si pone è di effettuare una diagnosi precisa e non certo approssimativa, vorrei a questo punto sottolineare che, prima che una ‘disfunzione’ venga classificata come tale, è necessario aver effettuato una diagnosi differenziale per escludere una etiologia patologica, e per fare ciò occorre comunque un medico. Inoltre, non esiste una diagnosi delle aree della motricità senza una diagnosi della salute in generale: il medico fisiatra in particolare necessita di una formazione a 360° poiché deve sviluppare competenze Internistiche, Neurologiche, Ortopediche, Urologiche, Pediatriche e, talora, anche Oncologiche, dal momento che la disabilità, di cui il fisiatra è il medico specialista di riferimento, può emergere da svariate branche della medicina, che è indispensabile conoscere per poter effettuare giustappunto una Diagnosi”.
“Molte – dice Ottaviani - sono le sentenze relative l’argomento; ne citerò una ad esempio. Integra ‘il fumus comissi delicti’, relativamente al reato di esercizio abusivo della professione medica, la condotta del fisioterapista che, in assenza di prescrizione, ponga in essere trattamenti sanitari, atteso che la laurea in fisioterapia non abilita ad alcuna attività di diagnosi consentendo al fisioterapista il solo svolgimento, anche in autonomia, di attività esecutiva della prescrizione medica (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 29667 del 2 luglio 2018)”.
“Quindi – prosegue la fisiatra -, per poter individuare mediante esami e valutazioni cliniche e diagnosticare una malattia o disabilità per cui prescrivere un progetto riabilitativo è necessario essere dottori in medicina e chirurgia e non basta essere dottori in fisioterapia. Tutto sommato, non mi sembra che ci sia granché da esultare a seguito di questa sentenza che sì, autorizza i fisioterapisti ad utilizzare lo strumento ecografico, ma, al di là delle numerose incongruenze lessicali che abbiamo su descritto, mi sembra anzi che circoscriva l’esercizio autonomo della professione del fisioterapista a quelle ‘disfunzioni’ che sono il medesimo campo in cui possono esercitare gli osteopati”.
L’auspicio di Ottaviani è che “qualche rappresentante della giurisprudenza legga con attenzione quanto scritto in questa sentenza e, magari, contribuisca finalmente a fare chiarezza sulle competenze delle figure che orbitano intorno al pianeta Riabilitazione. Gli assistiti, soprattutto, ne hanno diritto”.
“Ciascuno faccia il suo, possibilmente bene ma comunque sempre con il massimo impegno possibile. Vorrei tanto che i fisioterapisti comprendessero che il nostro è necessariamente un lavoro di equipe, in cui le varie competenze devono integrarsi e in cui nessuno dovrebbe avere desiderio di prevaricare sugli altri” – conclude la dott.ssa Ottaviani
Elisabetta Caredda
27 marzo 2024
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