Coronavirus e certificazione di malattia per pazienti “fragili”. I dubbi da chiarire
25 MAR -
Gentile Direttore,
l’Amrer Onlus, l’Associazione dei Malati Reumatici Emilia Romagna sta ricevendo numerose segnalazioni da parte dei pazienti in merito all’impossibilità di fruire del disposto previsto dall’art 26 comma 2 del Dl Cura Italia n. 18 del 17 marzo 2020 che prevede la possibilità per i pazienti/lavoratori ritenuti “fragili”, in corso di epidemia da Covid-19, di poter fruire dell’istituto della malattia per tutelare se stessi, i propri famigliari e il sistema sanitario davvero molto provato in questo frangente.
Questa norma, che nella sua ratio è molto importante, viene ad essere resa inefficace dalla modalità in cui è formulata e viene non applicata in più parti di Italia in attesa di un parere interpretativo che tarda ad arrivare, mettendo in difficoltà i pazienti in primis e i medici specialisti impegnati a fronteggiare l’emergenza Covid, presi d’assalto per le certificazioni previste nell’articolo.
Come associazione abbiamo portato all’attenzione del Ministero della Salute già il 17 marzo 2020 queste criticità per avere un parere interpretativo, solo l’Inps a vari livelli - locale, regionale, nazionale - ci ha riscontrato confermando la bontà delle criticità da noi avanzate, ma manifestandoci a sua volta l’attesa di avere un parere ministeriale.
Senza alcuna volontà polemica, mi rivolgo a Lei per chiedere una mano per sollevare l’attenzione a livello pubblico... e ottenere questo parere interpretativo molto importante.
Provo a spiegarle le criticità recuperando la parte di articolo in questione: l’Art. 26 - DL n. 18 del 17/03/2020 prevede [...] 2.
Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.
I punti che richiedono interpretazione sono in merito ai seguenti aspetti:
- “certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali”: chi sono coloro che possono rilasciare le corrette certificazioni? Sarebbe auspicabile potesse essere il medico di medicina generale, che ha contezza dello stato di salute complessivo e delle terapie in atto al paziente, a certificare lo stato di “fragilità” meritevole di questa tutela sulla base della presenza di patologia cronica e terapia immunosoppressiva. Solo in caso di incertezza, se questi non fosse in grado per la complessità e delicatezza del caso, si dovrebbe coinvolgere lo specialista che ha in cura il paziente...Nelle more del ritardo su medesimi territori stiamo assistendo alla negazione precauzionale dell’istituto previsto per urgenza e precauzione stesso.
- “condizione di rischio derivante da immunodepressione”: in mancanza di una specifica interpretazione e dettaglio di questa parte stiamo osservando un moltiplicarsi di interpretazioni riguardo ai pazienti con Malattia Reumatologica, diverse sedi Inps e relativi Ordini del medici provinciali interpretano in maniera differente questo disposto, qualcuno attribuendo alla disposizione carattere di temporaneità in attesa di maggiori dettagli nazionali, altri in modo estremamente ampio con la foruala “pazienti con patologia cronica e/o immunodepressi ma asintomatici sono da ritenere a maggior rischio di contrarre infezione da COVID-19”
Alcune interpretazioni specificano la necessità di inserire il codice V07 per aprire la malattia altri affermano che non sono necessari codici. I pazienti sono rimbalzati senza risposte e spesso, come soggetti a rischio, attardano ad addivenire ad una soluzione esponendosi maggiormente al rischio che si vorrebbe loro evitare.
Riporto a titolo esemplificativo due esempi: degli
Ordini Parma e
Rimini e Inps di
Modena
- “il lavoratore in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione [...] ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992”
Come ben saprà vi sono persone con patologie, come quelle da noi rappresentate (lavoratori e lavoratrici in trattamento con immunosoppressori, che soffrono di una malattia cronica reumatologica con compromissioni severe come insufficienza respiratoria, ipertensione polmonare es. sclerodermie e lupus, ma anche patologie respiratorie come asma severo), che inducono a una particolare fragilità nella respirazione e quindi maggiormente a rischio nell’esposizione al contagio Covid-19, ma che “non sono” necessariamente in possesso dei requisiti previsti dalla L.104/92 art. 3 comma 3 e, in subordine, art. 3 comma 1; ovvero non in possesso della certificazione dello stato di Handicap grave o lieve.
Il legare l’accesso a questa opzione solo a coloro che hanno fatto richiesta di invalidità rende inefficace la norma per tutti coloro che ben compensati dalle terapie, ma soggetti a rischio, non hanno fatto richiesta della stessa Legge 104 perché priva di utilità di fondo per loro, quando questa è nella forma “lieve”- priva i reali riconoscimenti.
Diventa quindi ogni giorno più urgente avere un parere interpretativo univoco a livello nazionale - soprattutto ora con il blocco di molte attività produttive
I pazienti potrebbero usare un importante istituto come la malattia - formulato come regime di ricovero / quindi pienamente retribuiti.
Grazie se potrà mettere in rilievo questa nostra segnalazione, fungendo voi da servizio pubblico di sentinella e supporto ai cittadini
Daniele Conti
Amrer Onlus, Associazione Malati Reumatici Emilia Romagna
25 marzo 2020
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