In sanità certamente più di altri comparti lavorativi occorre per il “preposto alla sicurezza sul lavoro” fissare, indicare e chiarire il suo bagaglio culturale per non inciampare in responsabilità, sanzioni e ammende, soprattutto in considerazione della sentenza della Corte di Cassazione del 3 maggio 2021 con la quale è stato condannato proprio questa figura per inadempienza confermandone il licenziamento da parte del suo datore di lavoro, alla luce dei nuovi e complessi compiti per la medesima figura previsti dalla legge 215 del dicembre scorso.
A discuterne qualche giorno fa è stato chiamato da Federsanità il prof. Michele Lepore, già docente di diritto della sicurezza sul lavoro all’Università la Sapienza di Roma che ha tenuto una interessante relazione sull’applicazione in sanità della recente riforma del Testo Unico per la sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.
Indubbiamente l’attenzione dei partecipanti si è focalizzata sul preposto in sanità il cui ruolo di fondo non è sorvegliare e/o vigilare il lavoratore, piuttosto è chiamato ad assicurarsi in modo continuo che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite e utilizzi gli strumenti di protezione prescritti. Ancora. Il preposto alla sicurezza aziendale viene consultato e coinvolto nella programmazione dei corsi quale soggetto esperto per l'identificazione dei rischi specifici e in sanità non è cosa da poco.
In pratica controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercita un potere di iniziativa. Assume questa responsabilità per via delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli dal datore di lavoro.
La mancata accettazione dell'incarico comporta per il lavoratore l'impossibilità a continuare a svolgere la mansione che presenti attività di coordinamento o direzione di altri lavoratori.
Segnaliamo subito che, al momento, non è prevista alcuna indennità né un trattamento economico aggiuntivo rispetto ai lavoratori suoi colleghi in servizio senza il predetto riconoscimento.
Gli obblighi di questa figura sono numerosi. Il preposto deve segnalare tempestivamente al datore di lavoro le mancanze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale. Ma anche le condizioni di pericolo durante il lavoro delle quali è a conoscenza.
E, attenzione, perché il mancato rispetto delle norme prevede l'arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro o l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro, in base alla mancanza di cui si è reso protagonista.
C'è poi un luogo comune da sfatare per evitare confusione di ruoli e compiti. Come spiegato dalla Corte di Cassazione, compito del preposto non è di sorvegliare senza soluzione di continuità il lavoratore, tanto da doversi ritenere che il legislatore abbia richiesto l'impiego congiunto di due persone, cioè il lavoratore e il suo controllore.
Il preposto - hanno spiegato i giudici - deve assicurarsi in modo continuo ed efficace che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente utilizzi gli strumenti di protezione prescritti.
In pratica deve effettuare direttamente, personalmente e senza intermediazioni di altri, questo controllo. Non significa che il preposto alla sicurezza aziendale non possa allontanarsi dal luogo nel quale opera il lavoratore, né dedicarsi anche ad altri compiti di sorveglianza o di lavoro.
Per assicurare tutto questo, Carlo Bisio, già docente all’Università di Milano Bicocca di Psicologia delle Organizzazioni, con un Diploma in Occupational Health and Safety, in una ipotesi di “vademecum per il preposto”, ha segnalato le seguenti macro-categorie da approfondire nel suo percorso formativo:
• operative (sa organizzare le operazioni e sa ottenere la «regola d’arte»);
• organizzative (organizza le operazioni, le coordina, le sospende, ecc.);
• tecniche (conosce gli aspetti tecnici dei mezzi d’opera, delle sostanze, ecc.);
• di salute e sicurezza (sa analizzare i rischi, conosce il DVR, le norme, conosce i fattori fisici e psicosociali, ecc.);
• sociali e trasversali (comunicazione, ascolto, osservazione dei comportamenti, saper apprendere);
• valori e atteggiamenti (proattività, importanza della sicurezza, e così via).
A nostro parere resta un non trascurabile nodo da sciogliere: quali saranno le figure professionali individuate dai Direttori Generali di ASL e Aziende Ospedaliere cui affidare questa importante, delicata e indispensabile funzione?
“Con la complessità organizzativa di una Azienda Sanitaria - ha precisato Tiziana Frittelli, presidente naxionale di Federsanità - in cui le Unità Operative Complesse, Dipartimentali e Semplici, esercitano funzioni di rilievo nel supporto alla direzione aziendale e riguardano attività connesse con la pianificazione e con la crescita organizzativa dell’azienda, coordinando processi professionali ad elevata integrazione trasversale, i direttori generali saranno chiamati a selezionare e identificare i nuovi preposti alla sicurezza. Di pari passo occorre dotare la propria azienda di un sistema di regole, procedure e istruzioni che permettano il controllo dei rischi residui e prevengano i comportamenti pericolosi ma prevedibili”.
Domenico Della Porta