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Venerdì 26 MARZO 2021
Vaccinazione Covid: tra corretta comunicazione e obbligo vaccinale
Gentile Direttore,
se è vero che la libertà di autodeterminazione in ambito sanitario (ma non solo) si pone al centro della nostra Costituzione è altrettanto vero che la stessa Costituzione valorizza non solo la dimensione individuale del diritto alla salute ma anche quella collettiva. E proprio in nome della salute collettiva, la nostra Carta Fondamentale sancisce la possibilità di disporre, salvo il rispetto della persona umana e della riserva di legge, non delegabile alle Regioni, un trattamento sanitario obbligatorio.
Un obbligo che (salvo il caso del TSO psichiatrico) non è coercibile ma la cui inosservanza può essere sanzionata.
Un obbligo che certo non è una novità nel nostro ordinamento: è infatti ben noto il caso delle vaccinazioni obbligatorie pediatriche e le sue ricadute sanzionatorie sul piano amministrativo e le conseguenze in termini di esclusione dal servizio scolastico.
Come non è certo una novità la legge 210/92 che prevede una tutela indennitaria in caso di danno permanente causalmente riconducibile ad una vaccinazione obbligatoria o raccomandata, muovendo dalla consapevolezza che i vaccini, come peraltro qualsiasi farmaco, non sono esenti da rischi.
Il dibattito si fa poi ancor più acceso se si pensa a particolari categorie, primi tra tutti gli operatori sanitari, ove quello stretto connubio tra salute individuale e salute collettiva si fa ancor più stringente in quanto soggetti maggiormente a rischio di infezione e a trasmissione di virus a persone, il più delle volte, fragili.
E da tale angolo prospettico si profilano doveri e conseguenze giuslavoristiche di non poco conto.
L’art. 2087 c.c. e, più in particolare, l’art. 279, comma 2, lett. b) del TU 81/2008, in combinato disposto con l’art. 42, aprono la strada, in caso di rifiuto della vaccinazione da parte del sanitario, a dichiarazioni di inidoneità temporanea alla mansione specifica espresse dal medico competente e conseguente allontanamento temporaneo del lavoratore qualora non possa essere adibito ad altra mansione compatibile.
Tale visuale apre la strada ad ulteriori considerazioni non solo giuridiche, ma anche etiche sollevando istanze utilitaristiche, nel senso filosofico del termine, che in un contesto emergenziale inducono a serie riflessioni legislative da porre al vaglio dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Se questa è a grandi linee la cornice entro cui si inscrive il tema dell’obbligo vaccinale perché allora non prevederlo in un contesto pandemico ed emergenziale che dura da ben un anno e in cui, dicono gli esperti, l’unica via di uscita è rappresentata dai vaccini?
Certo si tratta di una scelta legislativa e di politica sanitaria che probabilmente incontra qualche ostacolo giuridico di respiro internazionale e qualche contraccolpo etico perché parlando di vaccinazioni anti-Covid siamo ancora nel campo della sperimentazione.
Se ciò non toglie nulla sotto il profilo della scientificità e qualità dei dati acquisiti sulla base dei quali ne è stato autorizzato il commercio da parte delle autorità regolatorie è vero anche che per attendere il completamento dell’ultima fase sperimentale dei vaccini anti-Covid occorre, necessariamente, tempo.
Siamo infatti all’indomani della fase 3 e all’alba della fase 4 della sperimentazione vaccinale anti-Covid ossia quella post-autorizzativa ove vengono condotti studi dopo la commercializzazione, con l’obiettivo di verificare l’efficacia e la sicurezza del vaccino nelle sue reali condizioni d’uso, di valutarne l’utilizzo in particolari sottogruppi di popolazione e condizioni patologiche, di verificarne il rapporto beneficio/rischio rispetto alla malattia.
Tali studi vengono condotti per valutare in maniera continuativa, nel breve e nel lungo termine, la sicurezza e l’efficacia dei vaccini nella pratica clinica e devono rispondere, al pari di ogni altro, agli standard internazionali di etica e qualità scientifica previsti dalle norme di buona pratica clinica, codificate a livello globale (Good Clinical Practice, GCP).
Studi che richiedono tempo, un tempo di osservazione di più lungo periodo, un tempo che non possiamo attendere perché dobbiamo correre pur senza trascurare quei principi, o meglio quelle garanzie, che sono alla base della sperimentazione.
Principi cardine in ambito sperimentale sono, tra gli altri, l’adesione volontaria alla sperimentazione e il rigoroso rispetto del consenso informato che, come ogni giurista sa, deve avere in tale ambito contenuto ancor più completo.
Mera burocrazia, si sente dire da più parti, ma che invece, a ben pensare, è la base giuridica ed etica che fonda la sperimentazione clinica e che trova le sue radici storiche più profonde nel codice di Norimberga.
Un consenso che va di pari passo con la diffusione e la condivisione con la comunità dei risultati della ricerca, dei dati scientifici disponibili, di qualsiasi intervento effettivo sviluppato e delle conoscenze acquisite in termini di rischio e benefici. Un consenso intimamente legato al principio di autonomia, alla qualità scientifica, alla trasparenza della comunicazione.
Perché alla base di una libera scelta non può che esserci una comunicazione trasparente ed efficace dei dati acquisiti, una comunicazione scientifica che sia comprensibile dal cittadino il quale si trova in evidente posizione di asimmetria informativa.
E allora è anche questa la sfida in ambito vaccinale a cui siamo chiamati: attuare una comunicazione trasparente, oggettiva ed efficace, scevra da impeti di emotività e da interessi economici e geopolitici, che metta il cittadino in condizione di comprendere, ponderare e scegliere sulla base delle evidenze rischi/benefici.
Un comunicazione che chiama in campo le Istituzioni, le Autorità Regolatorie, ma anche ogni singolo operatore sanitario e i media, tutti chiamati al compito, oltre che al dovere, di comunicare in maniera completa e corretta, ossia di mettere in comune, nella relazione con gli altri, informazioni.
Il frastuono mediatico, i silenzi e gli stereotipi istituzionali, i repentini cambi di posizione delle Autorità Regolatorie, le fosche nebbie che avvolgono i rapporti contrattuali con le case farmaceutiche si sono rivelati il più profondo nemico della campagna vaccinale.
Un’adesione alla vaccinazione, ancor più se in una fase sperimentale, non può infatti prescindere da una comunicazione scientifica, oggettiva e trasparente quale strumento imprescindibile in grado di generare consapevolezza e fiducia nei cittadini.
L’agire comunicativo è una responsabilità etica, politica, istituzionale e deontologica con effetti persuasivi in grado di incidere concretamente sulla responsabilità individuale e su quella collettiva in quell’intimo intreccio che, in ossequio ai doveri solidaristici, connota il diritto alla salute.
Maria Nefeli Gribaudi
Avvocato del Foro di Milano
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