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Lunedì 08 NOVEMBRE 2021
L’Aris non fa “dumping” contrattuale
Gentile direttore,
non posso esimermi dal replicare alla lettera pubblicata su questo Quotidiano il 16 settembre u.s., con il titolo “Dumping contrattuale nella riabilitazione: è ora di dire stop”, contenente non poche inesattezze, alcune gravemente lesive del buon nome dell’Associazione che rappresento (e cioè l’ARIS).
Sia ben chiaro: non intendo affatto difendere la pratica del dumping contrattuale o dei cd. “contratti pirata”, che costituisce certamente un vulnus del sistema che potrebbe essere sanato solo con l’adozione di una (più volte auspicata) adeguata legge sulla rappresentanza.
Tuttavia, dobbiamo intenderci sui termini, in quanto con tali locuzioni si definiscono quei contratti collettivi che (seppur legittimi ai sensi dell’art. 39 della Costituzione) sono sottoscritti da soggetti dotati di scarsa rappresentatività.
Questo non è il caso del ccnl ARIS per il personale dei Centri di Riabilitazione e delle RSA 2010-2012, che è stato sottoscritto con tutti i sindacati più rappresentativi del settore, ad eccezione della CGIL (che tuttavia anche durante il recente incontro del 18 ottobre u.s. ha ribadito la volontà di sedersi al tavolo per trattare il suo rinnovo).
Non comprendo davvero, pertanto, perché l’autore della citata lettera ritenga tale ccnl il caso più eclatante di dumping contrattuale, tenuto conto, peraltro, che le strutture che lo adottano, grazie ad un sistema di superminimi non assorbibili concordato con i sindacati, garantiscono tuttora a gran parte del personale una retribuzione corrispondente a quella del ccnl di Area Ospedaliera precedente all’ultimo rinnovo.
L’autore della lettera, inoltre, sostiene che il contratto di riferimento per la riabilitazione ex art. 26 sarebbe il “ccnl AIOP”.
Tale affermazione, a prescindere da una incomprensibile inesattezza terminologica (in quanto quel contratto è sottoscritto anche dall’ARIS, che al pari dell’AIOP è stata protagonista attiva nella complessa trattativa che ha portato alla sua sottoscrizione), è del tutto errata anche sul piano concettuale.
È sufficiente, infatti, leggere l’art. 1 e la dichiarazione congiunta n. 1 del ccnl per comprendere che lo stesso si applica ai lavoratori “che operano negli IRCCS e nelle strutture sanitarie ospedaliere - iscritte ad AIOP ed ARIS - per acuti, per riabilitazione ospedaliera e lungodegenza”, nonché al personale dei Centri di Riabilitazione che adottavano il previgente ccnl Sanità Privata alla data di sottoscrizione della pre-intesa (10 giugno 2020), ferma restando per questi ultimi la possibilità “di applicare successivamente un altro contratto collettivo, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di relazioni sindacali”.
I Centri di Riabilitazione che decidono di adottare il ccnl ARIS 2010-2012, pertanto, non compiono alcun dumping contrattuale, ma semplicemente si muovono nell’ambito del sistema di relazioni sindacali delineato a livello nazionale.
E d’altronde, sotto il profilo economico, le strutture di Area Territoriale hanno un sistema di corrispettivi del tutto diverso da quello delle strutture di Area Ospedaliera, in alcune regioni con tariffe bloccate da moltissimi anni (e che certamente meriterebbero un adeguamento, a prescindere dal ccnl applicato); per questo motivo le Associazioni di categoria e quelle sindacali, dopo percorsi talvolta molto dolorosi, hanno sottoscritto specifici ccnl per il settore socio-sanitario, allo scopo di contemperare l’esigenza di valorizzare giustamente il personale e, al contempo, quella di garantire la continuità dell’attività delle strutture.
L’adozione di diversi contratti collettivi (rappresentativi), pertanto, è pienamente giustificata sia sul piano tecnico-giuridico, sia su quello etico-morale.
Una eventuale uniformazione contrattuale, infatti, potrebbe essere pretesa solamente qualora tutte le strutture (sanitarie e socio-sanitarie) fossero parificate anche sul piano delle entrate.
Virginio Bebber
Presidente Nazionale ARIS
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