Ddl omotransfobia: Zan (Pd): “Adottato testo unificato, maggioranza compatta”
"Considero positiva anche l’astensione dal voto di Forza Italia, segnale di dialogo e apertura verso un provvedimento di civiltà. Ma soprattutto è un passo importante per arrivare all’approvazione alla Camera in tempi rapidi. Il Parlamento ha recepito la necessità e l’urgenza di approvare la legge in tempi rapidi", così il relatore al ddl. IL TESTO.
14 LUG - “In commissione Giustizia alla Camera abbiamo appena adottato il testo unificato del ddl contro l’omotransfobia e la misoginia, con voto favorevole di tutta la maggioranza, frutto del lavoro di sintesi di questi mesi tra tutte le sensibilità politiche. Considero positiva anche l’astensione dal voto di Forza Italia, segnale di dialogo e apertura verso un provvedimento di civiltà. Ma soprattutto è un passo importante per arrivare all’approvazione alla Camera in tempi rapidi. Il Parlamento ha recepito la necessità e l’urgenza di approvare la legge in tempi rapidi.”
Così oggi Alessandro Zan, deputato PD e relatore del ddl contro omotransfobia e misoginia.
Il testo si compone di 9 articoli.
L’
articolo 1 modifica il testo dell’articolo 604-bis del codice penale, estendendo alle condotte motivate dal sesso, dal genere, dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere alcune delle autonome fattispecie di reato di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 604-bis (in particolare: istigazione al compimento o compimento di atti discriminatori e violenti) e la corrispondente fattispecie associativa di cui al secondo comma del medesimo articolo.
L'
articolo 2 estende alle condotte motivate dalle medesime ragioni l’aggravante speciale prevista dall’articolo 604-ter e finora riguardante i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso.
Conseguentemente, l’
articolo 3 della proposta di legge modifica l’articolo 1 della legge 205/93, in due direzioni. In primo luogo, si introduce la possibilità di svolgere le attività non retribuite a favore della collettività previste dallo stesso articolo anche nell’ipotesi di sospensione condizionale della pena e di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato. In secondo luogo, si prevede che l’attività possa essere svolta anche presso associazioni e organizzazioni che si occupano della tutela delle vittime dei reati di cui all’articolo 604-bis.
L’
articolo 4 interviene a modificare l’articolo 90-quater del codice di procedura penale includendo tra le condizioni di vulnerabilità della persona offesa, rilevanti ai fini dello svolgimento del processo penale, anche quella derivante dalla circostanza che il reato sia stato commesso per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identità di genere.
L’
articolo 5 della proposta di legge istituisce – nella data del 17 maggio – la Giornata contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia.
L’
articolo 6 modifica l’articolo 7 del Dlgs 215/2003, relativo alle competenze dell’Unar (Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica), mediante l’inserimento di un comma 2-bis che fornisce espressa copertura legislativa alla Strategia Nazionale Lgbt, attiva presso l’Ufficio già dal 2013.
L’
articolo 7 incrementa di quattro milioni annui, a decorrere dal 2020, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere e per il sostegno delle vittime. Verrà istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri forniranno assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto, operando in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali e garantendo l’anonimato dei soggetti che vi accedono.
L’
articolo 8 dispone che l’Istat, con cadenza almeno triennale, effettui una rilevazione statistica sugli atteggiamenti della popolazione in relazione alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.
L’
articolo 9, infine, reca la copertura finanziaria, individuata nel Fondo per le esigenze indifferibili.
14 luglio 2020
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