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Anac dice no all’assunzione in farmacia di una ex ispettrice di una Usl

Il caso riguarda un titolare di farmacia che avrebbe voluto assumere una dottoressa che, fino al 30 giugno 2022, era stata dipendente di una USL emiliana e, nel dettaglio, con  il ruolo di componente della commissione di vigilanza, ispezione e controllo sulle farmacie in virtù del quale ha preso parte a due ispezioni nella farmacia in questione, una a febbraio e una a luglio del 2020. IL PARERE ANAC

05 GIU -

Una recente determinazione dell’ANAC (15 marzo 2023 n. F..969.2023) ci permette di “conoscere” un termine sinora non di uso comune nel mondo della farmacia.

Parliamo del PANTOUFLAGE ovvero delle cosiddette “porte girevoli” per cui i pubblici dipendenti che negli ultimi 3 anni di esercizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per le pubbliche amministrazioni, vengono poi assunti dagli stessi soggetti privati destinatari dei provvedimenti.

Detta pratica è proibita dalla legge.

Nello specifico la citata determinazione fa riferimento ad un ex dipendente di un’Azienda sanitaria emiliana e stabilisce che non può essere assunta dalla farmacia dove, nei tre anni precedenti alla cessazione del servizio, abbia svolto due ispezioni sulle condizioni igienico sanitarie dei locali e sullo stato di conservazione dei medicinali.

L’Anac ci ricorda che “I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli, ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

La fattispecie in esame ha riguardato il caso di un titolare di farmacia che avrebbe voluto assumere una dottoressa che, fino al 30 giugno 2022, era stata dipendente di una USL emiliana e, nel dettaglio, con il ruolo di componente della commissione di vigilanza, ispezione e controllo sulle farmacie in virtù del quale ha preso parte a due ispezioni nella farmacia in questione, una a febbraio e una a luglio del 2020: la prima ha verificato l’aspetto dei locali e dei medicinali e si è conclusa con “giudizio ottimo”, la seconda, insieme ai NAS di Parma, conclusasi con un verbale sottoscritto dalla stessa dottoressa.

Secondo l’ANAC i dipendenti che esercitano funzioni ispettive sono da ricondurre nell’ambito di applicazione del divieto di “pantouflage” in quanto mediante tale attività essi possono incidere in maniera determinante sulla decisione. E la dottoressa che il titolare della farmacia intende assumere rientra in questa categoria.

Nel mirino dell’ANAC sono finiti anche due pareri favorevoli sottoscritti dalla stessa dottoressa, e indirizzati al Comune, riguardo alla richiesta della farmacia in questione di ampliare il laboratorio. A seguito di tali pareri favorevoli il Comune ha autorizzato i lavori. Il parere della dottoressa, evidenzia ANAC, ha inciso in maniera determinate sul contenuto della decisione finale, ossia del provvedimento di autorizzazione, che appare essere una diretta conseguenza del parere reso. E il divieto di pantouflage si applica non solo al soggetto che abbia firmato l’atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento.

Avv. Paolo Leopardi



05 giugno 2023
© Riproduzione riservata

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