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Fnco replica a Fnomceo: “Norma su ostetriche è costituzionalmente legittima”


23 DIC - La Federazione nazione delle Ostetriche FNCO replica i dubbi di legittimità costituzionale mossi dalla Federazione dei Medici (e dalla commissione Igiene e Sanità) sulla direttiva Ue per il riconoscimento dei titolo professionali per quanto riguarda le misure previste per le ostetriche. “Sul piano tecnico-giuridico, l’introduzione e mantenimento dell’art. 37 della Direttiva 55/2013/UE, non solo non pone alcuna questione di legittimità costituzionale per eccesso di delega (in quanto risponde, compiutamente, ai criteri e principi direttivi della medesima Legge delega), ma risolve finalmente il problema della disparità di trattamento a carico delle Ostetriche italiane che, diversamente, dovrà essere soggetto di sindacato costituzionale”. Si legge in una nota a firma della presidente Maria Vicario.

Inoltre, le Ostetriche Italiane hanno documentato ai componenti il Governo Italiano la loro posizione in merito al dibattito in atto sullo Schema di Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2013/55/UE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali in una lettera in cui scrivono che “si ritiene doveroso portare in evidenza che l’introduzione della disposizione dell’art. 37 trova piena ed oggettiva giustificazione ai sensi dei principi e criteri direttivi posti della legge delega 9 luglio 2015, n. 114 (Legge di delegazione europea) mediante il rinvio, operato dall’art. 1, agli artt. 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (“Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea”).

Segnatamente, l’art. 32, comma 1, della legge n. 234/2012 tra i principi e criteri direttivi generali ai quali devono essere informati i decreti legislativi di recepimento delle Direttive comunitarie indica: “b) ai fini del migliore coordinamento con le discipline vigenti per in singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni delle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l’indicazione esplicita delle norme abrogate (...)”;

“i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani”.

Così come previsto dall’art. 32, comma 1, della legge n. 234/2012, appare a tutta evidenza che la previsionedell’art. 37:

- interviene su una disposizione (l’art. 48 del D.Lgs. n. 206/2007) afferente alla “disciplina vigente” nel “settor[e] interessat[o] dalla direttiva da attuare” (la Direttiva 2005/36/CE viene, infatti, espressamente richiamata nei Considerando della attuanda Direttiva 55/2013/UE);
- dispone la esplicita abrogazione di quelle parole dell’art. 48 del d.lgs. n. 206/2007 che non corrispondono al dettato testuale dell’art. 42 della Direttiva 2005/36/CE;
- assicura la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri sopprimendo una previsione che non trova rispondenza nella Direttiva di riferimento, con conseguente pregiudizio delle Ostetriche italiane che vengono ad essere indebitamente limitate nell’esercizio delle competenze riconosciute dall’ordinamento comunitario ai professionisti della Categoria di tutti gli Stati membri.

23 dicembre 2015
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