Decreto Calabria/2. Gli altri emendamenti della maggioranza: dal piano straordinario assunzioni alla deroga del blocco del turn over. Torna anche proposta per 51% delle farmacie di capitale riservato ai farmacisti
Ma non solo. Nel pacchetto di emendamenti presentati in Commisione Affari Sociali uno dei due partiti di maggioranza (la Lega non ha al momento presentato emendamenti), molte altre misure. Da quelle sulle nomine in sanità (vedi anche altro articolo a parte) a nuove misure per la formazione in medicina generale e per una maggiore trasparenza sulle borse di studio. Poi misure di contrasto alla carenza di farmaci con la possibilità di blocco delle esportazioni in determinate circostanze. GLI EMENDAMENTI
14 MAG - Pronti i fascicoli degli emendamenti al Decreto Calabria presentati dai deputati della Commissione Affari Sociali. Diverse le proposte di maggioranza presentate tutte dal M5S che spaziano su diversi temi. Tra tutte, proposto un piano straordinario per il fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021, una deroga al blocco del turn over per il personale medico, infermieristico, ausiliario, tecnico, ostetrico e della riabilitazione. E poi, si trasforma in graduatoria di merito la rosa di candidati dal quale il Presidente di regione sceglie il direttore generale delle Asl.
Nell'elenco nazionale viene istituita un'apposita sezione dedicata ai soggetti idonei nella nomina di direttore generale presso gli istituti zooprofilattici sperimentali. Si propone di far sì che le aziende possano indire, fino al 31 dicembre 2021, apposite procedure concorsuali per medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. E poi nuove misure per la formazione specifica in medicina generale e più trasparenza per i contratti di formazione specialistica.
E, infine, disposizioni per contrastare la carenza di farmaci e si torna a riproporre per le farmacie la titolarità di almeno il 51% delle società agli iscritti all'Albo.
DI seguito tutte le proposte di modifica della maggioranza.
Unità di crisi speciale. La relatrice,
Dalila Nesci (M5S) propone l'istituzione di un'Unità di crisi speciale per effettuare ispezioni straordinarie presso le Asl, Ao e Aou della regione.
All’articolo 3, dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Ai fini dell’adozione dell’atto aziendale di cui al comma 6, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, istituisce un’Unità di crisi speciale per la Regione con il compito di effettuare, entro tre mesi dall’istituzione, visite ispettive straordinarie presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie. L’Unità di crisi è composta da dirigenti del Ministero della salute e da un numero massimo di cinque esperti nelle discipline chirurgiche, mediche, anatomopatologiche e dei servizi diagnostici. Entro trenta giorni dalla visita ispettiva di cui al presente comma, l’Unità di crisi trasmette al Commissario straordinario e al Commissario ad acta una relazione sullo stato dell’erogazione delle prestazioni cliniche, con particolare riferimento alla condizione dei servizi, delle dotazioni tecniche e tecnologiche e delle risorse umane, evidenziando gli eventuali scostamenti dagli standards necessari a garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA) e gli interventi organizzativi necessari al loro ripristino. Ai componenti dell’Unità di crisi non appartenenti ai ruoli del Ministero della salute spetta il rimborso delle spese documentate. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 50.000 per l’anno 2019, alla cui copertura si provvede ai sensi dell’articolo 14.
Conseguentemente, all’articolo 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
Agli oneri previsti dagli articoli 3, comma 5, 6-bis e 9, comma 3, pari a 682.500 euro per l’anno 2019 e a 792.500 euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia- mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.
3. 40. La Relatrice.
Aou Catanzaro. Vengono poi proposte disposizioni specifiche per l'Azienda ospedaliero-universitaria.
Art. 3-bis.
1. La nomina del Commissario straordinario e del direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Mater Do- mini e la loro revoca sono effettuate dal Commissario ad acta di intesa con il Rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.
2. Il Protocollo tra la Regione e il Commissario ad acta e l’Università Magna Graecia di Catanzaro regolamenta l’organizzazione interna dell’Azienda ospedaliero- universitaria di Catanzaro.
3. Il finanziamento dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini è decretato, in coerenza con le vigenti norme in materia, a stralcio del protocollo ove questo non sia adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. 01. Misiti, Bologna, Massimo Enrico Baroni, D’Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sa- pia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.
Piano straordinario per il personale. Per garantire l'erogazione dei Lea la relatrice Nesci propone un piano straordinario per il fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021.
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. – 1. Al fine di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), il Commissario ad acta predispone, in deroga alle disposizioni di legge che determinano il blocco automatico del turn over previsto dall’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, un piano straordinario concernente il fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021.
2. Il piano straordinario è sottoposto, entro trenta giorni dalla sua predisposizione, alla valutazione congiunta del Tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA.
3. Fermo restando quanto previsto al- l’articolo 11 del presente decreto, è fatto comunque salvo il rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente, compreso il vincolo di spesa di cui all’articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
5. 01. La Relatrice.
Deroga al blocco del turn over. Il commissario ad acta viene autorizzato ad assumere personale medico, infermieristico, ausiliario, tecnico, ostetrico e della riabilitazione, ritenuto congruo, con priorità riservata all’ambito assistenziale dell’emergenza e urgenza.
Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
1. In deroga ai vincoli di equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito pubblico, di cui all’articolo 1, commi 174,176, 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comportanti il blocco del turn-over del personale del Servizio sanitario regionale, ed al fine di superare la grave emergenza di natura prestazionale, comportante notevole contrazione della soglia minima dei livelli essenziali di assistenza, determinatasi nel territorio della regione Calabria, per come accertata dal Tavolo di verifica del Ministero della salute e del Ministero dell’economia e delle finanze, il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari è autorizzato, per l’intera vigenza delle disposizioni di cui al presente decreto, a disporre, con propri decreti, l’assunzione in servizio, nelle aziende del Servizio sanitario regionale, del personale medico, infermieristico, ausiliario, tecnico, ostetrico e della riabilitazione, ritenuto congruo, con priorità riservata all’ambito assistenziale dell’emergenza e urgenza, nel rispetto delle procedure legislative e contrattuali vigenti. Ai fini del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari disporrà, altresì, con propri decreti, il trattenimento in Servizio del personale a tempo determinato delle aziende del servizio sanitario regionale che non ha ancora maturato i previsti trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, utili alla stabilizzazione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015 e dell’articolo 1, commi 541, 542, 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In ogni caso, il trattenimento in servizio del personale a tempo determinato delle Aziende del Servizio sanitario regionale è disposto fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione.
10. 01. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D’Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.
La rosa dei candidati a DG delle Asl diventa graduatoria. Con l’emendamento si trasforma in graduatoria di merito la rosa di candidati dal quale il Presidente di regione sceglie il direttore generale delle Asl. S’introduce una disposizione transitoria nelle more di riordinare in maniera complessiva il sistema di nomine dirigenziali della sanità. Nell’immediato la disposizione rappresenta un rilevante passo in avanti nella separazione delle nomine dirigenziali dalla politica poiché la scelta del direttore generale da parte del Presidente di regione non sarà più discrezionale ma correlata ad una graduatoria e quindi al merito, sulla base di requisiti che siano coerenti con l’incarico da attribuire. Tale intervento è preliminare e funge da ponte al riordino complessivo della materia, oggetto di un disegno di legge del Movimento 5 stelle all’esame del Parlamento.
Articolo 11, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. In deroga all’articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, nelle more di revisione dei criteri di selezione dei direttori e comunque non oltre 18 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la rosa dei candidati è proposta secondo una graduatoria di merito, sulla base dei requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da attribuire.
La Relatrice
Elenco idonei DG Izs. Nell'elenco nazionale viene istituita un'apposita sezione dedicata ai soggetti idonei nella nomina di direttore generale presso gli istituti zooprofilattici sperimentali con l'elenco di una serie di requisiti richiesti.
Articolo 11, sostituire il comma 5 con i seguenti:
Dopo il comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 è inserito il seguente:
2-bis. Nell’elenco nazionale di cui al comma 2 è istituita un’apposita sezione dedicata ai soggetti idonei nella nomina di direttore generale presso gli istituti zooprofilattici sperimentali, aventi i requisiti di cui all’articolo 11, come 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.
5-bis. Tra i requisiti richiesti: età non superiore ai 65 anni; diploma di laurea rilasciato ai sensi dell’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Miur 3 novembre 1999, n. 509, o laurea specialistica o magistrale; comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore della sanità pubblica veterinaria nazionale o internazionale e della sicurezza degli alimenti o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o privato; master o specializzazione di livello universitario in materia di sanità pubblica veterinaria o igiene e sicurezza degli alimenti.
5-ter. Nelle more della formazione della sezione dell’elenco introdotto dal presente articolo, e comunque entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, i direttori generali degli Istituti zooprofilattici sperimentali sono nominati sulla base dei nuovi requisiti.
La Relatrice
Formazione manageriale. Si interviene qui sui requisiti richiesti e disciplinati dal decreto legislativo che ha istituito l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle Asl.
Articolo 11, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. All’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 viene così sostituita la lettera c):
attestato rilasciato all’esito del corso di master, universitario, in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I corsi sono organizzati dalle Regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi anche dell’Agenas o dell’Iss, e in collaborazione con le Università o altri soggetti pubblici o privati accreditati operanti nel campo della formazione manageriale o con scuole di alta formazione, regionali o nazionali, riconosciute dal Ministero della Salute, con periodicità almeno biennale. Sono fatti salvi gli attestati di formazione conseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi, in particolare, dell’articolo 3-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché gli attestati in corso di conseguimento anche se conseguiti in data posteriore all’entrata in vigore del decreto, purché i corsi siano iniziati in data antecedente.
11.4 Bologna, Baroni, D’Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.
Carenza medici del Ssn. Per garantire i Lea si permette alla ziende di indire, fino al 31 dicembre 2021, apposite procedure concorsuali per medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Dopo l’articolo 11 aggiungere il seguente:
Articolo 11-bis
Per garantire la continuità nell’erogazione del Lea nell’ambito del sistema di emergenza urgenza, le aziende del Ssn possono indire, fino al 31 dicembre 2021 nel rispetto della programmazione dei fabbisogni di personale, apposite procedure concorsuali per la disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza finalizzate all’assunzione a tempo determinato di medici, anche non in possesso di alcun diploma di specializzazione, che, alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Ssn, almeno 4 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni, con contratti a tempo determinato di collaborazione coordinata e continuativa e altre forme di rapporto di lavoro flessibile, o che abbiano svolte un numero di ore di attività equivalente ad almeno 4 anni di servizio del personale medico del Ssn a tempo pieno, anche non continuative, con incarichi di natura convenzionale.
Per indire le procedure di concorso dovranno esserci le seguenti condizioni:
a) indisponibilità oggettiva di risorse all’interno delle medesime aziende, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
b) assenza di valide graduatorie di concorso pubblico o avviso pubblico, cui attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o determinato;
c) rifiuto, pur in presenza di graduatorie, dei soggetti utilmente collocati nelle stesse graduatorie all’assunzione;
d) indizione infruttuosa, nell’ipotesi di assenza di graduatorie, di procedure per assunzioni di personale a tempo indeterminato o determinato, in rapporto alla natura permanente o temporanea delle funzioni che deve garantire.
In esito alle procedure concorsuali, il personale medico privo di diploma di specializzazione è ammesso in deroga a quanto previsto dalla legge 368/99 nel rispetto della programmazione nazionale, alla scuola di specializzazione in medicina di emergenza e urgenza o, se non disponibile, presso un’altra scuola di specializzazione equipollente o affine.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato del personale medico assunto non può avere durata superiore a quella del corso di formazione specialistica e può essere prorogato una sola volta per ulteriori 12 mesi. Questo personale viene temporaneamente inquadrato nel ruolo della dirigenza sanitaria e al relativo trattamento economico sono applicate le disposizioni del Ccnl della dirigenza medica e veterinaria del Ssn. Il mancato ingresso entro un anno dalla stipula del contratto a tempo determinato nel percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto stipulato.
Le aziende potranno infine procedere, fino al 31 dicembre 2021, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, previa stipula di specifiche intese con le università interessate, all’assunzione di medici in formazione specialistica nell’ultimo anno di scuola con funzioni adeguate al livello di competenza e autonomia raggiunte secondo la valutazione del direttore sanitario, sentiti il dirigente responsabile della pertinente struttura dell’azienda sanitaria e il medico preposto alla formazione o il tutore. Il medico così assunto, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, resta iscritto all’ultimo anno della scuola di specializzazione ed ha diritto a seguire il programma di formazione teorica. Non ha invece diritto al cumulo del trattamento economico.
11.01 Bologna, Baroni, D’Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.
Formazione specifica in medicina generale. Le attività didattiche verranno disciplinate da un core curriculum nazionale definito da una Commissione nazionale di esperti in materia.
All’articolo 12 sostituire il comma 5 con il presente:
Proposte modifiche al Dlgs 368/99:
Il corso di formazione specifica in medicina generale si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche previste da un core curriculum nazionale, definito da una Commissione nazionale di esperti in materia di medicina generale e cure primarie.
Inoltre, dopo il comma 2 viene aggiunto che le strutture ospedaliere, distrettuali e dipartimentali, facenti capo alle reti formative dove si svolge la formazione devono essere accreditate sulla base di criteri di qualità. Le procedure di accreditamento dovranno iniziare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Viene poi così sostituito il comma 2 dell’articolo 27: i medici che svolgono la funzione di coordinamento dei corsi o di docente devono possedere documentate competenze didattiche e di ricerca, così come definite e validate dalla commissione di esperti. I coordinatori dei corsi, uno per polo formativo, e i docenti dei corsi vengono selezionati dal comitato tecnico scientifico sulla base di procedure di evidenza pubblica. Il comitato tecnico scientifico individua le strutture della rete formativa, nonché il personale incaricato di espletare la funzione tutoriale, affidata a medici di medicina generale con almeno 5 anni di attività convenzionale con il Ssn, o operanti nelle strutture afferenti alle cure primarie ed alle cure intermedie, ed a dirigenti medici del Ssn o posizione corrispondente qualora si tratti di docente universitario con funzioni assistenziali. I medici di medicina generale in convenzione possono ricoprire il ruolo di tutor purché in possesso della titolarità di un numero di assistiti nella misura pari almeno alla metà del massimale vigente, e purché operino in studi professionali in aggregazione dotati di idonei spazi dedicati alla formazione definiti dalla commissione di esperti.
I corsi sono attivati dalla Regioni di concerto con le università e con il supporto delle aziende territoriali e delle aziende universitarie, ed hanno inizio, di norma, entro il 31 ottobre di ogni anno. La loro organizzazione e gestione è affidata alle Regioni. Le Regioni si avvarranno del supporto tecnico e scientifico di un comitato regionale composto da due medici di medicina generale e da un dirigente medico ospedaliero di medicina interna o disciplina equipollente selezionati dalla Regione, da un docente universitario di medicina interna o di medicina delle comunità e delle cure primarie, e da un docente universitario di igiene e medicina preventiva designati dal Ministero della Salute.
12.13 Bologna, Baroni, D’Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.
Trasparenza borse formazione specialistica. Il Miur dovrà pubblicare il numero dei contratti non sottoscritti. Le somme saranno vincolate al finanziamento di nuovi e ultriori contratti.
Dopo l’articolo 12 aggiungere il seguente:
12-bis
Per la trasparenza e tracciabilità delle somme stanziate per il finanziamento dei contratti di formazione specialistica il Miur provvede, prima di ogni prova di ammissione alle scuole di specializzazione, a pubblicare il numero dei contratti non sottoscritti dagli interessati per rinuncia o non stipulati, con specificazione dell’impiego che sia stato effettuato delle somme residue.
Per incrementare il numero dei contratti, gli importi stanziati per ogni singolo contratto non sottoscritto sono vincolati al finanziamento di ulteriori nuovi contratti in aggiunta al numero globale degli specialisti da formare annualmente.
12.01 Tuzi, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Baroni, Bologna, D’Arrendo, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia
Contrasto carenza farmaci. Si prevede la possibilità di blocco temporaneo delle esportazioni in determinate circostanze.
Articolo 13
Al comma 1 premettere il seguente
Al dlgs 219/2006 si aggiunge che l’Aifa, dandone previa notizia al Ministero della Salute, pubblica un provvedimento di blocco temporaneo delle esportazioni di farmaci nel caso in cui si renda necessario per prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità.
13.6 Leda Volpi, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Baroni, Bologna, D’Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza
Farmaci di importazione parallela. Per questi sono attribuiti i medesimi regimi di fornitura, classificazione e prezzo al pubblico accordati alla specialità medicinale oggetto di importazione parallela già registrata in Italia.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Per medicinale di importazione parallela si intende la specialità medicinale per uso umano importata da uno Stato membro dell’UE nel quale essa è autorizzata, già registrata in Italia a favore di un titolare di Aic diverso dal soggetto importatore.
1-ter. Si modifica così l’articolo 12 del Dl 158/2012:
al comma 5 viene sostituito l’ultimo periodo. Per i medicinali di importazione parallela sono attribuiti i medesimi regimi di fornitura, classificazione e prezzo al pubblico accordati alla specialità medicinale oggetto di importazione parallela già registrata in Italia. Eventuali variazioni sono applicate, entro 30 giorni, anche al relativo medicinale di importazione parallela.
al comma 6 viene soppresso l’ultimo periodo.
1-quater. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto l’Aia provvede ad attribuire ai medicinali già autorizzati all’importazione parallela i medesimi regimi di fornitura, classificazione e prezzo al pubblico accordati alla specialità medicinale oggetto di importazione parallela già registrata in Italia.
13.3 Troiano, Leda Volpi, Baroni, Bologna, D’Arrando, Lapia, Lorefice, Chiazzese, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino
Raccolta dati assistiti del Ssn. Il Ministero della Salute viene autorizzato alla raccolta ed elaborazione dei dati degli assistiti.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il Ministero della Salute è autorizzato alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, selezione, estrazione, interconnessione, raffronto, strutturazione ed elaborazione dei dati, su base individuale, relativi alla salute degli assistiti del Ssn, anche attraverso l’implementazione di metodologie predittive dell’evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione. Il Ministero potrà inoltre interconnettere i dati raccolti nel Nuovo sistema informativo sanitario con i flussi informativi, anche non sanitari, gestiti da altre amministrazioni pubbliche.
13.8 Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Bologna, Baroni, D’Arrando, Lapia, Lorefice
Test Hiv per i minori senza consenso genitori. Via libera ai testi anche per i minori ultratredicenni. I risultati, se positivi, verranno però comunicati anche ai genitori.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Si modifica la legge 135/90 aggiungendo all’articolo 5 il comma 3-bis per sancire che i minori ultratredicenni possono sottoporsi ad accertamenti diagnostici per infezione da Hiv senza il consenso dei genitori o del tutore o del soggetto affidatario, in un contesto protetto e dedicato, presso strutture pubbliche del Ssn in grado di garantire una specifica competenza di counselling e di accompagnamento alla diagnosi per i minori.
Inoltre, dopo il comma 4 si aggiunge il 4-bis che spiega come, nei casi di accertamento di infezione da Hiv in un minore, i risultati vengono comunicati anche ai genitori.
13.10 Sportiello, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Baroni, Bologna, D’Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì
Possesso farmacie. I titolari di farmacia possono controllare non più del 5% delle farmacie esistenti sul territorio di un medesimo comune e comunque non più del 10% delle stesse su base nazionale.
Dopo l’articolo 13 aggiungere il seguente:
13-bis (Disposizioni in materi di sostegno per le attività delle fermacie)
Vengono sostituiti i commi 158 e 159 della legge sulla concorrenza 2017. I titolari di farmacia possono controllare non più del 5% delle farmacie esistenti sul territorio di un medesimo comune e comunque non più del 10% delle stesse su base nazionale. La stesso si applica anche nei confronti delle società di capitali. In caso di mancato rispetto di quanto previsto, l’Agcm adotta la procedura di diffida e le sanzioni previste (sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida).
In luogo di queste sanzioni, in caso di inosservanza delle nuove norme entro 36 mesi, l’Agcm può applicare una sanzione di 100.000 euro per ogni esercizio di farmacia di cui il soggetto sia titolare e che risulti eccedente rispetto al limite.
13.02 Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Baroni, Bologna, D’Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi
51% capitale farmacie in mano a iscritti all'Albo. Il venir meno di questa condizione potrebbe costituire causa di scioglimento delle società.
Dopo l’articolo 13 aggiungere il seguente:
13-bis (Disposizioni in materi di sostegno per le attività delle fermacie)
All’articolo 7 della legge 362/91, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. Almeno il 51% del capitale delle farmacie deve essere in mano a farmacisti iscritti all’Albo. Il venir meno di questa condizione costituisce causa di scioglimento delle società, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza di soci farmacisti professionisti entro un termine di 6 mesi. Le società già costituite alla data di entrata in vigore del decreto avranno 36 mesi per adeguarsi alle nuove norme.
13.03 Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Baroni, Bologna, D’Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello
Giovanni Rodriquez
14 maggio 2019
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