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Iss. Arriva lo "statuto". Cambio dei vertici 60 giorni dopo ok al riordino


30 MAG - Si rafforza la funzione di vigilanza del ministro della Salute, si prevede per la prima volta l’adozione di uno Statuto che rafforzerà l’autonomia e la posizione ordinamentale dell'Istituto, si stabilisce una disciplina di dettaglio che meglio specifichi la mission dell’Iss e la sua organizzazione. Perché tutto questo, oggi, si trova "disperso" in una diversità di fonti normative “non corrispondenti” che hanno creato, negli anni, “comprensibili difficoltà di coordinamento”, come si legge nella relazione tecnica del Governo.
Entro 60 giorni dall'entrata il vigore del decreto legislativo, saranno nominati i nuovi organi dell’Istituto: Presidente, dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori.
 
Ecco una sintesi delle novità per l’Iss contenute nel provvedimento di riordino approvato dal CdM.

Programmazione delle attività
L’Istituto dovrà adottare un piano triennale di attività, da aggiornare ogni anno, che sia coerente con le linee di indirizzo e di programmazione del Centro nazionale per i trapianti e del Centro nazionale sangue, definite dal ministro della Salute di intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
Nel piano si dovranno determinare obiettivi, priorità e risorse per l'intero periodo, definisce i risultati scientifici e socio-economici attesi, nonché le correlate risorse di personale, strumentali e finanziarie previste per ciascuno dei programmi e progetti in cui è articolato.
Il piano è deliberato dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Comitato scientifico, ed è approvato dal ministro della Salute.
Sui risultati dell’attività dell’Iss, il ministro della Salute dovrà presentare ogni tre anni una relazione al Parlamento, in cui si illustra anche il programma per il triennio successivo.

Statuto
In particolare, nello Statuto si specifica ed articola le funzioni dell’Istituto, si determina le modalità di funzionamento degli organi di direzione, amministrazione, consulenza e controllo, nonché l’adozione di forme e modelli organizzativi che assicurino la trasparenza e l’efficienza della gestione, anche attraverso strutture di missione temporanee, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la realizzazione di progetti.
Lo Statuto, inoltre, disciplina l’istituzione e le modalità di funzionamento dell’Organismo indipendente di valutazione della performance.
Lo Statuto è deliberato entro sei mesi dal Consiglio di amministrazione, sentito il Comitato scientifico, a maggioranza assoluta dei componenti, ed approvato con decreto del ministro della salute, previo controllo di legittimità e di merito. Trascorsi i sei mesi senza l’approvazione, il ministro della Salute provvede in via sostitutiva attraverso decreto.
Per la deliberazione dello Statuto vengono nominati anche quattro esperti dotati di specifiche competenze in relazione alle finalità dell'Istituto, a cui comunque non è riconosciuto alcun compenso o indennità.

Commissario straordinario
In caso di mancata costituzione degli organi o in caso di loro impossibilità di funzionamento, il ministro della Salute potrà nominare, con proprio decreto, un commissario straordinario, per un periodo massimo di dodici mesi, che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Regolamenti
I regolamenti relativi alla costituzione delle strutture organizzative tecnico-scientifiche dell'Istituto, deliberati dal Consiglio di amministrazione e adottati dal Presidente, con il parere del Comitato scientifico.
I regolamenti relativi al personale sono approvati dal ministro della Salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di concerto con il ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione.
I regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità sono approvati dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Gli altri regolamenti sono approvati dal Ministro della salute.

Il personale
Si dovrà eliminare ogni duplicazione organizzativa, assicurando la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni. Tenuto conto delle esigenze delle strutture, il personale utilizzato per funzioni di gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorato e contabilità non dovrà comunque eccedere, a regime, il 15% delle risorse umane complessivamente utilizzate dall’Istituto;

Organi
Sono organi dell'Istituto: il Presidente; il Consiglio di amministrazione; il Comitato scientifico; il Collegio dei revisori dei conti.
Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. È nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro della Salute. Se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.
Il Consiglio d’amministrazione è nominato dal Ministro della salute, dura in carica quattro anni, ed è composto da cinque membri: il Presidente e quattro esperti così individuati: due designati dal ministro della Salute, uno dalla Conferenza Unificata, uno dal ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca.
Il Comitato scientifico è nominato con decreto del Ministro della salute, dura in carica quattro anni ed è composto dal Presidente e da dieci esperti così individuati: un esperto su proposta del presidente dell'Istituto; un esperto eletto dai ricercatori dell’Istituto; due esperti designati dal ministro della Salute; un esperto designato dal ministro dell'Istruzione; un esperto designato dal Ministro dell'Ambiente; uno dal ministro dello Sviluppo economico; uno dal ministro degli Esteri; due dalla Conferenza Unificata.
Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del ministro della Salute, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi di cui due designati dal ministro della Salute e uno designato dal ministro dell’Economia e delle finanze che designa anche il membro supplente.

Direttore generale
Nominato dal ministro della Salute su proposta del Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone di comprovata esperienza amministrativa e gestionale. Il sua rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato, non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale, se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
12 successive modificazioni. La determinazione del trattamento economico del direttore generale è regolata dall’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Incompatibilità
Il Presidente e il Direttore generale dell’Istituto non possono essere amministratori o dipendenti di società, né ricoprire incarichi retribuiti. Il Direttore generale non può, altresì, svolgere attività libero professionale.
I componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori dei conti non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipino a programmi di ricerca nei quali è presente l’Istituto.
 

30 maggio 2012
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