Vaccini. Società del calendario per la Vita: “Cinque punti per chiarire la legge sull’obbligo delle vaccinazioni per l’iscrizione a scuola”
Con i vaccini combinati non c’è alcun rischio di incremento degli effetti collaterali. Inutili i test per prevedere l’eventuale pericolosità delle vaccinazioni. Sono solo alcune delle indicazioni che arrivano dalle associazioni firmatarie del Calendario vaccinale per la Vita (Siti, Sip, Fimmg e Fimp). Dagli esperti il chiarimento riassunto in cinque aspetti fondamentali della legge sull’obbligo vaccinale per l’iscrizione a scuola.
06 SET - Dalle Società firmatarie del Calendario vaccinale per la Vita (Siti, Sip, Fimmg e Fimp) arrivano nuovi chiarimenti sull’ applicazione della Legge 119 del 31 luglio 2017, sull’obbligo vaccinale per l’iscrizione a scuola.
Il Board del Calendario Vaccinale per la Vita si è riunito oggi a Roma, proprio per fornire un supporto scientifico e tecnico. Cinque i principali punti sottolineati dagli esperti.
Innanzitutto, le Società hanno chiarito che “
non esistono rischi aggiuntivi tali da controindicare la vaccinazione nei soggetti già immuni per malattia naturale o precedente vaccinazione per una o più malattie. Pertanto
l’utilizzo di vaccini combinati non pone alcun problema di incremento della frequenza e della gravità di effetti collaterali rispetto ai vaccini monocomponenti. Le vaccinazioni in formulazioni monocomponenti saranno utilizzate solo quando i servizi vaccinali saranno stati opportunamente dotati”.
Pertanto, le Società hanno raccomandato “di
evitare l’utilizzo dei test sierologici per verificare l’eventuale pregressa immunizzazione”.
Al terzo punto hanno sottolineato che “sono invece
totalmente inutili e privi di qualsiasi valore predittivo i test che vengono proposti da alcuni per verificare la potenziale pericolosità dei vaccini per bambini con particolari profili genetici”.
Ancora hanno aggiunto che “resta ferma la necessità che il medico certifichi, ove a lui note perché risultanti dalla storia clinica, condizioni di rarissime patologie (la cui lista è validata dall’Istituto Superiore di Sanità) che controindicano alcune vaccinazioni in modo permanente o temporaneo. Questi pazienti sono già noti e seguiti presso centri specialistici”.
Da ultimo, le Società hanno segnalato “come
la legge prevede quali condizioni esimenti dall’obbligo vaccinale in caso di pregressa immunizzazione da malattia naturale, esclusivamente: la notifica effettuata all’atto della diagnosi o in alternativa i referti di analisi sierologica. Nessun altro certificato o attestazione può considerarsi equipollente”.
06 settembre 2017
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