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Covid. Archiviazione per ex premier Conte ed ex ministro Speranza dal Tribunale dei ministri: “Manca prova di morti senza zona rossa”


L'indagine verteva sulla gestione della prima fase della pandemia nella provincia di Bergamo. L'ex presidente del Consiglio e l'ex ministro della Salute erano accusati di omicidio colposo ed epidemia colposa. Con la decisione di oggi è stata dunque accolta la richiesta della Procura di Brescia.

07 GIU - Il Tribunale dei Ministri secondo quanto riporta l'Agi ha archiviato la posizione dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dell'ex ministro della Salute Roberto Speranza nell'indagine sulla gestione della prima fase della pandemia nella provincia di Bergamo. È stata dunque accolta la richiesta della Procura di Brescia. Conte e Speranza erano accusati di omicidio colposo ed epidemia colposa.

“Va innanzitutto detto che agli atti manca del tutto la prova che le 57 persone indicate nell'imputazione, che sarebbero decedute per la mancata estensione della zona rossa» ai comuni di Alzano Lombardo e Nembro, nella Bergamasca, «rientrino tra le 4.148 morti in eccesso che non ci sarebbero state se fosse stata attivata la zona rossa”. Si legge, come riporta l’Ansa, nel provvedimento con cui il Tribunale dei ministri a Brescia ha archiviato l'ex premier Giuseppe Conte e l'ex ministro della salute Roberto Speranza.

“Non è configurabile il reato di epidemia colposa in forma omissiva in quanto la norma in questione abbraccia la sola condotta di chi per dolo o per colpa diffonde germi patogenie quindi la responsabilità per omesso impedimento di un evento che si aveva l'obbligo giuridico di impedire risulta incompatibile con la natura giuridica del reato di epidemia” scrive il tribunale dei Ministri nelle 29 pagine di archiviazione di Conte e Speranza.

Sulle contestazioni mosse all'ex ministro della Salute Roberto Speranza, archiviando la sua posizione, il tribunale dei ministri di Brescia scrive che “le omissioni e i ritardi descritti dalla nota di trasmissione della Procura di Bergamo riguardano attività amministrative, distinte dalle funzioni ministeriali di indirizzo politico - amministrativo, di esclusiva pertinenza del Segretario generale del Ministero della Salute e delle Direzioni generali. Al Ministro della Salute era preclusa qualsiasi ingerenza nello svolgimento di tali attività”.

“Non è stata ipotizzata, e non è comunque ravvisabile negli atti di indagine compiuti - prosegue il Tribunale -, alcuna interferenza del Ministro nell'attività degli organi burocratici ai quali spettava la funzione di amministrazione attiva. In particolare, non risulta che egli abbia indotto i dirigenti ministeriali a ritardare od omettere le azioni di sorveglianza epidemiologica, di sanità pubblica, di verifica delle dotazioni dei dispositivi medici e delle risorse necessarie a contrastare la diffusione virale nonché a curare i pazienti e, infine, di formazione del personale sanitario”.





07 giugno 2023
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