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Legge Bilancio. Testo al Senato dal 30 ottobre. Per gli emendamenti ci sarà tempo fino al 10 novembre. Ecco tutte le ultime novità


Il 31 ottobre, nel pomeriggio, ci sarà l'apertura della sessione di bilancio con le comunicazioni in aula del presidente Grasso sugli eventuali stralci. Il relatore dovrebbe essere Magda Zanoni (Pd). Le audizioni si terranno lunedì 6 e martedì 7 novembre. Quanto alle novità sull'ultima bozza , da segnalare il monitoraggio sperimentale degli effetti sulla spesa sanitaria dell'utilizzo dei farmaci innovativi, la proroga della deroga delle tariffe Ismett - Sicilia, e l'informatizzazione del ciclo passivo degli acquisti da Ssn. LA NUOVA BOZZA

26 OTT - Il testo della legge di Bilancio dovrebbe arrivare alle Camere nella giornata di lunedì, 30 ottobre, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari. Il 31, alle ore 17, ci sarà l'apertura della sessione di bilancio con le comunicazioni in aula del presidente Pietro Grasso sugli eventuali stralci (dopo l'esame preliminare da parte della commissione Bilancio).
 
Il relatore (a cui potrebbe essere affiancato un correlatore) dovrebbe essere Magda Zanoni (Pd) e il termine per la presentazione degli emendamenti sarà fissato per le 12 di venerdì 10 novembre. Le audizioni si terranno lunedì 6 e martedì 7 novembre. Dall'8 novembre la Commissione Bilancio del Senato sarà impegnata sul decreto Fisco, che approderà come in Aula il 14 novembre per ricevere il via libera in prima lettura entro venerdì 17 novembre. Attualmente la capigruppo ha fissato invece l'approdo della legge di Bilancio nell'Aula di Palazzo Madama per il 21 novembre, anche se potrebbe esserci uno slittamento di una settimana.  
 
Quanto alle novità sull'ultima bozza della manovra, da segnalare il monitoraggio sperimentale degli effetti sulla spesa sanitaria dell'utilizzo dei farmaci innovativi, già annunciata nei giorni scorsi dalla ministra Lorenzin; la proroga della deroga delle tariffe Ismett - Sicilia; e l'informatizzazione del ciclo passivo degli acquisti da Ssn
 
Confermato lo stralcio delle norme sulla cosiddetta “piramide della ricerca” e gli Izf, che, come già spiegato nei giorni scorsi, dovrebbero essere trasferite in appositi emendamenti del Governo, o comunque appoggiati dall’Esecutivo, in fase di discussione parlamentare.
 
Riportiamo di seguito le norme sanitarie secondo la nuova bozza della legge di Bilancio che abbiamo esaminato oggi:
Payback farmaceutico. La norma proposta impone all’Aifa di adottare nei primi mesi dell’anno 2018 le determinazioni aventi ad oggetto il ripiano dell’eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per l’anno 2016. L'obiettivo è quello di consentire alle regioni di incassare, come previsto dalla vigente normativa, le somme loro spettanti versate dalle aziende farmaceutiche a titolo di payback.

Viene inoltre disposto che l’Aifa successivamente concluda le transazioni avviate con le aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali (Aic) relative ai contenziosi derivanti dall'applicazione del decreto enti territoriali, relativi al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, ancora pendenti al 31 dicembre 2017.

La necessità di questa soluzione transattiva, come evidenziato dalla relazione illustrativa, "è spiegabile con le prospettive decisamente sfavorevoli dei contenziosi in questione rappresentate dall’Avvocatura Generale dello Stato, laddove, invece, la conclusione delle transazioni comporterebbe la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente neutralizzazione del rischio di restituzione delle somme già incamerate dall’erario derivante dalla soccombenza in giudizio". In ogni caso, al fine di evitare l’eventuale riproposizione di contenzioso anche in relazione all’anno 2016, si prevede che gli accordi transattivi possano essere stipulati solo con le aziende farmaceutiche che abbiano regolarmente versato le eventuali somme loro addebitate, riferite al payback del medesimo anno 2016.
 
La norma, spiega la relazione tecnica, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto da un lato si limita ad imporre scadenze certe per la definizione da parte da parte dell’Aifa dei provvedimenti amministrativi di propria competenza ai fini della determinazione del payback per l’anno 2016 e del conseguente versamento degli importi dovuti, da parte delle aziende farmaceutiche in favore delle regioni, dall’altro impone alla stessa Aifa di chiudere l’imponente contenzioso pendente relativo al periodo 2013-2015, in relazione alle prospettive sfavorevoli rappresentate dall’Avvocatura dello Stato in caso di sentenza del Tar del Lazio. "Al riguardo si evidenzia che il totale richiesto dall’Aifa a titolo di ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il triennio 2013-2015 ammontava a circa 1.486 milioni di euro.  Di tale importo, è stata effettivamente versata una cifra pari a circa 882 milioni di euro, in gran parte oggetto di contestazione nei ricorsi pendenti dinanzi al Tar del Lazio.  In caso di effettiva sottoscrizione degli accordi transattivi, invece, il totale complessivo che verrebbe ad essere incassato è stimato in circa 930 milioni di euro".
 
Monitoraggio degli effetti sulla spesa sanitaria dell’utilizzo dei farmaci innovativi. In via spermentale per il triennio 2018-2020, ai fini di un più efficiente utilizzo delle risorse e di una migliore organizzazione del Ssn, il Ministero della salute, di concerto con il Mef, avvierà un monitoraggio degli effetti dell’utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo. Il monitoraggio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sarà effettuato dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza su una o più aree terapeutiche e sarà svolto sulla base dei dati di real world evidence e delle informazioni ricavate dai Registri dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sottoposti al monitoraggio dell’Agenzia italiana del farmaco.
 
L’esito del monitoraggio, ferma restando la cornice finanziaria vigente per il Servizio sanitario nazionale, sarà funzionale alla migliore allocazione delle risorse programmate per il Ssn, ricomprendendo anche la valutazione della congruità dei fondi per i farmaci innovativi e per i farmaci
innovativi oncologici.
 
Proroga deroga tariffe Ismett - Sicilia. Nella bozza sono presenti due differenti versioni. La prima si limita a prorogare al 31 dicembre 2018 quanto già previsto dall'articolo 1, comma 607, della legge di stabilità 2015. 
 
Nella seconda, invece, al fine agevolare la prosecuzione dell'investimento straniero nell'Istituto, in considerazione dell'elevata specializzazione maturata dall'Ismett nelle attività di trapianto e cura delle insufficienze terminali di organi vitali e del rilievo assunto in ambito nazionale, la Regione siciliana viene autorizzata fino al 31 dicembre 2018 ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attività sanitaria del predetto Istituto.
 
Informatizzazione del ciclo passivo degli acquisti da Ssn. Al cimma 1 si spiega come, al fine di incentivare l’efficienza e la trasparenza del sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti l’ordinazione e l’esecuzione degli acquisti di beni e servizi dovrà essere effettuata in forma elettronica. A tal fine, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita con Agid, d’intesa con la Conferenza unificata, saranno adottati appositi regolamenti volti a disciplinare le modalità tecniche e le date di entrata in vigore delle modalità obbligatorie di invio in forma elettronica della predetta documentazione. 
 
Il comma 2 stabilisce che, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, ai fini del potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria, anche in relazione al perseguimento dell’efficienza e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, la trasmissione dei documenti di cui al comma 1 avviene per mezzo del Sistema di gestione messo a disposizione dal Mef e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie. Questo sistema di gestione rientrerà tra gli strumenti per il monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie.
 
Contributo delle Regioni alla finanza pubblicaAlle Regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo destinato alla riduzione del debito di importo pari a 2.200 milioni di euro per l’anno 2018. Gli importi spettanti a ciascuna Regione a statuto ordinario possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2018, in sede di Conferenza Stato Regioni. Ciascuna Regione a statuto ordinario consegue nell’anno 2018 un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in misura pari al contributo di cui al periodo precedente.
Per l’anno 2018 il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario è ridotto di 100 milioni di euro e per la quota rimanente è realizzato:
a) per 2.200 milioni di euro con il contributo di cui al comma 1;
b) per 94,10 milioni mediante riduzione delle risorse per l’edilizia sanitaria;
c) per 300 milioni di euro in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza Stato Regioni, entro il 30 aprile 2018. In assenza dell’intesa, il contributo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, tenendo anche conto dei fabbisogni standard come approvati ai sensi del comma 534-bis dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e delle capacità fiscali standard elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni. In caso di mancata approvazione dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard, il concorso alla finanza pubblica di cui al periodo precedente è ripartito tenendo anche conto della popolazione residente e del Pil. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua anche le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato
 
In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le somme per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2017 ammessi a finanziamento nel 2018 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2019. I termini di risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2018.
 
Irap CalabriaAlle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo, nei limiti di 18 milioni di euro per l’anno 2017, a titolo di compensazione della quota di fondo perequativo non attribuita nell’anno 2016, a causa del minor gettito Irap determinato dalle misure introdotte dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862 di cui al programma "Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria" relativo alla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare pari a 18 milioni di euro sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nell’anno 2017 su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione. La seguente norma entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
 
La disposizione prevede l’attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una quota, nei limiti di 18 milioni di euro, per l’anno 2017, a titolo di compensazione delle minori entrate per l’anno 2016 destinate al finanziamento del Fondo perequativo ex legge 28 dicembre 1995, n. 549, dovute alla minore base imponibile derivante dalle misure di cui al comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le disponibilità in conto residui 2016 di euro 18 milioni sul capitolo 2862 di cui al programma "Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria" relativo alla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione nell’anno 2017 su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione.
 
Anticipazioni di liquidità alla Regione SardegnaIl comma 1 prevede che per gli anni 2018 e 2019 lo Stato è autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità alla regione Sardegna fino ad un importo massimo di 150 milioni di euro annui, per l'estinzione dei debiti sanitari al 31 dicembre 2016 degli enti del servizio sanitario regionale, verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato Regioni del 23 marzo 2005. All'erogazione delle somme si provvede a seguito della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente, verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti e a seguito della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione Sardegna, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia, nei termini ivi stabiliti, al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori.

Il comma 2 prevede che, al momento dell’erogazione dell’anticipazione, la Regione Sardegna provveda all'immediata estinzione dei debiti sanitari al 31 dicembre 2016 per l’intero importo erogato. Dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti.

Il comma 3 sancisce le modalità di contabilizzazione dell’anticipazione.

Il comma 4 prevede, fermo restando il rispetto del pareggio di bilancio, al fine di favorire gli investimenti, diretti e indiretti, per gli esercizi 2018 e 2019, sono assegnati alla regione Sardegna spazi finanziari nell’importo di 150 milioni annui. La regione certifica l’avvenuta realizzazione degli investimenti, diretti e indiretti, mediante apposita comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione dei predetti investimenti, qualora la Regione non abbia conseguito per la differenza un valore positivo del saldo, si applicano le sanzioni per il mancato rispetto del pareggio di bilancio.

Il comma 6 sancisce le condizioni per l’accesso all’anticipazione, ovvero la sottoscrizione di apposito Accordo tra la Regione Sardegna e i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, contenente un Programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

Il comma 7 prevede che gli importi oggetto della restituzione da parte della Regione Sardegna delle somme anticipate dallo Stato sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
 
Giovanni Rodriquez

26 ottobre 2017
© Riproduzione riservata

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