L’odontoiatra può legittimamente detenere tutti gli apparecchi radiografici indispensabili all'esercizio delle prestazioni radiodiagnostiche complementari alla propria professione. Non solo: l’odontoiatra può svolgere tali prestazioni quando giustificate ai fini della valutazione, della diagnosi, della prevenzione e non solo dell’eventuale terapia.
A fare chiarezza su una questione per certi versi ancora dibattuta interviene oggi Raffaele Iandolo, Presidente della Commissione albo Odontoiatri nazionale che, questa mattina, ha inviato a tutti i presidenti delle Cao territoriali un parere in materia.
Iandolo parte dall’analisi del quadro normativo di riferimento, costituito principalmente dal Decreto Legislativo 101 del 2020, che ha recepito la direttiva europea 2013/59/Euratom riguardante la protezione contro i pericoli derivanti dalla esposizione alle radiazioni ionizzanti.
“Nel D.Lgs. 101/20 – spiega - l’odontoiatra viene ricompreso nella definizione di medico specialista per l’attività complementare (art. 7, comma 1, n. 8) in quanto può svolgere attività diagnostico-terapeutica della radiologia complementare. Inoltre, l’odontoiatra ha titolo per indirizzare persone presso un medico specialista per indagini medico radiologiche, e altresì per assumere la responsabilità clinica delle esposizioni mediche individuali ai sensi del succitato decreto (art. 7, comma 1, n. 98)”.
“Le attività diagnostiche complementari- precisa inoltre - possono definirsi attività di ausilio diretto all'odontoiatra per lo svolgimento di specifici interventi, purché contestuali, integrate e indilazionabili rispetto all'espletamento della prestazione specialistica, intesa come il complesso dell’iter diagnostico-terapeutico: contestuali, ossia direttamente connesse al contesto dell’intero piano di cura; integrate, ossia volte a migliorare la prestazione; indilazionabili, in riferimento alla esposizione radiologica, si intende non solo come elemento temporale ma in quanto strettamente collegate alla contestualità del piano di trattamento ed alla integrazione dell’indagine diagnostica”.
“Inoltre – aggiunge - le norme sulla radioprotezione prevedono tre principi generali: giustificazione, ottimizzazione e limitazione della dose, i quali si fondano sulle raccomandazioni della Commissione internazionale di radioprotezione (ICRP). Si tratta di principi fondamentali ed ineludibili in materia di radioprotezione che, partendo dalla conoscenza dei pericoli connessi all’esposizione a radiazioni ionizzanti, permettono di utilizzare tali agenti solo se il beneficio derivante sia dimostrabile e le esposizioni limitate al minimo tecnicamente possibile ottimizzando impianti e tecniche”.
“In conclusione – chiosa il Presidente Cao nazionale - alla luce delle su esposte osservazioni in riferimento alla fattispecie in esame, posto che bene primario per la professione odontoiatrica resta ed è sicuramente la tutela della salute del cittadino e che ai sensi della L. 409/85 la diagnosi concernente gli ambiti ivi disciplinati è di esclusiva competenza dell’odontoiatra, secondo questa Commissione Albo Odontoiatri nazionale, l'odontoiatra può legittimamente detenere tutti gli apparecchi radiografici indispensabili all'esercizio delle prestazioni radiodiagnostiche complementari alla propria professione”.
“In considerazione del fatto che per complementarietà si intende maggiore tutela della salute del paziente, poiché qualsiasi tipo di indagine radiografica eseguita direttamente all’interno dello studio odontoiatrico consente di ottenere quella accuratezza diagnostica ricercata in relazione allo specifico dubbio di patologia pregressa o in atto – conclude Iandolo - si ritiene che le attività radiodiagnostiche complementari alla professione odontoiatrica rappresentino attività di ausilio diretto e funzionale alle prestazioni specialistiche proprie della disciplina odontoiatrica, comprendente gli interventi valutativi, diagnostici, terapeutici e le altre procedure finalizzate alla prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie e anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca e dei relativi tessuti. L'odontoiatra può quindi svolgere tale pratica quando necessariamente giustificata, secondo i principi di ottimizzazione e limitazione della dose, oltre che contestuale, integrata e indilazionabile rispetto alle necessità di diagnosi e/o comunque di valido ed immediato ausilio per orientare le scelte di terapie tipiche e caratteristiche delle attività di cura, riabilitazione e prevenzione che formano oggetto della professione dell'odontoiatra”.