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Mercoledì 13 GENNAIO 2021
Quale responsabilità per operatori e aziende sanitarie per la mancata vaccinazione anti Covid?
Gentile Direttore,
l'imminente disponibilità di un vaccino anti-covid19 ha fulmineamente acceso il dibattito sulla modalità volontaria o obbligatoria della profilassi, poi stemperato dalla imponente pre-adesione del personale sanitario alla proposta di vaccinazione. Con l'inizio vero e proprio della campagna sono però iniziati in seno al personale socio-sanitario i primi distinguo e, tra chi oppone un franco diniego e chi tergiversa "in attesa di ulteriori elementi di valutazione sul vaccino", gli organici dei reparti già contano quasi tutti una o più unità che non hanno aderito alla profilassi.
Vorrei allora provare ad introdurre alcuni elementi di riflessione sulle possibili responsabilità del sanitario non aderente alla vaccinazione e su quelle dell'ente datore di lavoro. Occorre in premessa ricordare che l'infezione da virus covid-19 è considerata dall'INAIL infortunio sul lavoro per le categorie socio- sanitarie.
È altresì consolidato il principio che i datori di lavoro e gli operatori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, tanto pubbliche quanto private, debbano concorrere a mettere in atto tutte le attività di prevenzione del rischio disponibili. Ebbene, a mio sommesso avviso, la vaccinazione contro il covid è a tutti gli effetti annoverabile quale ulteriore strumento di prevenzione del rischio messo a disposizione dal datore di lavoro ed ora fruibile dal personale.
Sorge quindi spontaneo chiedersi quale potrebbe essere la posizione al cospetto dell'INAIL del sanitario ammalatosi dopo essersi sottratto alla vaccinazione. Ed è parimenti necessario interrogarsi su quali potrebbero essere le responsabilità imputabili ad una struttura sanitaria, magari una lungodegenza o una RSA, stante la difficoltà di individuare il caso indice nell' evenienza di un focolaio covid coinvolgente degenti ed anche operatori che non si sono avvalsi dello strumento vaccinale.
Approcciare la problematica da questo versante ci permette di render palesi le possibili responsabilità dell'operatore inadempiente e del datore di lavoro tollerante. Responsabilità per le quali si potrebbe essere chiamati a rispondere e, una volta a conoscenza, verosimilmente capaci di generare per tutela provvedimenti e comportamenti più accorti e virtuosi.
Comportamenti diversi e tali, comunque, da scongiurare la soluzione d'ultima istanza di una norma che, superando il diritto individuale al dissenso in nome del preponderante interesse della tutela della salute collettiva, renda infine obbligatoria la profilassi vaccinale.
Dr. Enrico Lanciotti
Dirigente medico responsabile Cers Città S.Angelo - Area distrettuale metropolitana Asl Pescara
Già presidente dell'Ordine dei Medici di Pescara
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