Covid. Scuola, anche in Emilia Romagna Tar sospende ordinanza sul 100% in Dad alle Superiori
Dopo la Lombardia, anche il Tar Amministrativo dell’Emilia Romagna accoglie il ricorso dei genitori contro un’ordinanza che impediva il ritorno in classe dei ragazzi fino al 23 gennaio. Per i giudici non ci sono elementi che indicano un rischio maggiore di contagio derivante dall’attività scolastica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado e la Regione, pur di fronte ad emergenze gravi come il covid, “non può spingersi al punto tale da sacrificare in toto altri interessi costituzionalmente protetti”, come quelli rappresentanti dalla scuola in presenza. LA SENTENZA
15 GEN - Nonostante il covid, la scuola non va totalmente chiusa. Neanche quella secondaria di secondo grado. Dopo la Lombardia, a ribadirlo è il Tar dell’Emilia Romagna, che ha accolto al richiesta di sospensiva (la trattazione collegiale è fissata per il 10 febbraio 2021) contro l
’ordinanza regionale 3 dell’8 gennaio 2021 che stabiliva, fino al 23 gennaio 2021, l’obbligo di dad al 100%per tutte le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado su tutto il territorio regionale.
Per i giudici non esistono elementi per indurre a ritenere un aumento dei rischio contagio riferibile all’attività scolastica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado. Anche tenuto conto che, per evitare assembramenti e sovraffollamenti, “l’Amministrazione procedente può agire con misure che incidono , ‘a monte' sul problema del trasporto pubblico di cui si avvale l’utenza scolastica e 'a valle' con misure organizzative quali la turnazione degli alunni e la diversificazione degli orari di ingresso a scuola ( ove, quest’ultime, s’intende, logisticamente possibili ) e ferma restando una più stringente attività di controllo sugli adempimenti costituiti dall’uso dei dispositivi di protezione personale, quali l’utilizzo della mascherina, il distanziamento e l’uso di gel igienizzanti e sanificanti”.
I giudici dicono quindi no a una ordinanza che “va immotivatamente ( e in definitiva ingiustificatamente) a comprimere in maniera eccessiva ( e non a conculcare integralmente ) il diritto degli adolescenti a frequentare di persona la scuola quale luogo di istruzione e apprendimento culturale nonchè di socializzazione, formazione e sviluppo della personalità dei discenti , condizioni di benessere che non appaiono adeguatamente ( se non sufficientemente ) assicurate con la modalità in DAD a mezzo dell’utilizzo di strumenti tecnici costituiti da videoterminali (di cui peraltro verosimilmente non tutta la popolazione scolastica interessata è dotata”).
Questo anche perché “l’attività amministrativa di adozione di misure fronteggianti situazioni di pur così notevole gravità non può spingersi al punto tale da sacrificare in toto altri interessi costituzionalmente protetti, dovendo l’agire della P.A. svolgersi in un quadro di bilanciamento delle tutele di entrambe le esigenze pubbliche in rilievo , quella sanitaria e quella del diritto all’istruzione”.
15 gennaio 2021
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