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Mercoledì 27 GIUGNO 2012
Spending review. Emendamento Idv blocca i contratti su forniture Asl se troppo cari
Un emendamento dell’Idv al Decreto legge sulla spending review approvato lunedì in commissione Bilancio blocca i prezzi troppo alti per l'acquisto di beni e servizi da parte della aziende sanitarie, che in questi casi saranno obbligate a rinegoziare i contratti.
Sembra essere finita l’epoca dei prezzi troppo alti per l'acquisto di beni e servizi da parte delle Asl. I deputati dell’Italia dei Valori Borghesi, Palagiano, Favia, Donadi, Mura hanno presentato lunedì un emendamento, approvato in Commissione Bilancio, al decreto legge 52/2012 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” per bloccare i prezzi troppo alti per l'acquisto di beni e servizi da parte della aziende sanitarie, che in questi casi saranno obbligate a rinegoziare i contratti. In caso di mancato accordo, le aziende potranno recedere dai contratti senza penali.
"Si stanno riscontrando – ha detto il vicepresidente dell'Idv Antonio Borghesi e primo firmatario della proposta – diversità enormi di prezzi per gli stessi prodotti. Ora invece le aziende saranno obbligate a pagare il giusto e questo avrà un impatto molto importante”.
L’emendamento, che ha raccolto il consenso della maggioranza e del governo stabilisce che qualora "emergano differenze significative dei prezzi unitari, non giustificate da particolari condizioni tecniche o logistiche delle forniture, le aziende sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento” e senza che “ciò comporti modifica della durata del contratto”. In caso di mancato accordo, le Asl “hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse”.
Il testo dell'emendamento approvato
DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica (C. 5273 Governo, approvato dal Senato).
Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati
Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. – (Misure urgenti per la riduzione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende sanitarie per gli acquisti di beni e servizi). – 1. All'articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti i seguenti periodi: «Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano
differenze significative dei prezzi unitari, non giustificate da particolari condizioni tecniche o logistiche delle forniture, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile».
7. 01. Borghesi, Palagiano, Favia, Donadi, Mura.
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