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Tar Campania. Gli avvisi di mobilità non si possono configurare come “nuove” prove concorsuali. Annullato un avviso pubblico del 2013 al Cardarelli

Il trasferimento in mobilità non richiede, una volta superato il periodo di prova, alcun ulteriore accertamento d’idoneità nell’espletamento della professione medica che avviene solo sulla base dell’istanza dell’interessato e nel caso siano presentate più domande rispetto al numero dei posti da ricoprire

05 MAR - L'istituto della mobilità volontaria per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale altro non è che una cessione del contratto, per cui gli oneri imposti alla pubblica amministrazione dalle nuove disposizioni in materia rispondono semplicemente alla necessità di rispettare l'articolo 97 della Costituzione, e, precisamente, i principi di trasparenza, imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione. Gli avvisi di mobilità, pertanto, non possono configurarsi come nuove prove concorsuali laddove il personale in mobilità, già vincitore di concorso e già nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, deve rispondere unicamente a scelte motivate in base alla comparazione dei titoli dei partecipanti agli avvisi. 
 
Sono queste le conclusioni cui giunge la Quinta sezione del Tar Campania che, con la recente sentenza del 22 ottobre del 2015, depositata in segreteria il 17 dicembre dello scorso anno, accoglie il ricorso di una radiologa che aveva risposto a un avviso pubblico di mobilità indetto nel 2013 dal Cardarelli di Napoli, e poi bocciata al pari di tutti gli altri sette concorrenti.
 
Il Tar dunque, su ricorso di uno degli esclusi, annulla l’avviso di mobilità interregionaleindetto a suo tempo dal Cardarelli. Ad affiancare la ricorrente - un medico radiologo a quel tempo in forze alla Asl di Grosseto – la Cimo.
 
Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato laddove la ricorrente “sostanzialmente lamenta, da un alto, la mancata indicazione di oggettivi criteri di valutazione dei partecipanti in sede di colloquio (avente genericamente a oggetto l’accertamento delle esperienze professionali e delle capacità e competenze dichiarate), e, dall’altro, l’omessa motivazione del giudizio d’inidoneità espresso nei confronti di tutti gli ammessi, per un totale di 8 candidati, presentatisi a sostenere la prova orale”.
 
“In particolare – ricordano i giudici del Tar - l'articolo 30, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, prevede che tutte le amministrazioni - e dunque anche le Regioni - prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali necessarie per coprire posti vacanti, debbano rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso il passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta e che il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato" (Corte Costituzionale, 12 novembre 2010, n. 324).
 
Richiamato anche - nel dispositivo della sentenza - l’articolo 20 del Contratto collettivo di lavoro dell’8 giugno del 2000 che dispone, in materia, che "la mobilità dei dirigenti tra le aziende e tutti gli enti del comparto anche di Regioni diverse — in presenza della relativa carenza di organico, avviene a domanda del dirigente che abbia superato il periodo di prova, con l'assenso dell’Azienda di destinazione e nel rispetto dell'area e della disciplina di appartenenza".
 
E’ invece il contratto di lavoro del 2011, integrativo di quello del 2009, a disporre, all’articolo 19 comma 6, che "In caso di più domande rispetto ai posti messi a disposizione l'azienda procede ad una valutazione positiva e comparata da effettuarsi in base al curriculum di carriera e professionale del personale interessato in rapporto al posto da ricoprire. A parità di valutazione possono altresì essere prese in considerazione documentate situazioni familiari (ricongiunzione del nucleo familiare, numero dei famigliari, distanza tra le sedi etc.) o sociali”.
 
In pratica l’unica valutazione discriminante per assegnare un determinato posto vacante è la comparazione dei titoli o particolari situazioni familiari ma non il colloquio individuale che attribuiva ben il 40 per cento del punteggio in base al quale tutti i concorrenti sono stati esclusi.   
 
In sostanza emerge pertanto che il trasferimento in mobilità non richiede, una volta superato il periodo di prova, alcun ulteriore accertamento d’idoneitànell’espletamento della professione medica che avviene solo sulla base dell’istanza dell’interessato e nel caso siano presentate più domande rispetto al numero dei posti da ricoprire, la graduazione deve essere stilata sulla base di elementi oggettivi, quali titoli di servizio e specializzazioni oltre che particolari e documentate esigenze familiari. Orbene, in Campania, la quasi totalità degli avvisi pubblici di mobilità hanno seguito il modello censurato dai giudici amministrativi configurando l’illegittimità della quasi totalità degli avvisi pubblici di mobilità fin qui esperiti.
 
L’eventuale colloquio motivazionale, aggiunge il Tar, che può essere discrezionalmente previsto dall’Amministrazione ricevente, non può assumere il valore di prova di ammissione o idoneità alla procedura e non può comportare, quanto alla valutazione, l’attribuzione di un punteggio superiore, come nel caso specifico (punti 40), a quello conferibile per titoli di servizio, culturali o più in generale per la valutazione complessiva dei curricula (punti 20) “pena la lesione delle esigenze d’imparzialità e buon andamento, risolvendosi il giudizio espresso in una valutazione sostanzialmente insindacabile soggetta al rischio di possibili arbitri”.
 
In pratica il superamento di un colloquio non può avere natura di prova concorsuale con peso prevalente rispetto alla valutazione dei titoli. Fondati sono, secondo i giudici, anche i motivi del ricorso inerenti l’omessa motivazione del giudizio d’inidoneità espresso dalla Commissione – inidoneità peraltro stabilita nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura in assenza dell’attribuzione di alcun punteggio o giudizio tale da consentire di ripercorrere agevolmente l’iter logico-giuridico seguito nella valutazione.
 
“Invero, dall’esame della produzione documentale, comprendente tra gli altri atti i verbali redatti dalla Commissione, si evince che il medesimo organo giudicante si è limitato a esternare un giudizio di tranciante inidoneità dei richiedenti senza specificarne le ragioni né redigere, quale valida motivazione, le schede di valutazione dei dirigenti medici aspiranti alla mobilità, comparazione questa necessaria, come detto, alla mera graduazione. La motivazione deve indicare dunque i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”.
 
Ettore Mautone
 
 
 
 

05 marzo 2016
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