Premialità Covid in Calabria. Perchè il “confronto regionale” dev’essere rivisto
09 LUG -
Gentile Direttore,
l’articolo 6 (Confronto Regionale) del CCNL 2016/2018 dell’Area Sanità prevede che attraverso questa nuova modalità relazionale le regioni possano, entro 90 giorni dall’entrata in vigore e previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, emanare linee generali di indirizzo alle Aziende, anche per lo svolgimento della contrattazione integrativa, in diverse materie, tra le quali “i criteri di allocazione delle risorse che finanziano il salario accessorio previste da specifiche disposizioni di legge per le quali è necessario l’intervento regionale che tengano anche conto della perequazione e compensazione a livello regionale”.
Dunque, per quanto riguarda la Dirigenza Area Sanità, le regole del gioco si sarebbero dovute scrivere, in maniera preventiva, entro il 18 marzo ultimo scorso. Anche, magari, solo in videoconferenza, naturalmente. Ma sulle relazioni sindacali, almeno per quanto riguarda le organizzazioni di categoria, forse in Regione Calabria sarebbe opportuno fare un corso accelerato. Così, giusto per non essere costretti a classificare alcuni atteggiamenti fin qui tenuti come minimo “sgarbi istituzionali”.
Va da se, quindi, che sono state scritte linee di indirizzo tardive, peraltro entrando anche nello specifico della contrattazione integrativa locale, nonostante l’incipit dell’articolo in questione reciti: “Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle Aziende ed Enti…”.
E già questo dovrebbe fare vacillare la congruità dell’“accordo”. Ma poi, sempre in tema di rispetto delle norme contrattuali, nell’ultimo capoverso del documento firmato da CGIL. CISL, UIL e CGIL Medici si legge testualmente: “Le singole ASP, AO e AOU, sulla base di eventuali specifiche esigenze interne potranno, nell’ambito della propria autonomia gestionale prevedere, d’intesa con i livelli locali dei sindacati firmatari del presente accordo, ulteriori forme di incentivi e/o partecipazione a spese straordinarie del personale..”. Uno schiaffo all’art. 28 della legge 300/1970.
Ma v’è di più. Il DL 18/2020 s.m.i. all’art. 1 recita testualmente: “Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività' di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità' e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità' nonché', per la restante parte, i relativi fondi incentivanti sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma..”.
E’ dunque evidente che le risorse stanziate dal governo con i Decreti Legge 18 e 34 siano finalizzate ad integrare istituti contrattuali dei CCNL della Dirigenza e del Comparto.
Ciò nonostante, nell’ “accordo” Triplice/Regione si legge invece che “le premialità di cui sopra sono destinate a tutto il personale delle AASS e AAOO del SSR, sia con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, con rapporto convenzionato o altri rapporti di lavoro flessibile”, con buona pace della Corte dei Conti. E questo nonostante tutte le regioni citate dai firmatari nell’incontro del 6 luglio u.s. come esempio di buone pratiche, si siano guardate bene dal distribuire le risorse in maniera difforme a quanto dettato dal legislatore.
Tant'è che che il Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani (
LEGGI QUI) ha pubblicamente denunciato, e siamo assolutamente d’accordo con lei, questo comportamento iniquo da parte del Governo nei confronti dei Convenzionati. E’ quest ultimo, infatti, che dovrebbe farsi carico di trovare ulteriori risorse aggiuntive da destinare a tutti coloro che hanno rischiato di contrarre la malattia, anche fuori CCNL.
E non i sindacati, condividendo scelte illegittime sulle cui finalità potremmo anche accampare una qualche ipotesi. Alla luce di tutto ciò, forse, sarebbe il caso si re-incontrassero le parti, per una migliore e più corretta definizione delle linee di indirizzo.
AAROI-EMAC, ANAAO-ASSOMED, ANPO, CIMO, FASSID (AIPAC-AUPI-SIMET-SINAFOSNR), FEDIRETS, FESMED, FVM (SIVeMP-SMI-FIALS area Dirigenza Medica e Sanitaria-FISMU)
09 luglio 2020
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