Campania. Consulta boccia legge regionale su autismo
Per i giudici la legge “interferisce con le funzioni commissariali”. La Corte ha poi espresso anche un giudizio sul commissariamento “un’anomalia protratta per oltre un decennio, senza che l’obiettivo del risanamento finanziario sia stato raggiunto, con tutte le ripercussioni che esso determina anche sugli equilibri della forma di governo regionale”. LA SENTENZA
15 NOV - “L’interferenza della legge regionale impugnata con le funzioni commissariali ne comporta l’illegittimità costituzionale per contrasto con l’art. 120, secondo comma, Cost., non essendo sufficiente a preservare la legge da tale vizio la generica clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 20.”. É quanto ha stabilito la Corte costituzionale giudicando illegittima la
legge della Regione Campania 28 settembre 2017, n. 26 (Organizzazione dei servizi a favore delle persone in età evolutiva con disturbi del neurosviluppo e patologie neuropsichiatriche e delle persone con disturbi dello spettro autistico).
Il ricorso era stato presentato dal Governo lo scorso anno in quanto si riteneva che la legge interferisse “con le funzioni del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Campania e violerebbero perciò l’art. 120 della Costituzione. Inoltre, ponendosi in contrasto con le previsioni del Piano, le medesime disposizioni violerebbero anche principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e, quindi, l’art. 117, terzo comma, Cost. Infine, l’art. 19 della legge regionale, recante disposizioni finanziarie, violerebbe l’art. 81, terzo comma, e l’art. 117, terzo comma, Cost., contrastando anch’esso con principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica”.
La Corte ha dato ragione a Palazzo Chigi evidenziando come non vi sia “alcuna previsione della legge regionale impugnata che non attenga a profili di organizzazione dei servizi – ospedalieri e territoriali – relativi agli «interventi diagnostici, terapeutici, abilitativi e riabilitativi» (così l’art. 1 della legge regionale) per le patologie oggetto dell’intervento legislativo, risulta palese che l’intera legge della Regione Campania n. 26 del 2017 interferisce con le attribuzioni del Commissario ad acta della Regione Campania, così come stabilite dalla deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2017 e specificate dai programmi operativi”.
Infine la Corte ha evidenziato anche come “l’anomalia di un commissariamento della sanità regionale protratto per oltre un decennio, senza che l’obiettivo del risanamento finanziario sia stato raggiunto, con tutte le ripercussioni che esso determina anche sugli equilibri della forma di governo regionale, a causa del perdurante esautoramento del Consiglio e della stessa Giunta a favore del Commissario ad acta, soprattutto quando è impersonato dal Presidente della Giunta, in un ambito cruciale per il governo della Regione”.
15 novembre 2018
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