E-cig. L'ordinanza del Ministero. Divieto di vendita ai minori di diciotto anni
Il provvedimento ha efficacia per 12 mesi a partire dal 5 ottobre. Chiunque venda prodotti del tabacco ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità. Previste sanzioni pecuniarie e, in caso di violazione reiterata, anche la sospensione della licenza.
10 OTT - Vietata la vendita di sigarette elettroniche con presenza di nicotina ai minori di diciotto anni. Lo stabilisce un’ordinanza del Ministero della Salute emanata il 2 settembre e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.231 del 4 ottobre. Il provvedimento, in vigore dal 5 ottobre, ha efficacia per 12 mesi e riprende quanto già fissato dall’ordinanza del 2 aprile 2013.
Chiunque venda prodotti del tabacco ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne nei casi cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta. Prevista quindi una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro, nei confronti di chiunque vende o somministra i prodotti del tabacco ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta, la sanzione è fissata tra 500 e 2.000 euro con sospensione, per tre mesi, della licenza all'esercizio dell'attività.
10 ottobre 2014
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