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Concorso straordinario farmacia. Tar Basilicata riconosce legittimità punteggio maggiorato per farmacisti rurali

In particolare, la questione riguarda il riconoscimento di una maggiorazione del punteggio, anche oltre quello massimo previsto per i titoli relativi all'esercizio professionale (35 punti), per i farmacisti rurali e se tale attribuzione debba avvenire solo in relazione al concorso ordinario ovvero anche per quello straordinario. in assenza di un’interpretazione autentica spetterà ai giudici d’appello esprimersi in via definitiva e far luce sulla questione.

06 SET - Il Tar Basilicata, con le sentenze numero 592, 593 e 594 del 29 agosto scorso, si è pronunciato riconoscendo la legittimità dell’attribuzione della maggiorazione del punteggio per i farmacisti vincitori del concorso straordinario per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche che abbiano svolto la propria attività presso una farmacia rurale.
 
Come è noto, infatti, l’art. 9 della L. n. 221/1968 stabilisce che “ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50” e la sua interpretazione è da tempo oggetto di contrastanti orientamenti giurisprudenziali.
 
In particolare, la questione riguarda il riconoscimento di una maggiorazione del punteggio, anche oltre quello massimo previsto per i titoli relativi all'esercizio professionale (35 punti), per i farmacisti rurali e se tale attribuzione debba avvenire solo in relazione al concorso ordinario ovvero anche per quello straordinario.
 
Il primo orientamento
L’interpretazione che ammette tale maggiorazione si basa sulla considerazione che la normativa speciale prevale sulla normativa generale e che “[…] non può essere, in forza dei principi di gerarchia e di specialità delle fonti normative, disapplicata dal bando di concorso che ha stabilito come l’applicazione della maggiorazione – art. 9 L. n. 221/1968 – non possa comunque superare il punteggio massimo complessivo di sette punti per ciascun commissario” (Cons. di Stato, sez. III, 14.12.2015 n. 5667; in termini Cons. di Stato, sez. V, 5.2.2009 n. 635 e T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 28.4. 2017 n. 2278).
 
In particolare, il Consiglio di Stato, con la citata sentenza n. 5667/2015 (cfr. news federale del 28.12.2015), pronunciandosi sull’applicazione del citato art. 9 della L. n. 221/1968 nell’ambito del concorso ordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche in Sardegna, ha ritenuto che il bando, “nello specificare che il punteggio massimo di 35 punti è relativo a tutti i titoli attinenti l’esperienza professionale […] non ha implicitamente tenuto conto, anche della maggiorazione prevista dal predetto art.9, la quale, si ricorda non poteva superare il limite massimo di punti 6,50 nei concorsi pubblici per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche, considerato globalmente e non già riferito a ciascun commissario”.
 
Inoltre, in alcune pronunce, i giudici amministrativi hanno chiarito che il quadro normativo di riferimento rimane il medesimo sia che si tratti di concorso ordinario che straordinario dal momento che “La questione in rilievo, infatti, inerisce l’attribuzione del punteggio per i titoli relativi all’esercizio professionale, senza che ciò involga ulteriori profili, e come tale è comune tanto ai concorsi ordinari quanto a quelli straordinari, dovendosi viepiù rilevare che il carattere speciale (e prevalente) della norma dettata a favore dei “farmacisti rurali” dall’art. 9 L. n. 221/1968 è stato affermato in relazione ad un concorso indetto per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione (Cons. di Stato, n. 5667/2015 cit.; in termini T.R.G.A. Bolzano 1.2.2017 n. 43), ed il concorso straordinario in oggetto è stato indetto, ex art. 11 co. 3 del d. l. cit., proprio la copertura di tali sedi, ad esso trovando applicazione (co.4.), in quanto compatibili “le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti”(TAR Trento, n. 249/2017 – cfr. news federale del 31.08.2017).
 
Aderendo a tale orientamento e riconoscendo, quindi, la possibilità di un superamento della soglia dei 35 punti, il Tar di Sicilia, con l’ordinanza n. 752/16, ed il Tar Calabria, con quella n. 552/2016, hanno disposto la sospensione dell’efficacia delle relative graduatorie del concorso straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche “ai fini della rideterminazione del punteggio attributo ai ricorrenti”.
 
Tali provvedimenti sono stati, tuttavia, riformati rispettivamente dalle ordinanze n. 575/16 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e n. 1690/2017 del Consiglio di Stato. In entrambe le ipotesi, infatti, i Giudici hanno ritenuto prevalente, nella comparazione degli interessi, l’interesse pubblico alla tempestiva conclusione della procedura concorsuale e l’assegnazione delle nuove sedi a vantaggio della migliore distribuzione sul territorio del servizio farmaceutico.
 
Il secondo orientamento
Di avviso contrario, invece, il Tar Sicilia che, con la sentenza n. 1560/2017 (cfr. news federale del 21.06.2017), riguardante il concorso straordinario, ha ritenuto insuperabile, ai fini della suddetta maggiorazione, il tetto massimo di 35 punti per l’esercizio professionale prescritto dal DPCM n. 298/1994, sostenendo che “[…] l’attribuzione del punteggio per la “ruralità” incontra il limite invalicabile dei 35 punti anche tenendo conto della ponderazione, normativamente stabilita, tra tutti i titoli valutabili; e ciò, a fortiori, tenuto conto della mancata previsione, nella selezione in contestazione, della prova attitudinale, il cui punteggio consente, nei concorsi ordinari, di bilanciare quello attribuito per i titoli” (in tal senso anche sent. Tar Lazio n. 4770/2017 ed altre, Tar Sicilia n. 1772/2017 ed altre, Tar Sardegna n. 00554/2017).
 
Ad avviso dei Giudici, una tale ricostruzione è rafforzata anche dalla considerazione della straordinarietà del concorso per soli titoli bandito ai sensi dell’art. 11 del D. L. n. 1/2012, qualificato come “una tipologia di selezione caratterizzata da semplicità di partecipazione e prevedibilità del punteggio attribuibile in base a tale procedura automatica”, per la quale “è stato eccezionalmente consentito dal bando, in applicazione dell’art. 11, co. 7, del d. l. n. 1/2012, di concorrere per la gestione associata delle farmacie sommando in tal modo i titoli posseduti da ciascuno, al dichiarato fine, tra l’altro, di favorire l’accesso dei giovani nel mondo dell’impresa”.
 
Da quanto sin qui affermato se ne deduce che, in assenza di un’interpretazione autentica che chiarisca l’esatta portata e l’ambito di applicazione della citata normativa, spetterà ai giudici d’appello (Consiglio di Stato e Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana) esprimersi in via definitiva e far luce sulla questione al fine di ricondurla ad unità. 

06 settembre 2017
© Riproduzione riservata

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