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Camera. Question time su legge 40, riparto Fsn per il Lazio e cure transfrontaliere. Risponde De Filippo

di Giovanni Rodriquez

Sulla surrogazione di maternità il sottosegretario alla Salute ha ribadito l'impegno del ministero a sensibilizzare i cittadini, ricordando che si tratta di un comportamento sanzionato dalla legge. Riguardo al Lazio, si accantonerà una quota da ripartire dopo la nuova revisione anagrafica della popolazione. Sulla possibilità di curdarsi all'estero, ribadita la necessità di richiesta preventiva alle Asl di competenza. LE INTERPELLANZE

09 MAG - Questa mattina nell'Aula di Montecitorio si sono svolte alcune interrogazioni urgenti alle quali ha risposto il sottosegretario alla Salute, Vito De Filippo. Tre sono state quelle riguardanti la sanità. La prima, la n. 2-00514, presentata da Paola Binetti (PI), riguardava la legge 40, con particolare riferimento alla surrogazione di maternità.
Il sottosegretario alla Salute, intervenendo sul tema ha innanzitutto ricordato come per l'ordinamento giuridico italiano la madre del bambino è colei che lo ha partorito. In tal senso sono previste forti sanzioni sia per la commercializzazione di gameti ed embrioni sia per la maternità cosiddetta surrogata. "Quindi, la normativa italiana non prevede distinzioni fra forme commerciali e non, di maternità surrogata, sanzionando indistintamente ogni percorso che porti a questo tipo di gravidanza su commissione", ha evidenziato De Filippo. A seguito dei casi di coppie italiane che hanno intrapreso questi percorsi in Paesi stranieri, dove la maternità surrogata è consentita - ha spiegato il sottosegretario - "il Ministero della salute si è impegnato e continuerà a farlo, in maniera anche più forte, a informare e sensibilizzare i cittadini sul fenomeno della 'maternità surrogata', ricordando che si tratta di un comportamento sanzionato dalla legge vigente, chiarendo che si tratta di sfruttamento nei confronti di donne povere e che spesso si trovano in una condizione di vulnerabilità dal punto di vista della tutela dei diritti personali, le quali vengono indotte a condurre una gravidanza a pagamento e a consegnare il neonato ai committenti".

Si è poi passati all'interpellanza n. 2-00523, presentata da Marco Causi (PD), concernente iniziative di competenza volte a ridefinire la quota di accesso al riparto del Fondo sanitario nazionale per la regione Lazio. Nell'interrogazione Causi ha infatti ricordato come il ministero, in sede di riparto, abbia adottato la popolazione legale censita al 2011, una decisione che "ha provocato delle rotture nella continuità delle serie anagrafiche, rotture che sono particolarmente rilevanti per la regione Lazio, perché nella regione Lazio la popolazione legale, censita nel 2011, dista dalla popolazione anagrafica diverse centinaia di migliaia di unità".

De Filippo, nel suo intervento, ha spiegato da una parte come siano stati presi in considerazione i dati "più aggiornati al momento disponbili", mentre dall'altra ha sottolineato come, nelle more di un processo di revisione postcensuaria già avviato dall'Istat, tra le iniziative possibili per evitare che la regione Lazio possa subire un eventuale pregiudizio, può essere valutata – "ed è questa l'ipotesi sulla quale si sta lavorando" – l'ipotesi di prevedere, "unicamente all'interno della proposta di deliberazione del Cipe di riparto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014, nella quale non si potrà che prendere a riferimento gli attuali dati di popolazione legale al 1° gennaio 2013 ufficializzati ancora una volta dall'Istat, "una quota di finanziamento da accantonare e ripartire solo successivamente alla conclusione della citata revisione anagrafica, sulla base delle risultanze che emergeranno dal processo di allineamento dei dati del censimento della popolazione con le anagrafiche comunali, allo scopo così di armonizzare i saldi di ciascuna regione alla popolazione come definitivamente ricalcolata".

Infine, è stato il turno dell'interpellanza n. 2-00529, presentata da Giovanni Monchiero (SC), concernente chiarimenti in merito al recepimento della direttiva n. 2011/24/UE, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, in relazione al parere espresso dalla Commissione XII della Camera. Monchiero ha spiegato come, nel corso dell'esame del testo in commissione Affari Sociali, l'allora sottosegretario alla Salute, Paolo Fadda, avesse espresso un parere favorevole al recepimento, assicurando però che il Ministero avrebbe tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Commissione. Più nel dettaglio, le osservazioni di cui il ministero non ha più tenuto conto, riguardavano l'articolo 10, comma 3, secondo e terzo periodo, nel quale si "inventa una pratica che credo non abbia precedenti nella storia della Pubblica amministrazione del nostro Paese, perché non ricordo casi in cui sia necessario fare una domanda affinché l'ente preposto alla valutazione, l'Asl competente per territorio, possa decidere se quella richiesta sia assoggettabile o meno ad autorizzazione", ha spiegato Monchiero. E l'articolo 8, che consente di differenziare i diritti non solo tra regioni e regioni, ma addirittura all'interno della medesima regione tra territori e territori. "Ci sono territori che possono negare, sulla base di considerazioni di tipo prevalentemente economico, quindi anche sulla base di considerazioni di dubbissima costituzionalità, l'autorizzazione", ha dichiarato il deputato di Scelta Civica.

De Filippo, ha quindi spiegato come in ordine alla condizione finalizzata a sopprimere il secondo e terzo periodo del comma 3 dell'articolo 10, si è ritenuto necessario accogliere la medesima solo parzialmente. "Ciò al fine di evitare che detta disposizione possa essere interpretata nel senso che essa sottoponga alla domanda preventiva ivi prevista qualsiasi prestazione transfrontaliera, anche laddove il paziente non intenda beneficiare del rimborso previsto", ha detto. Non si è ritenuto opportuno eliminare interamente dal testo il secondo e il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 10, perchè "la previsione di una domanda preventiva, finalizzata ad una preliminare verifica circa la sottoponibilità ad autorizzazione preventiva della prestazione richiesta, ove sussistenti le condizioni previste dall'articolo 2 della direttiva 2011, richiamate dall'articolo 9 dello stesso decreto legislativo, è finalizzata proprio a dare una corretta attuazione alla direttiva garantendo la salute del paziente - ha spiegato il sottosegretario -. Si tratta di condizioni che non possono essere individuate 'a monte', come appare, una volta per sempre, ma che debbono essere verificate proprio caso per caso. È questo il motivo per cui risulta necessario prevedere la presentazione, da parte della persona interessata a godere della prestazione transfrontaliera, di una apposita domanda all'Asl affinché tale verifica sia svolta".

Per quanto, infine, concerne l'articolo 8, l'osservazione avanzata dalla XII commissione di Montecitorio non è stata accolta perché la disciplina "tiene conto dell'assetto istituzionale, fortemente come noto regionalizzato, in materia di tutela della salute". "Essa si basa, inoltre - ha proseguito De Filippo - sulla considerazione che i motivi presi in considerazione dalla direttiva, quali condizioni che possono giustificare l'adozione di misure limitative dei rimborsi possono essere apprezzati proprio con riferimento agli eventuali investimenti effettuati dalle regioni per potenziare determinate cure e/o strutture; investimenti che verrebbero vanificati, con conseguente spreco di risorse umane, tecniche e finanziarie, ove dovessero verificarsi, per quelle stesse prestazioni, flussi consistenti di pazienti verso altri Stati".

Giovanni Rodriquez 

09 maggio 2014
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