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Giovedì 22 LUGLIO 2021
Dal 6 agosto bisognerà avere il green pass o molte attività saranno off limit. Per i colori sarà determinante tasso ricoveri. Previsto accordo con le farmacie per tamponi a prezzi contenuti

Il Governo ha licenziato il decreto legge che disciplina l’uso e la validità del certificato verde Covid il cui possesso sarà vincolante nei locali dove si consuma al tavolo (quindi anche nei bar, ma non al bancone), per cinema e teatro, per eventi, competizioni sportive, piscine, palestre, fiere, sagre, convegni, parchi divertimento, sale gioco, concorsi, centri sociali, musei. Si farà accordo con le farmacie per tamponi rapidi a prezzi contenuti. Stato emergenza prorogato al 31 dicembre. LA BOZZA.

"L'economia italiana va bene, si sta riprendendo, va meglio di altri Paesi ma la variante delta è minacciosa. Abbiamo imparato che senza agire subito la realtà già presente in altri Paesi si presenterebbe da noi in un intervallo di tempo molto ravvicinato. Invito tutti gli italiani a vaccinarsi e a farlo subito per proteggere loro stessi e le loro famiglie. Il green pass non è un arbitrio ma una condizione per tenere aperte le attività economiche".
 
Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa ha illustrato il Decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri per contrastare la nuova ondata di contagi da Covid.
 
Il testo, ha spiegato il premier, potrà essere modificato durante il passaggio in Parlamento: "Siamo aperti e più che disponibili a miglioramenti di carattere tecnico". Invece per scuola, trasporti e lavoro, ha spiegato il premier, ci saranno provvedimenti ad hoc a breve.
 
E rispondendo a una domanda su alcune dichiarazioni di Salvini che aveva affermato che per i giovani il vaccino non serve Draghi ha lanciato la sua stoccata: "L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire e senza vaccinazione si deve chiudere di nuovo", ha detto.
 
A illustrare il provvedimento è stato poi il ministro della Salute, Roberto Speranza: "Il decreto si può sintetizzare così: proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021, cambio dei parametri che consentono il cambio di colori alle regioni (prima parametri decisivi erano Rt e Incidenza, ora quello prevalente sarà il tasso di ospedalizzazione), estensione del green pass per diverse attività".
 
Queste in sintesi le principali misure contenute nel decreto approvato stante alla bozza del testo circolata in queste ore.
• Green pass obbligatorio dal 6 agosto (basterà anche la prima dose di vaccino) per tutti i cittadini che hanno più di 12 anni nei ristoranti al chiuso, e nei locali dove si consuma al tavolo (quindi anche nei bar, ma non al bancone), per assistere agli spettacoli al cinema e a teatro, per partecipare a eventi e competizioni sportive, per andare nelle piscine, nelle palestre, ma anche a fiere, sagre, convegni, parchi divertimento, sale gioco, partecipazione a concorsi, centri sociali, musei.
 
• Il green pass avrà validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione del vaccino, a seguito di un tampone eseguito entro le 48 ore precedenti o per guarigione dal Covid avvenuta nei sei mesi precedenti.
 
• Per quanto riguarda i tamponi verrà definito un protocollo d'intesa con le farmacie per la somministrazione di tamponi rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.
 
• Stato di emergenza prorogato fino al 31 dicembre.
 
• Nuovi parametri per passaggio colore: se si arriverà contemporaneamente al 10% delle terapie intensive ed al 15% delle ospedalizzazioni di area medica per Covid, una regione passerà dalla zona bianca a quella gialla. Per la zona arancione si dovrà superare il 20% delle terapie intensive e il 30% dei posti di area medica, mentre per la per zona rossa il 30% delle terapie intensive e il 40% dei posti di area medica.
 
Queste in dettaglio le nuove indicazioni del decreto per il passaggio di colore:
a) 'Zona bianca': le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
 
2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:
 
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;
 
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 10 per cento comunicati alla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;
 
b) 'Zona gialla': le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a);
 
2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a):
 
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
 
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;
 
c) 'Zona arancione': le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere a), b) e d);
 
d) 'Zona rossa': le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni: 1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento; 2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività.”.
 
• Le discoteche rimangono chiuse, anche per chi ha il green pass ma sono previsti ristori per il settore.
 
• Posti a sedere preassegnati per spettacoli. In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 30/50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25/30 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
 
• Per le competizioni sportive in zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 30/50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25/30 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.
 
Sanzioni
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.
 
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
 
 

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