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Farmaci e disabili. Il problema della prescrizione

20 LUG - Gentile Direttore,
manca una regolamentazione nazionale che garantisca ai disabili la somministrazione di farmaci in sicurezza da parte di personale non sanitario in contesti educativi non sanitari, come invece è garantita nelle scuole dalla Circolare 25 novembre 2005 del Ministro della Salute e dell’Istruzione, recepita con una più dettagliata procedura da alcune Regioni, ad esempio: 1) Regione Lazio-MIUR: “Percorso Integrato per la somministrazione di farmaci in ambito scolastico” del 5 febbraio 2018, DGR n.649/2017 e DGR n.71/2012 ; 2) Regione Lombardia-Ufficio Scolastico Regionale: Protocollo d’intesa per la somministrazione di farmaci a scuola del 13/09/2017.
 
La proposta di una circolare di estensione delle raccomandazioni ministeriali del 25/11/2005 per le scuole anche ai contesti educativi per disabili può garantire una più sicura e organizzata continuità assistenziale ai disabili in strutture non sanitarie in cui non è prevista la presenza di un infermiere. La letteratura scientifica ha dimostrato la sicurezza di gestione della somministrazione dei farmaci nei contesti territoriali, coinvolgendo anche caregivers non sanitari (Int. J Clin. Pharm 2018, 40/2: 325334; Seizure 2017, 50: 38-42).
 
La Commissione di Vigilanza sui Presidi Socio-Assistenziali di Torino ha prodotto nel 2015 un esempio di protocollo di gestione della somministrazione di farmaci nei centri diurni per minori da parte di personale non sanitario addestrato, legittimata da “delega a persona nominata” da parte dei genitori ai sensi dell’art.316 del codice civile (CC).
 
Il personale educativo assume per delega la gestione della cura con la responsabilità genitoriale, affidandosi alla competenza del medico curante riguardo gli interventi di diagnosi e terapia.
 
La somministrazione di farmaci a scuola da parte di personale non sanitario è riconosciuta lecita in base alla circolare ministeriale Sanità-Istruzione del 25/11/2005 e deve avvenire in base ad una regolamentazione concordata tra Istituzioni Scolastiche e Sanitarie (ASL), su espressa richiesta e delega scritta dei genitori corredata da una certificazione medica attestante diagnosi e piano terapeutico dettagliato, non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto non sanitario incaricato di somministrare il farmaco ((TAR Campania-Napoli n.2788 del 01/06/2016 e TAR Sardegna sentenza n. 1028 del 22 giugno 2011).
 
Gli operatori non sanitari addetti sono individuati su base volontaria tra il personale formato nei corsi di primo soccorso ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 che all’art.43 obbliga il datore di lavoro ad adottare provvedimenti necessari a garantire la sicurezza non solo di operatori e anche di altre persone o utenti presenti nei luoghi di lavoro. Il D.Lgs. n.66/2017 richiede valutazioni sanitarie multidisciplinari per garantire l’inclusione scolastica ai disabili e definire un piano assistenziale individuale (PAI).
 
La procedura deve rispettare le raccomandazioni ministeriali per la sicurezza della somministrazione di farmaci n.7/2008, n.12/2010 e n.17/2014 e le buone pratiche secondo l’art.5 della legge n.24/2017. La tracciabilità degli interventi deve essere documentata secondo l’art.4 della legge n.24/2017, mediante foglio unico di terapia (FUT) derivante dal piano terapeutico con chiara indicazione delle modalità di somministrazione e delle capacità dell’assistito di autosomministrarsi i farmaci o ricevere aiuto nella loro somministrazione o di assumerli attraverso terzi, con o senza necessità di supervisione o presenza dell’infermiere e con la previsione di segnalazioni di farmacosorveglianza in caso di reazione avverse.
 
La somministrazione di farmaci è un compito affidato alla responsabilità degli infermieri ai sensi del D.M. n.739/1994 e della legge n.251/2000, ma non è compito esclusivo dell’infermiere, potendo essere eseguita anche dal medico, dai genitori ex-art.316 CC, dai familiari tenuti all’obbligo di accudimento ex-art.433 CC, dagli affidatari ex-art. 402 CC o loro delegati, senza concretizzare esercizio abusivo di professione infermieristica ex-art.348 CP (Cass. Pen.sez.IV n.14603/2010, Cass SSUU n.11545/2012; Cass. Pen.sez.II n.52619/2018).
 
La Regione Veneto con DGR n.1122 del 25/08/2015 e la Regione Emilia Romagna con DGR n.220 del 24/02/2014 hanno autorizzato alla somministrare farmaci, previa formazione complementare, anche gli operatori sociosanitari (OSS) con profilo definito dall’art.5 della legge n.3/2018 e dagli Accordi Stato-Regioni del 22/02/2001 e del 16/01/2003.
 
E’ auspicabile che le Regioni prevedano corsi di formazione anche per i caregivers domiciliari non sanitari per la sicurezza delle cure ai malati cronici nel loro contesto di vita.
 
Mauro Marin
Direttore Distretto Sanitario, Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, Pordenone
 

20 luglio 2020
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