Parafarmacie: la Fofi ribatte all’AGCM
Dopo la segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato a Governo e Parlamento a proposito del Disegno di legge 2079, la Fofi precisa: “il farmaco non è una merce”
03 SET - “Ci sembra che il Garante si sia soffermato su un singolo punto di un singolo disegno di legge per la riforma del servizio farmaceutico italiano, cioè la limitazione all’apertura delle parafarmacie contenuta nel DDL 2097. In realtà alla XII Commissione sono all’esame numerose proposte, nelle quali rientrano anche misure che vanno nella direzione auspicata dalla stessa AGCM. In ogni caso, però, questo aspetto ha poco a che vedere con la pianta organica delle farmacie propriamente dette, che sono un presidio del servizio sanitario e non un esercizio commerciale, e ancora più lo sono con l’approvazione della legge 69/2009 sulla farmacia dei servizi”.
Questa la replica di Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato che ieri aveva inviato una segnalazione a Governo e Parlamento a proposito del Disegno di legge 2079, in esame alla XII Commissione del Senato.
In particolare, il garante ha voluto “formulare alcune osservazioni in ordine agli effetti distorsivi della concorrenza che derivano dalle disposizioni contenute nell’articolo unico del Ddl”. Soprattutto, “la sospensione dell’apertura di nuove parafarmacie in attesa della ridefinizione della disciplina relativa alla vendita dei farmaci, nonché, in ogni caso, una limitazione numerica delle parafarmacie autorizzate all'esercizio in ciascun comune sulla base di criteri demografici”.
La norma, secondo l’AGCM mette “seriamente a rischio la presenza delle parafarmacie sul mercato, nonché, in ogni caso, la loro idoneità a svolgere un’effettiva pressione concorrenziale nei confronti delle farmacie”; “pone un vincolo di tipo strutturale particolarmente restrittivo della concorrenza in mercati che sono stati recentemente liberalizzati”, che si va ad aggiungere “al regime della pianta organica previsto per le farmacie, la cui ingiustificata restrittività è già stata oggetto di segnalazione da parte di questa Autorità”. Il garante, inoltre, ribadisce che “il contingentamento del numero di esercizi farmaceutici presenti sul territorio si traduce sostanzialmente nella protezione dei livelli di reddito degli esercizi esistenti, ed in particolare delle farmacie esistenti, piuttosto che nel conseguimento di una razionale e soddisfacente distribuzione territoriale degli esercizi di vendita al pubblico dei farmaci”.
Per queste ragioni l’Autorità “auspica quindi che non si dia seguito all’approvazione delle norme in esame”.
Di tutt’altro avviso la Federazione degli Ordini dei farmacisti, secondo cui “si tratta di un’argomentazione infondata”.
“Innanzitutto l’istituto della pianta organica ha superato il vaglio della Corte di Giustizia Europea, che l’ha ritenuto non in contrasto con il principio della libertà di stabilimento proprio perché finalizzato a garantire il massimo accesso al farmaco a tutta la popolazione ed elevati standard qualitativi”, ha precisato Andrea Mandelli. Che ha concluso invitando “a considerare un altro principio cardine anch’esso ribadito dalla Corte di Giustizia Europea: il farmaco non è una merce, ma un bene cui si ricorre soltanto se serve e quando serve e la sua dispensazione non può essere regolata dalla mera logica di mercato”.
03 settembre 2010
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