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Specialisti ambulatoriali. Tribunale di Udine: “Niente tasse sui rimborsi per la benzina usata nel tragitto casa/lavoro”

"I rimborsi per le spese sostenute per la benzina dagli specialisti ambulatoriali al fine di recarsi dal proprio comune di residenza alla sede di lavoro non vanno assoggettati a tassazione, sicché la prassi operata dall'Azienda è illegittima". Così Antonio Puliatti, legale dello Smi, sulle ragioni del ricorso.

14 GIU - Il Tribunale di Udine ha accolto il ricorso del Sindacato dei Medici Italiani (Smi) e ha condannato l'azienda sanitaria locale a rimborsare ad un medico specialista le somme trattenute a titolo di imposte sui cosiddetti rimborsi per gli accessi.

Per Cosimo Trovato, presidente Fespa (la Federazione della Specialistica Ambulatoriale di cui fa parte Smi), "è un grande successo a tutela dei diritti degli specialisti ambulatoriali: speriamo che questa decisione del tribunale di Udine eviti altre pratiche in tal senso nel resto di Italia. È incredibile che sulla base di un semplice parere dell'Agenzie delle Entrate, l'Asl abbia deciso di tassare dei rimborsi di spese avanzate dai medici per poter fare adeguatamente il proprio lavoro".

Nel merito, Antonio Puliatti, legale dello Smi, spiega come "i rimborsi per le spese sostenute per la benzina dagli specialisti ambulatoriali al fine di recarsi dal proprio comune di residenza alla sede di lavoro non vanno assoggettati a tassazione, sicché la prassi operata dall'Azienda è illegittima. Tale comportamento viola manifestamente la norma vigente (art. 51 TUIR al punto 5) ma anche il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Costituzione, nella misura in cui comporta una disparità di trattamento con gli altri lavoratori che percepiscono le dette somme per intero, senza che le stesse siano assoggettate a tassazione alcuna".

Questi rimborsi, aggiunge Puliatti, "assumono infatti funzione risarcitoria, e non retribuiva e nel caso degli specialisti ambulatoriali il rimborso spese è determinato non con criterio forfetario, e perciò sganciato dall'effettivo esborso sostenuto dal prestatore d'opera, ma con specifica parametrazione rispetto al chilometraggio effettivamente percorso ed al costo del carburante di tempo in tempo rilevato, sicché non v'è dubbio che l'indennità di cui si tratta assolva alla concreta funzione di ripristinare il patrimonio del prestatore d'opera depauperato per causa degli esborsi effettivamente sostenuti nell'interesse dell'amministrazione datrice di lavoro".
 
Lorenzo Proia

14 giugno 2017
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