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Legge Bilancio, le novità/3.  Nuove norme per payback: per i farmaci per la prima volta in ripiano si pagherà il 10% della variazione positiva fatturato. Novità anche per le detrazioni Iva per le aziende in payback 2016


Lo prevedono tre emendamenti identici di vari gruppi approvati ieri sera in Commissione Bilancio durante l’esame della manovra. La norma vale per tutti i casi di ripiano dello sfondamento del tetto della farmaceutica (quindi sia per acquisti diretti che convenzionata) ma solo per i farmaci “non orfani” e “non innovativi”. Con un altro emendamento sono state poi introdotte novità sulla detrazione Iva per le aziende in payback per la spesa 2016. IL TESTO DEGLI EMNDAMENTI SU RIPIANO AL 10%; IL TESTO DELL'EMENDAMENTO SULL'IVA.

17 DIC - Il ripiano di cui al primo periodo (del comma 249 della legeg di Bilancio approvata dal Senato che riguarda il payback a carico delle aziende per lo sfondamento della spesa per acquisti diretti e convenzionata ndr.) è determinato in modo tale che i titolari di AIC che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, nonché i titolari di AIC di medicinali non coperti da brevetto immessi in commercio successivamente alla scadenza del brevetto del farmaco originatore per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali”.
 
Lo prevedono tre emendamenti di vari gruppi approvati ieri sera in Commissione Bilancio durante l’esame della manovra.
 
Conseguentemente alla norma precedente si prevede anche che: “Il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e del tetto della spesa farmaceutica convenzionata è determinato in modo tale che i titolari di AIC che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, nonché i titolari di AIC di medicinali non coperti da brevetto immessi in commercio successivamente alla scadenza del brevetto del farmaco originatore per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali”
 
Detrazione Iva per payback 2016. Con un altro emendamento approvato sempre nella seduta di ieri sera dalla Commissione Bilancio, cambiano anche le modalità per la detrazione dell’Iva da parte delle aziende farmaceutiche oggetto di provvedimenti di ripiano della spesa farmaceutica 2016.

17 dicembre 2017
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