Cassazione: cambiarsi la divisa e passare le consegne a fine turno sono “prestazioni diligenti” e come tali vanno retribuite
Il fatto a cui si riferisce l'ordinanza della Cassazione Lavoro 27799/2017 si è svolto in un ospedale abruzzese e riguarda le richieste economiche di un infermiere di “percepire la retribuzione maturata per il tempo utilizzato per la vestizione (e la svestizione) della divisa aziendale e per dare (e ricevere) le consegne all’entrata e (all’uscita) del proprio turno”. La Cassazione gli ha dato ragione perché ci sono “comportamenti integrativi e strumentali all’adempimento dell’obbligazione principale, i quali appaiono funzionali ai fini del corretto espletamento dei doveri deontologici della presa in carico del paziente e della continuità assistenziale”. L'ORDINANZA.
24 NOV - Il tempo dedicato da un operatore sanitario per indossare la divisa (vestizione e svestizione) e per il passaggio di consegne all’entrata (e all’uscita) del proprio turno, fanno parte di una “prestazione diligente” e come tali vanno retribuiti.
Lo ha deciso la Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza 27799/2017, depositata il 22 novembre, con cui ha respinto le obiezioni di una struttura ospedaliera abruzzese alla richiesta di un infermiere dipendete.
Il fatto si è svolto in un presidio ospedaliero in provincia di Pescara e riguarda le richieste economiche di un infermiere che ha chiesto di “percepire la retribuzione maturata per il tempo utilizzato per la vestizione (e la svestizione) della divisa aziendale e per dare (e ricevere) le consegne all’entrata e (all’uscita) del proprio turno”.
La domanda era stata già accolta sia in Tribunale che in Corte di Appello, evidenziando che “gli adempimenti» richiamati dal lavoratore sono connessi a un’effettiva e diligente prestazione” e quindi sono “meritevoli di compenso economico”.
Ma l’azienda sanitaria ha voluto ricorrere in Cassazione, sostenendo che “vestizione e svestizione” sono “attività che rientrano nella diligenza preparatoria, intesa nei limiti della normalità socio-culturale”. E hanno spiegato ai giudici che “la continuità terapeutica ai pazienti, connessa al passaggio di turno, può dirsi soddisfatta dalle annotazioni in cartella (cosiddette schede infermieristiche), ove sono puntualmente riportate le pratiche eseguite e da eseguire”.
Ancora la struttura ha ricordato che “il contratto integrativo aziendale prevede la rotazione dei lavoratori entro un range temporale di trenta minuti, secondo la formula organizzativa dell‘avvicendamento dinamico di squadra, così da consentire che, nel tempo necessario al passaggio di consegne, i reparti non siano lasciati mai completamente sguarniti”.
Ma queste obiezioni non sono state ritenute decisive dalla Cassazione che ha sottolineato come ci sono “comportamenti integrativi e strumentali all’adempimento dell’obbligazione principale, i quali, nondimeno, appaiono funzionali ai fini del corretto espletamento dei doveri deontologici della presa in carico del paziente e della continuità assistenziale”.
Secondo i giudici “all’interno delle strutture sanitarie il tempo di vestizione (e svestizione) dà diritto alla retribuzione, essendo detto obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza e igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto”.
Il cambio di consegne nel passaggio di turno è, secondo i giudici, “riferibile a una diligente prestazione effettiva di lavoro”, e quindi “per la funzione che è chiamata ad assolvere, lo scambio di consegne va considerato, di per sé stesso, meritevole di ricompensa economica” perché accresce la dignità giuridica della regola deontologica della continuità assistenziale verso i pazienti.
24 novembre 2017
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