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Responsabilità professionale. Parere non ostativo dalla commissione Giustizia. Rilievi su responsabilità penale e rivalsa


L'articolo 6 suscita perplessità sia per l'esclusione incondizionata di qualsiasi rilevanza penale per tutti i fatti causati da imperizia che non integrino un'ipotesi di colpa grave, sia in quanto la formulazione adottata utilizza il rispetto delle linee guida come presupposto per escludere la rilevanza penale dei fatti verificatisi per colpa grave a causa di imperizia. Chiesto il reintegro della giurisdizione della Corte dei Conti per l'azione di rivalsa. IL PARERE

23 GIU - Arriva il parere non ostativo da parte della commissione Giustizia del Senato sul testo del disegno di legge sulla responsabilità professionale attualmente all'esame della commissione Sanità. Il testo viene promosso con alcune riserve. In particolare, le perplessità dei senatori della II commissione si sono concentrate sull'articolo 6 in tema di responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria, e sull'articolo 9 riguardante l'azione di rivalsa. 
 
Quanto all'articolo 6 - si legge nel parere - l'attuale formulazione "suscita perplessità, anche di livello costituzionale, sia in quanto appare manifestamente problematico il mancato riferimento alle diverse forme di manifestazione della colpa, e cioè l'imprudenza e la negligenza, sia in quanto la formulazione della disposizione determina l'esclusione incondizionata di qualsiasi rilevanza penale per tutti i fatti causati da imperizia che non integrino un'ipotesi di colpa grave, sia in quanto la predetta formulazione utilizza il rispetto delle linee guida come presupposto per escludere la rilevanza penale dei fatti verificatisi per colpa grave a causa di imperizia, in ciò innovando rispetto al quadro normativo vigente e alla giurisprudenza, che ha sempre ritenuto indiscutibile la rilevanza penale delle ipotesi qualificate da colpa grave".
 
Passando all'articolo 9, vengono promosse le proposte di modifica del relatore Amedeo Bianco (Pd), che chiedono di reintegrare la giurisdizione della Corte dei Conti nell'azione di rivalsa.
 
Infine, nel parere viene suggerita l'opportunità di collocare la disciplina della responsabilità extracontrattuale nei confronti degli esercenti la professione sanitaria, nel comma 3 dell'articolo 7 del disegno di legge in tema di responsabilità civile, sopprimendo il secondo e il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 158 del 2012 (decreto Balduzzi).
 
Giovanni Rodriquez

23 giugno 2016
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