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Riforma Titolo V. Parere favorevole con osservazioni da commissione Sanità del Senato. “Rischio aumento contenziosi con Regioni”


I senatori della XII commissione hanno inoltre chiesto di modificare l’iter di approvazione delle leggi riguardanti i trattamenti sanitari obbligatori, “apparendo non privo di rischi che la Camera abbia un ruolo egemone”, e il ripristino del ruolo rinforzato del Senato nell'iter di approvazione degli indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno per le funzioni degli enti territoriali. IL PARERE

05 AGO - La commissione Igiene e Sanità del Senato ha dato il suo parere favorevole alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge costituzionale di riforma del Titolo V. I senatori della XII commissione hanno apportato anche alcune osservazioni riguardanti, in particolare, l'iter di approvazione delle leggi riguardanti i trattamenti sanitari obbligatori, “apparendo non privo di rischi, in astratto, che su tale delicatissima materia la Camera abbia un ruolo egemone”, il possibile rischio di contenziosi con le Regioni sulla riformulazione dell’articolo 117 novellato ai sensi dell’articolo 31 del disegno di legge, e, infine, l'opportunità di un ripristino del ruolo rinforzato del Senato nell'iter di approvazione degli indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno per le funzioni degli enti territoriali.

Di seguito le osservazioni apportate.
1) occorrerebbe valutare l'opportunità, nell'ambito dell'articolo 1 del disegno di legge, di ripristinare, quale funzione di garanzia, il ruolo paritario del Senato nell'iter di approvazione delle leggi riguardanti i trattamenti sanitari obbligatori, apparendo non privo di rischi, in astratto, che su tale delicatissima materia la Camera abbia un ruolo egemone;

2) occorrerebbe valutare se la formulazione dell'articolo 117 novellato, ai sensi dell'articolo 31 del disegno di legge, sia effettivamente idonea a "risolvere le note questioni sottese all'incertezza normativa e alla conflittualità che sono discese dall'articolo 117 della Costituzione, come riformato nel 2001" (si veda sul punto la relazione governativa d'accompagnamento del disegno di legge n. 1429). In particolare, occorrerebbe valutare se l'introduzione di nuove categorie giuridiche - quale quella delle "disposizioni generali e comuni" - possa introdurre nuovi profili di incertezza e determinare conseguentemente incrementi del contenzioso innanzi alla Corte costituzionale; ad esempio, in materia di governance sanitaria, verrebbe a coesistere la potestà statale di dettare "disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali eper la sicurezza alimentare" con la competenza legislativa regionale in materia di "programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali";

3) riguardo all'individuazione degli indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno per le funzioni degli enti territoriali, di cui all'articolo 119 della Costituzione, come novellato dall'articolo 33 del disegno di legge, occorrerebbe valutare l'opportunità di un ripristino del ruolo rinforzato del Senato nell'iter di approvazione delle relative leggi, considerato che la camera alta, nel nuovo sistema costituzionale, rappresenta le istituzioni territoriali e costituisce la sede di raccordo tra lo Stato e gli enti territoriali; inoltre, occorrerebbe valutare l'opportunità di consentire trasferimenti vincolati dallo Stato alle regioni, attraverso una ulteriore novella all'articolo 119 della Costituzione, anche al di fuori delle materie di competenza statale, al fine di garantire l'uniforme erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

05 agosto 2015
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