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Decreto Ucraina. Stato di emergenza e reclutamento operatori sanitari prorogati fino al prossimo 31 dicembre. Il testo all’esame dell’aula della Camera

di Giovanni Rodriquez

Prorogate fino a fine anno sia le misure necessarie per garantire gli interventi di assistenza all'estero che le deroghe già previste per il riconoscimento delle qualifiche professionali del personale medico e sanitario ucraino. I professionisti interessati al reclutamento devono depositare presso la struttura la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario munita di traduzione asseverata presso il tribunale. IL TESTO

27 MAR -

Approda oggi in aula alla Camera il decreto recante "disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina". Qui, oltre a prorogare fino al 31 dicembre prossimo lo stato di emergenza con le previste misure di assistenza ed accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina a causa della guerra, ci si premura di garantire loro anche l'accesso all'assistenza sanitaria in tutto il territorio nazionale.

Prorogate fino a fine anno, inoltre, sia le misure necessarie per garantire gli interventi di assistenza all'estero che le deroghe già previste per il riconoscimento delle qualifiche professionali del personale medico e sanitario ucraino. I professionisti interessati al reclutamento devono depositare presso la struttura la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario munita di traduzione asseverata presso il tribunale.

Ecco cosa prevede più nel dettaglio il provvedimento in esame.

L’articolo 1 proroga fino al 31 dicembre 2023, nuovo termine dello stato di emergenza, le misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall’Ucraina. In particola si stabilisce la prosecuzione dell’accoglienza diffusa per un massimo di 7.000 unità e di 49,6 milioni per l’anno 2023, autorizzando a tal fine anche convenzioni territoriali tra regioni, enti del terzo settore e privati, previo nulla osta del Dipartimento della protezione civile. Inoltre, si prevede un incremento di circa 137,9 milioni di euro per l’anno 2023 delle risorse che finanziano i centri governativi di accoglienza ordinari e straordinari e di 52,3 milioni di euro per il 2023 del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo che finanzia le strutture territoriali della rete SAI, al fine di proseguire l’accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina.

Infine, si dispone, nell’ambito del fabbisogno sanitario standard per l’anno 2023, la prosecuzione della garanzia di accesso all’assistenza sanitaria sul territorio nazionale per i richiedenti e titolari della protezione temporanea a condizioni di parità con i cittadini italiani. La disposizione prevede che Regioni e Province autonome garantiscano tali prestazioni nell’ambito del fabbisogno sanitario standard per l’anno 2023. Inoltre si dispone la verifica dei costi effettivamente sostenuti per l’accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale finanziato ai sensi delle richiamate disposizioni.

A tal fine provvedono, entro il 30 aprile 2023, il Ministero della salute e le Regioni e Province autonome, avvalendosi dei dati resi disponibili dal Ministero dell'interno e dal Dipartimento della protezione civile e dei dati aggregati delle prestazioni risultanti al sistema tessera sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze. Secondo i dai esposti nella relazione tecnica, il fabbisogno corrispondente alla prosecuzione della misura è quantificabile in complessivi 238.899.506 euro, di cui 47,838 milioni a valere sulla disponibilità residua stimata sulle risorse già stanziate dai provvedimenti sopra riepilogati e 191,1 milioni che troverebbero copertura a valere sul fabbisogno sanitario dell’anno 2023.

L’articolo 1-bis, introdotto in sede referente, proroga fino al 31 dicembre 2023 lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto in Ucraina al fine di garantire la prosecuzione delle attività di soccorso e assistenza della popolazione ucraina svolte all’estero dal Servizio nazionale nell’ambito del Meccanismo unionale di protezione civile. La proroga consente così di allineare la durata dello stato di emergenza per attività all’estero con quella dello stato di emergenza volta ad assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale.

L’articolo 2 proroga al 31 dicembre 2023 i permessi di soggiorno in scadenza il 4 marzo 2023 rilasciati ai profughi provenienti dall’Ucraina in conseguenza al riconoscimento agli stessi da parte dell’Unione europea della protezione temporanea.

L’articolo 2-bis, inserito in sede referente, dispone la proroga al 31 dicembre 2023 delle deroghe previste dalla normativa vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali del personale medico e sanitario ucraino. I professionisti interessati al reclutamento devono depositare presso la struttura la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario munita di traduzione asseverata presso il tribunale. Poiché in Ucraina non è prevista l’iscrizione all’albo professionale, la norma in esame si è resa necessaria al fine della verifica dell’effettiva qualifica professionale ad opera delle strutture sanitarie interessate. Ad ogni modo questi professionisti devono essere comunque muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati.

L’articolo 3 stabilisce che la somma pari ad un massimo di 100 euro pro capite al giorno in favore dei comuni che accolgono minori stranieri non

accompagnati provenienti dall’Ucraina è riconosciuta non più a titolo di rimborso per i costi sostenuti, bensì a titolo di mero contributo e fissa al 30 settembre 2024 la data per la presentazione delle relative istanze da parte dei comuni interessati. La novella riconosce inoltre al Commissario delegato la possibilità di avvalersi degli uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e incrementa le risorse attribuite al Commissario.

L’articolo 4 consente alla Commissione nazionale per il diritto di asilo di avvalersi, nel 2023 ed entro il limite di spesa di 150 mila euro, di non oltre 10 prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato, in considerazione dell'eccezionale volume di richieste di protezione internazionale connesse al conflitto bellico in atto in Ucraina.

L’articolo 5 dispone l’incremento del Fondo per le emergenze nazionali di 61,5 milioni di euro per il 2023. Qui si recano le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi previsti dal provvedimento.

Infine, l’articolo 6 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 3 marzo 2023.

Giovanni Rodriquez



27 marzo 2023
© Riproduzione riservata
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