L'entrata in vigore dei nuovi Lea di assistenza protesica è fissata per il prossimo 1° aprile 2024. "Questo importante passaggio segnerebbe l’ingresso dell’assistenza protesica nel novero dei Lea, secondo i principi che governano il moderno Servizio Sanitario. Il condizionale è d’obbligo visto che tale traguardo, tanto e per troppo tempo atteso dagli utenti, si rivelerà un fuoco di paglia, lasciando l’amaro in bocca, delusione e rabbia a tutti gli Operatori e Cittadini aventi diritto che hanno creduto nella visione riformista dell’impianto Lorenzin".
"Di nuovo e moderno c’è ben poco – d’altro canto diventerà operativo a sette anni dalla pubblicazione e a dodici anni dalla sua ideazione. E vedrà luce già vecchio, e superato dalla stessa Normativa europea sui dispositivi medici (MDR 745/2017) cogente dal 2021, per tutti gli Stati membri".
Così in una nota la Federazione italiana operatori tecniche ortopediche (Fioto).
Diverse le critiche mosse dalla Federazione, a cominciare dalle tariffe massime dei dispositivi individuate dal Ministero. "Sono inadeguate, incoerenti e superate (calcolate nel 2015); altresì le attività di riparazione dei dispositivi protesici sono state tariffate con un ribasso del 40% rispetto a quelle oggi vigenti (calcolate nel 1997). Quindi - spiegano - evidentemente le attività di assistenza non potranno avere corso in quanto ampiamente sotto remunerate. Le Regioni, inoltre, potrebbero decurtare di un ulteriore 20% dette tariffe. Una condizione in antitesi al combinato disposto che vedrebbe le Asl parte diligente per assicurare i tempestivi interventi di assistenza a garanzia dell’autonomia degli Utenti".
"Le calzature predisposte per il paziente diabetico, artritico e portatore di tutore e protesi sono state incredibilmente eliminate, al pari delle calzature per plantare per i piccoli pazienti. Tutto ripiegherà su calzature realizzate su misura, con tempi e costi decisamente penalizzanti per l’Utente e per l’Erario. È stato anche immaginato di compensare un eventuale incremento dei costi dilatando il termine temporale del rinnovo dagli attuali 12 mesi a 18 mesi. Per i pazienti scarsamente deambulanti sono fissati 24 mesi. Dimentichi del fatto che nessuna calzatura sopravvive a questi tempi, stante anche la deambulazione viziata dall’appoggio alterato. Deve poi essere considerato il fatto che, trattandosi di quadri clinici evolutivi, si possa modificare sia la morfologia sia l’esigenza terapeutica dell’utente. Sarà quindi lo specialista a dover dichiarare lo stato di usura tale da richiedere un rifacimento anticipato non essendo opportuna e conveniente una riparazione in alternativa al rinnovo (cfr. art.18 comma 10).
Ora, ferma l’anacronistica visione medico centrica, che si scontra con la titolarità professionale del Tecnico Ortopedico (unica professione sanitaria preposta alle valutazioni di specie) (cfr. L. 251/2000) vieppiù il fatto che questa disposizione sovrasta l’incombenza del fabbricante, unico soggetto responsabile della sicurezza di utilizzo del dispositivo medico; e in quanto tale, sancisce il fine ciclo di vita del prodotto. E ancora, stante le lunghe liste di attesa per le visite, resta facile immaginare quale disagio possa comportare tutto ciò all’utente disabile; in antitesi con gli orientamenti di semplificazione dell’azione amministrativa (cfr. allegato 12 art. 1 punto 1 secondo comma). Ma ancora, deve essere evidenziata la rilevanza monopolista dello specialista Fisiatra, apparentemente indicato quale unico titolato della stesura del piano terapeutico assistenziale. Restringendo la già scarsa rosa degli specialisti prescrittori riconosciuti dal Ssn".