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Covid. Scuola. Il Tar di Napoli dichiara legittima l’ordinanza per la ripresa graduale delle lezioni in presenza

L’Ordinanza, in considerazione dell’emergenza sanitaria, individuava l'apertura graduale della scuola dell’infanzia e della prima classe della scuola primaria e successivamente delle altre classi della scuola primaria e delle prime classi della scuola secondaria di primo grado, accompagnata da ulteriori misure come lo screening volontario sul personale. Per il Tar, che ha emanato due distinti decreti, l’istanza cautelare va respinta considerata, tra le altre cose, che “nel limitato arco temporale” dell’ordinanza “il diritto all’istruzione resta garantito” con la dad, “mentre resta indimostrata l’impossibilità assoluta” dei genitori “di attendere alle proprie attività lavorative”. I DECRETI

19 NOV - Con due decreti di oggi (n. 2153/2020 e  n. 2161/2020), il TAR Campania ha respinto i ricorsi  proposti da altrettanti gruppi di genitori contro l'Ordinanza regionale n.90/2020, con la quale è stata programmata a partire dal 24 novembre prossimo  la graduale ripresa delle attività didattiche in presenza nelle scuole della Campania, previo screening sul personale docente e non docente e sui bambini e relativi familiari.
 
Il Tribunale ha affermato la legittimità dell'Ordinanza  impugnata, tenuto conto che la stessa, “nel quadro di persistente emergenza sanitaria – vieppiù aggravata per la Regione Campania, nelle more inserita in cd. “zona rossa” -, intende corrispondere proprio alle esigenze manifestate dai genitori, anche nell’interesse dei figli minori, di rapida ripresa delle attività “in presenza” ed individua, allo scopo, un percorso necessariamente caratterizzato da gradualità e prudenza,  accompagnato da ulteriori misure cautelative allo stesso preordinate (screening volontario preventivo su auspicabilmente ampia platea di personale docente e non docente personale impiegato nella scuola, monitoraggio e successiva valutazione dei dati relativi all’andamento della curva epidemiologica) per loro natura richiedenti adeguata tempistica esecutiva”.

Per i giudici, dunque, che il disegnato “percorso” sembra “non irragionevolmente finalizzato” - tenuto conto della sospensione finora osservata e delle evidenti esigenze organizzative proprie della indicata ripresa, dell’amministrazione scolastica ma anche delle famiglie, nel breve arco temporale indicato nella stessa Ordinanza impugnata (e cioè entro il 29 novembre 2020), e compatibilmente con le risultanze istruttorie alla stessa presupposte - proprio alla ripresa delle attività in presenza”.

Viene quindi respinta l’istanza cautelare “considerato che, nel limitato arco temporale di auspicabile residua durata della sospensione delle attività scolastiche in presenza per la fascia di alunni interessata (che, per i più piccoli, è, per quanto sopra detto, oramai computabile in termini di ore), il diritto all’istruzione resta garantito, pur con le limitazioni ad essa connesse, dalla modalità a distanza, mentre resta indimostrata l’impossibilità assoluta degli esercenti la potestà genitoriale di attendere alle proprie attività lavorative, ove i figli minori debbano restare a casa e ivi assistiti, tenuto anche conto della diffusa e allo stato largamente consentita modalità di svolgimento delle stesse mediante smart-working”.

19 novembre 2020
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