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Venerdì 12 NOVEMBRE 2021
Manovra. Mattarella firma il ddl Bilancio. Ecco il testo bollinato e le relazioni. Dalla settimana prossima via all’esame in Parlamento. La sintesi di tutte le norme di interesse sanitario e sociale
La Ragioneria generale dello Stato ha vidimato il ddl Bilancio 2022 e ora il testo della prima manovra economica del Governo Draghi, firmato ieri sera da Mattarella, potrà iniziare il suo iter parlamentare. Per la sanità molti gli interventi e gli investimenti a partire dall'aumento del fondo sanitario che potrà contare su 2 miliardi in più l'anno fino al 2024, cui si aggiungono altri 1,850 miliardi per vaccini e farmaci Covid. Poi stabilizzazione dei precari assunti in emergenza, più contratti di specializzazione e nuovo tetto di spesa per la farmaceutica ospedaliera. TESTO, REL. TECNICA E ILLUSTRATIVA.
La Ragioneria generale dello Stato ha vidimato il ddl Bilancio 2022 e ora il testo della prima manovra economica del Governo Draghi, dopo la firma di ieri sera apposta dal Capo dello Stato, potrà iniziare il suo iter parlamentare.
Per la sanità vengono stanziati 2 miliardi in più per il Fsn per ciascuno degli anni 2022-2024, un altro miliardo e 850 milioni per farmaci e vaccini Covid e poi stabilizzazione del personale sanitario precario assunto durante l'emergenza Covid per la quale si stima una spesa complessiva (a valere comunque sulle risorse del fondo sanitario) di circa 690 milioni nel 2022 che scenderà a circa 625 milioni a decorrere dal 2023.
Poi un finanziamento aggiuntivo per la specializzazione dei medici per arrivare a circa 12mila posti annui stabili con una spesa nel triennio di 860 milioni.
Viene poi istituita una specifica indennità per medici e personale dei Pronto soccorso a decorrere dal 1 gennaio che potrà contare su uno stanziamento complessivo di 90 milioni di euro (27 riservati ai medici e 63 agli altri operatori).
Vengono poi prorogate fino al 30 giugno 2022 le Usca anti Covid.
Poi molte novità tra le quali spicca l'aumento del tetto di spesa della farmaceutica per acquisti diretti (ospedaliera e Asl) che passa dall'attuale 7,65% all'8% nel 2022 per salire all'8,15% nel 2023 e arrivare all'8,30% nel 2024. Il tetto della convenzionata (farmacie) resta invece al 7% come resta allo 0,20% quello per i gas medicinali. Complessivamente quindi il tetto della farmaceutica sale, dal 14,85% attuale, al 15,20% nel 2022 e poi al 15,35% nel 2023 e al 15,50% a fine triennio. Con questo incremento la farmaceutica ospedaliera potrà contare su un budget di circa 434 milioni in più nel 2022.
Altre novità per l'edilizia sanitaria che acquisisce altri 2 miliardi per finanziare il piano di ammodernamento della rete che passa da 32 a 34 miliardi, e si mette a regime l'incremento annuale del 10% rispetto al limite di spesa per il personale del Ssn, oggi previsto in tale misura solo fino al 2021.
Poi si prevede il coinvolgimento della sanità privata per favorire lo smaltimento delle liste di attesa accumulate durante i due anni di Covid riservando loro una quota di 150 milioni dei 500 milioni già stanziati a questo scopo.
Ma poi ci sono molte norme sparse in manovra in titoli diversi da quello dedicato specificatamente alla sanità con misure di interesse per sanità e sociale: dall'abbassamento al 10% dell'Iva sugli assorbenti femminili (oggi al 22%) a un fondo per la promozione dell'insegnamento dell'educazione motoria con personale specializzato nelle scuole primarie (quarta e quinta classe).
Poi nuove norme per le lavoratrici madri e per i congedi di paternità e molte misure per la disabilità in diversi campi e settori.
Ma forse la novità più significativa è la definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza costituiti "dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura, con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità".
Ecco comunque un'ampia sintesi delle misure di interesse sanitario e sociale della manovra:
Articolo 88 (Incremento Fondo sanitario nazionale)
Si conferma l'incremento del Fondo sanitario nazionale di 2 miliardi l'anno per tre anni che porta lo stanziamento per il 2022 a quota 124,061 miliardi; a 126,061 miliardi per il 2023 e a 128,061 miliardi per il 2024.
Cresce anche il Fondo destinato all'acquisto di farmaci innovativi. Questo verrà incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 200 milioni di euro per l’anno 2023 e di 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.
Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici che il ministro Franco ha chiarito saranno stabilizzati al numero di 12mila posti l'anno per garantire il fabbisogno di specialisti in modo stabile, viene autorizzata l'ulteriore spesa di 194 milioni di euro per l’anno 2022, 319 milioni di euro per l’anno 2023, 347 milioni di euro per l’anno 2024, 425 milioni di euro per l’anno 2025, 517 milioni di euro per l’anno 2026 e 543 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027.
Articolo 89 (Finanziamento del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023)
Vengono stanziati 200 milioni di euro per l’implementazione delle prime misure previste dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, che saliranno a 350 milioni nel 2023.
Articolo 90 (Risorse per vaccini anti Sars-CoV-2 e per farmaci per la cura del Covid-19 e Continuità operativa del sistema di allerta Covid)
Viene incrementato di 1.850 milioni di euro per l’anno 2022 il fondo per l'acquisto dei vaccini anti Sars-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid-19.
L'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma Immuni, nonché ogni trattamento di dati personali effettuato saranno interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi.
Articolo 91 (Edilizia sanitaria)
Il finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico viene incrementato di ulteriori 2 miliardi di euro.
Al fine di costituire una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di genotipizzazione, in coerenza con quanto previsto nel Piano strategico operativo nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, è autorizzata la spesa di 860 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente.
Per consentire lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, nonché per l’acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l’attività di ricerca e sviluppo correlata ad una fase di allerta pandemica, in coerenza con quanto previsto nel Piano strategico operativo nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, è autorizzata la spesa di 42 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente.
Articolo 92 (Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario)
Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d’attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante la predetta emergenza, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti:
a) verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche nell’anno 2022, di medici specializzandi non oltre il 31 dicembre 2022;
b) possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive.
Viene modificato l’articolo 11 del DL 35/2019 stabilendo che la spesa per il personale sanitario, a livello regionale, possa essere incrementata di un importo pari al 10% dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente, stabilizzando così tale incremento che attualmente era previsto solo fino al 2021 per poi scendere al 5%.
Si stabilisce inoltre che dal 2022 l’ulteriore incremento del 5% (già previsto dall'attuale normativa) sarà subordinato all’adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’ Economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, su proposta dell’Agenas, nel rispetto del valore complessivo della spesa di personale del Servizio sanitario nazionale, adotta con decreto la suddetta metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. Le regioni sulla base della predetta metodologia predispongono il piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale che sono valutati e approvati dal tavolo di verifica degli adempimenti.
Articolo 93 (Rafforzamento dell’assistenza territoriale, dell’attività di prevenzione contro i tumori, nonché modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233)
Al fine di assicurare l’implementazione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Pnrr per il potenziamento dell’assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per spesa di personale dipendente, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli e, per quello convenzionato, è autorizzata la spesa massima di 90,9 milioni per l’anno 2022, 150,1 milioni per l’anno 2023, 328,3 milioni per l’anno 2024, 591,5 milioni per l’anno 2025 e 1.015,3 milioni a decorrere dall’anno 2026 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
Al fine di sostenere le fondamentali attività di prevenzione oncologica della Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) nonché delle connesse attività di natura socio-sanitaria e riabilitativa è riconosciuto alla medesima Lega un contributo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.
Alle Federazioni nazionali degli Ordini professionali sono attribuiti non solo i compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite, nell’espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali; ma anche l'organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, interoperabilità e software alla quale i predetti Ordini e Federazioni regionali obbligatoriamente aderiscono concorrendo ai relativi oneri.
Articolo 94 (Disposizioni in materia di liste di attesa Covid)
Le Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse previste dalla legge 106/2021 vengono prorogate fino al 31 dicembre 2022.
Le Regioni possono coinvolgere anche le strutture private accreditate per un ammontare non superiore all’importo complessivo su base nazionale pari a 150 milioni di euro eventualmente incrementabile sulla base di specifiche esigenze regionali, nel limite della autorizzazione di spesa per complessivi 500 milioni di euro, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2022.
Articolo 95 (Aggiornamento tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera)
Al fine di aggiornare le valutazioni inerenti l’appropriatezza e il sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dal Servizio sanitario nazionale, si provvede all’aggiornamento entro il 30 giugno 2023 con Decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno a carico del Servizio sanitario nazionale congiuntamente all’aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella sceda di dimissione ospedaliera. Le predette tariffe massime come aggiornate con il decreto di cui al primo periodo costituiscono limite tariffario invalicabile per le prestazioni rese a carico del Servizio sanitario nazionale e sono aggiornate dal Ministero della salute ogni due anni con la medesima procedura di cui al primo periodo.
Articolo 96 (Tetti di spesa farmaceutica)
Il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti è rideterminato nella misura dell’8 per cento per l’anno 2022 (oggi è fissato 7,65%), dell’8,15 per cento per l’anno 2023 e dell’8,30 per cento a decorrere dall’anno 2024. Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali (0,20%). Resta inceve fermo il limite della spesa farmaceutica convenzionata nel valore del 7 per cento. Conseguentemente il tetto complessivo della spesa farmaceutica è rideterminato nel 15,20% per cento per l’anno 2022 (oggi è il 14,85%), nel 15,35 per cento nell’anno 2023 e nel 15,50 per cento a decorrere dall’anno 2024.
Queste percentuali possono essere annualmente rideterminate, fermi restando i valori complessivi, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l'Aifa, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale.
L’attuazione di nuovi tetti è subordinata all’aggiornamento annuale da parte dell’Aifa dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Ssn, sulla base dei criteri di costo e di efficacia e all’allineamento dei prezzi dei farmaci terapeuticamente sovrapponibili, nel rispetto dei criteri determinati da Aifa previo parere della Cts, da effettuarsi entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Articolo 97 (Deroga alla disciplina dei tetti di spesa per l’acquisto di dispositivi medici in ragione dell’emergenza Covid)
I dispositivi medici correlati alle azioni di contenimento e contrasto alla pandemia da Sars-CoV-2, di cui all’elenco “Acquisti di dispositivi e attrezzature per il contrasto all'emergenza Covid-19” presente sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquistati dalle regioni e province autonome, non sono considerati, per gli anni 2020 e 2021, ai fini del computo del tetto di spesa di cui all’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 (razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci).
Articolo 98 (Finanziamento di 200 mln per aggiornamento Lea)
A decorrere dall’anno 2022, per l’aggiornamento dei Lea viene finalizzato un importo di 200 milioni di euro, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale.
Articolo 99 (Ripartizione quote premiali a valere sulle risorse previste per il finanziamento del Ssn)
Viene estesa anche per l’anno 2022 la misura transitoria per il riparto delle risorse del Fondo sanitario destinata alle quote premiali delle Regioni
Articolo 100 (Proroghe assunzione psicologi, personale per servizi Neuropsichiatria e Fondo benessere psicologico)
Prevista la proroga fino al 31 dicembre 2022 per l’utilizzo forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali per i servizi i servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza. La spesa è quantificata in 8 mln di euro.
Prorogata fino al 31 dicembre 2022 anche la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, nonché di garantire le attività previste dai Lea. La spesa complessiva annua di 19.932.000 euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 19.932.000 euro per l'anno 2021, mentre per l’anno 2022 alla spesa di 19.932.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno.
Viene poi rifinanziato anche per il 2022 l’apposito Fondo destinato alla promozione del benessere della persona facilitando l’accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche ed i ragazzi in età scolare. La somma è pari a 10 milioni di euro annui per l’anno 2022, se i provvede mediante corrispondente riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
Tutte queste misure erano state previste dal Dl 73/2021.
Articolo 101 (Indennità di pronto soccorso dirigenza medica e personale del comparto sanità)
Per il personale dipendente che lavora nei Pronto soccorso viene prevista un’indennità accessoria dal 1° gennaio 2022 in ragione dell’effettiva presenza in servizio. La misura vale in totale 90 mln di euro e sarà a valere sul Fondo sanitario 2022. Nello specifico si prevede che nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità.
Articolo 102 (Proroga Usca)
La misura prevede la proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale fino al 30 giugno 2022, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma Il costo viene stimato in 105 mln a valere sul Fondo sanitario 2022.
In Manovra sono poi previste anche altre misure d’interesse socio sanitario
Articolo 3 (Differimento al 2023 per l’efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax)
La misura sposta al 1° gennaio 2023 l’entrata in vigore delle tasse su plastica e bevande zuccherate
1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
Articolo 4 (Aliquota IVA al 10% per i prodotti per l’igiene femminile non compostabili)
L’Iva per gli assorbenti e i tamponi scende dal 22% al 10%.
Articolo 33 (Congedo di paternità esteso a 10 giorni)
Dal 2021 il congedo per i padri sale da 7 a 10 giorni.
Articolo 35 (Decontribuzione lavoratrici madri)
In via sperimentale, per l’anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50 per cento l’esonero per un anno del versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Articolo 36 (Finanziamento del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere)
Viene confermato il finanziamento di 2 mln del fondo per il 2022 e a decorrere dal 2023 viene previsto un finanziamento di 52 milioni di euro l’anno.
Articolo 37 (Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di genere)
La norma prevede l’adozione di un Piano strategico nazionale per la parità di genere con l’obiettivo di individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico e colmare il divario e conseguire l’equilibrio di genere nel processo decisionale. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022.
Per la realizzazione del Piano sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio nazionale per l’integrazione delle politiche per la parità di genere.
L’Osservatorio nazionale per l’integrazione delle politiche per la parità di genere è costituito da esperti nominati dal Presidente del Consiglio o dall’Autorità politica dallo stesso delegata, anche su designazione delle Regioni, dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e dell’Unione delle Province d’Italia. Ne fanno parte i rappresentanti delle Associazioni impegnate sul tema della parità di genere e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale. Ne fa altresì parte un rappresentante della Rete nazionale dei Comitati Unici di Garanzia, dell’Istituto Nazionale di Statistica, dell’Istituto di Ricerche sulla popolazione e le politiche Sociali del Consigli Nazionale delle Ricerche, del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e della Conferenza dei rettori delle Università italiane (C.R.U.I).
Competono all’Osservatorio le funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per dare attuazione alle indicazioni contenute nel Piano, valutandone l’impatto al fine di migliorarne l’efficacia e integrarne gli strumenti. Ai componenti dell’Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Al fine di realizzare un sistema nazionale di certificazione della parità di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il gap di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere e tutela della maternità, l’Osservatorio si avvale di un Tavolo di lavoro sulla “certificazione di genere alle imprese”. Ai componenti del Tavolo di lavoro permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell’Autorità politica delegata, sono disciplinati la composizione, il funzionamento e i compiti dell’Osservatorio nazionale per le politiche per la parità di genere. Con decreto del Presidente del Consiglio o dell’Autorità politica delegata sono altresì stabiliti i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri territoriali e regionali di parità nel controllo e nella verifica del rispetto dei requisiti necessari al loro mantenimento.
Articolo 38 (Disposizioni in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza di genere)
La misura ridefinisce obiettivi e procedure per la stesura del Piano strategico nazionale contro la violenza di genere. Il Piano, avrà l'obiettivo di garantire azioni omogenee nel territorio nazionale, persegue le seguenti finalità:
a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;
b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;
c) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;
d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;
e) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o di stalking;
f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;
g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;
h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle
banche di dati già esistenti;
i) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni
impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore;
l) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio».
Al fine di definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica.
Per il finanziamento del Piano il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.
Articolo 41 (Anno europeo dei giovani e Fondo per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni)
Ai fini della celebrazione, nell’anno 2022, dell’Anno europeo dei giovani, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il medesimo anno, per la realizzazione di iniziative di valenza nazionale ispirate ai principi guida della strategia dell’Unione europea per la gioventù e volte a favorire l’attivazione e la più ampia partecipazione dei giovani. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili sono stabiliti gli indirizzi e i criteri nonché le modalità di utilizzo delle risorse del fondo.
Inoltre in considerazione delle conseguenze causate dall’emergenza epidemiologica da Covid - 19, è istituito il Fondo di intervento per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni. Il Fondo è destinato a finanziare la realizzazione di progetti a valenza ed impatto nazionale in materia di prevenzione e contrasto delle dipendenze comportamentali e da sostanze nelle giovani generazioni. All’attuazione dei progetti possono concorrere i servizi pubblici, gli enti di ricerca pubblici e privati, le università e gli enti del privato sociale. Al fine di dare immediato impulso alle prime attività progettuali, la dotazione finanziaria del Fondo è costituita con 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche giovanili sono stabiliti i criteri e le modalità per l’utilizzazione delle risorse del fondo.
Articolo 43 (Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza)
Vengono definiti i livelli essenziali delle prestazioni sociali, di seguito LEPS, che sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura, con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità.
Mediante apposita intesa in sede di Conferenza Unificata su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e del Ministro dell’economia e delle finanze si provvede alla definizione delle linee guida per l’attuazione e per l’adozione di atti di programmazione integrata, garantendo l’omogeneità del modello organizzativo degli ambiti territoriali sociali e la ripartizione delle risorse assegnate dallo Stato per il finanziamento dei LEPS.
Articolo 45 (Livelli essenziali delle prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili)
Viene definito nell’ambito del Lep (che andranno in ogni caso definiti) un contributo destinato al trasposto scolastico per gli studenti disabili pari a 30 milioni di euro per l’anno 2022, a 50 milioni di euro per l’anno 2023, a 80 milioni di euro per l’anno 2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.
Articolo 47 (Interventi per l’offerta turistica in favore di persone con disabilità)
Per sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorire l’inclusione sociale e la diversificazione dell’offerta turistica, presso il Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla realizzazione di interventi per l’accessibilità turistica delle persone con disabilità.
Articolo 48 (Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità)
Il “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza” a decorrere dal 1° gennaio 2022, è denominato “Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità” ed è trasferito presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell’autorità politica delegata in materia di disabilità. A tal fine, il predetto Fondo è incrementato di 50 milioni di euro annui dall’anno 2023 all’anno 2026.
Articolo 49 (Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità)
Per il potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato “Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità”, con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022. Il fondo è ripartito per la quota parte di 70 milioni in favore delle Regioni e degli enti territoriali con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro degli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell’istruzione, dell’economia e delle finanze e dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, e per la quota parte di 30 milioni in favore dei Comuni con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell’istruzione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, nei quali sono individuati i criteri di ripartizione.
Articolo 50 (Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità)
Viene finanziato anche per il 2022 e il 2023 il fondo con una dotazione annua di 50 mln di euro. Vengono inoltre aggiunte anche iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico.
Articolo 51 (Agevolazioni fiscali per lo sviluppo dello sport)
Al fine di favorire il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, con particolare riferimento alla fase post-pandemica in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, gli utili derivanti dall’esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta sull’attività regionale, a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive destinino almeno il 20 per cento degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità”.
Per gli sgravi contributivi dello sport dilettantistico viene precisato che i fondi sono “50 milioni di euro anni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023”.
Per quanto riguarda la disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche si applica, limitatamente a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa, anche per l'anno 2022, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro.
Articolo 78 (Estensione temporale del sostegno in caso di maternità)
Alle lavoratrici che abbiano dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità.
Articolo 109 (Insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria)
Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l’assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l’educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo, nelle more di una complessiva revisione dell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, è introdotto gradualmente, l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria nelle classi quarte e quinte da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio e la iscrizione nella correlata classe di concorso “Scienze motorie e sportive nella scuola primaria”. L’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria è prevista per la classe quinta a partire dall’anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a partire dall’anno scolastico 2023/2024.
Articolo 155 (Istituzione del Fondo per l’attuazione del programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico)
Al fine di assicurare l’efficace attuazione del programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico, nonché di rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni assunti dall’Italia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un apposito Fondo destinato a finanziare l’attuazione delle misure previste dal medesimo programma nazionale. Al Fondo è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro nel 2023, 100 milioni di euro nel 2024, 150 milioni di euro nel 2025 e di 200 milioni di euro annui dal 2026 al 2035.
Articolo 169 (Accordi tra il Governo e le Autonomie Speciali in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi e disposizioni di interpretazione autentica in materia di finanziamento della spesa sanitaria)
In applicazione dell’accordo tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, il contributo alla finanza pubblica della regione Sardegna è rideterminato in 306,400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. A decorrere dall’anno 2022 è attribuito alla regione Sardegna l’importo di 100 milioni di euro annui a titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità.
In applicazione dell’accordo tra il Governo e la regione Siciliana in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, il contributo alla finanza pubblica della Regione è rideterminato in 800,80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. A decorrere dall’anno 2022 è attribuito alla regione Sicilia l’importo di 100 milioni di euro annui a titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità.
In attuazione dell’accordo in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi tra il Governo, la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, a decorrere dall’anno 2022 è attribuito a ciascuna provincia autonoma l’importo di 20 milioni di euro annui a titolo di restituzione delle riserve di cui all’articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della regione Friuli Venezia Giulia è stabilito nell'ammontare di 432,7 milioni di euro per l’anno 2022, 436,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e 432,7 milioni di euro per l’anno 2026.
In attuazione dell’accordo tra il Governo e la regione Valle d'Aosta in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, a decorrere dall’anno 2022 il contributo dovuto dalla regione quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico di cui all’articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rideterminato in 82,246 milioni di euro annui.
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