A poco più di un mese dal 31 dicembre, data di scadenza del triennio 2020/22 e del suo anno di proroga, la Commissione nazionale per la formazione continua ha emanato quattro delibere per chiarire i punti oscuri su cui tanti professionisti sanitari chiedevano risposta.
Tra queste, la delibera 3/23 concerne i territori alluvionati e i sanitari che vi risiedono o lavorano. Per far luce su quali siano i territori selezionati e a quanto ammonti l’esonero abbiamo consultato Sandro Di Sabatino, esperto del sistema ECM.
Nel testo della “delibera alluvioni” si legge che la Commissione ECM conferisce al COGEAPS mandato per procedere all’applicazione di una riduzione pari ad 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale, per il triennio 2023/25, ai professionisti sanitari residenti o in servizio nei comuni presenti nell’allegato 1 del Dl 61 dell’1/6/23.
I fatti a cui si fa riferimento sono le fortissime piogge che hanno interessato, dal 2 maggio al 5 giugno 2023, le regioni Marche, Toscana ed Emilia-Romagna. L’elenco completo è consultabile nell’allegato 1, si tratta di 80 comuni in Emilia-Romagna, 7 nelle Marche e 4 in Toscana.
Per ora, questa delibera non comprende le più recenti alluvioni di novembre in Toscana. “Normalmente – spiega Di Sabatino – tutte le volte che lo Stato dichiara uno “stato di emergenza”, che siano alluvioni, terremoti o altre calamità, la Commissione ECM delibera poi delle riduzioni per i professionisti delle popolazioni coinvolte”. Nei territori di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato lo stato di emergenza è stato attivato in contemporanea con gli eventi a inizio novembre e, in questi giorni, la Protezione Civile sta valutando una estensione verso Lucca e Massa-Carrara. Dunque, c’è da aspettarsi che la Commissione ECM possa attivarsi anche in queste zone presto.
Nella delibera si chiarisce che i professionisti sanitari non residenti ma che hanno svolto attività professionale in maniera documentata nei territori indicati durante il periodo di emergenza, avranno una riduzione stabilita proporzionalmente ai giorni di attività lavorativa svolti su base annua e nel limite di massimo 1/3 dell’obbligo formativo individuale.
Visto che l’obbligo formativo corrisponde a 150 crediti, abbiamo chiesto al dottor Di Sabatino se è ragionevole pensare che si tratti di una riduzione di 50 crediti. “No – ha chiarito – sono un terzo dell’obbligo formativo individuale. L'obbligo formativo individuale dipende dalle riduzioni ed esoneri di cui usufruisce il singolo professionista; esso è quasi sempre minore dei 150 crediti che è l'obbligo standard”.
L’ultimo elemento da presentare riguarda il triennio di riferimento per la riduzione. “Nel testo della delibera è fatto chiaro – spiega Di Sabatino – che il provvedimento riguarda esclusivamente il triennio 2023/25, iniziato dallo scorso gennaio e in corso per altri due anni. Dunque, non sarà possibile usufruire della riduzione per evitare le sanzioni amministrative legate ad un gap di crediti per il triennio prorogato 20/22, prossimo alla scadenza. Nemmeno se la comunicazione fosse effettuata prima del 31 dicembre 2023”.
Gloria Frezza