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Medici e privacy. Dal TDMe 10 regole per supportare il lavoro dei dottori

Arriva dalla sezione abruzzese Tribunale Diritti e Doveri dei medici un documento per supportare i medici alla buona pratica medica e per adeguarsi alle nuove disposizioni previste dal decreto 101/2018 sul codice della Privacy con attenzione alla modalità di prescrizione, consegna e consenso di diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico. IL DOCUMENTO

21 NOV - La sezione abruzzese del TDMe (Tribunale Diritti e Doveri dei medici) ha elaborato un documento per supportare i medici alla buona pratica medica e per adeguarsi alle nuove disposizioni previste dal decreto 101/2018 sul codice della Privacy con attenzione alla modalità di prescrizione, consegna e consenso di diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico.
 
Il tempo della comunicazione tra medico e paziente nel consenso, nella consegna e nella prescrizione infatti costituisce tempo di cura a tutti gli effetti ed è esclusiva competenza del medico.
 
I 10 punti riassuntivi dal documento TDMe Deontologia e Privacy:

1. Obbligo di INFORMATIVA per i pazienti da esporre negli studi medici.

2. Non obbligo di CONSENSO dei pazienti per la diagnosi e cura.

3. Obbligo di INCARICO firmato per il personale di segreteria per il trattamento soltanto dei DATI IDENTIFICATIVI non per i dati sanitari sensibili.     
 
4. Obbligo di INCARICO firmato per infermiere e/o altro sanitario operante nello studio medico (fisioterapista dietista ecc.) per i DATI COMUNI e per i DATI SANITARI solo ai fini del proprio specifico trattamento sanitario con la CARTELLA INFERMIERISTICA per la scrittura delle attività sanitarie eseguite ai pazienti.     

5. Raccomandazione alla SCHEDA INTESTAZIONE per i dati identificativi     
 
6. Raccomandazione al REGISTRO DEI TRATTAMENTI. 
7. Non obbligo di nomina del Referente protezione dati DPO-Data Protection Officier

8. Obbligo di DENUNCIA se vi è stata violazione Privacy per lettura dati da non incaricati o per diffusione dati o per furto dei dati.

9. Obbligo di CONSEGNA del promemoria cartaceo da parte del medico. Divieto invio promemoria via mail. Non previste consegne in vie alternative né via portali né via pec né via Fse nè lettere ecc. (Relazione del Garante 28 6 2016 in Senato).  
       
10. Obbligo di CONSEGNA dei promemoria, delle ricette e dei certificati al paziente con possibilità di consegna anche a terzi, su richiesta del paziente qualora li si debba redigere dopo l'incontro avuto con il paziente, purché in busta chiusa e la persona incaricata sia munita di apposita delega scritta.

21 novembre 2018
© Riproduzione riservata

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