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Lunedì 28 MAGGIO 2012
Calabria. La Consulta boccia la legge sul Centro regionale sangue
Non è prevista dal Piano di rientro, ne potrebbe ostacolare l’attuazione visti gli oneri di spesa, demanda alla Giunta compiti che interferiscono sulle funzioni attribuite al Commissario ad acta. Questi i motivi per i quali la Legge regionale 24/2011 è stata dichiarata incostituzionale.
La Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità della Legge regionale n. 24 approvata dalla Giunta nel luglio del 2011 con la quale si era istituito il Centro regionale sangue. La Corte, presieduta da Alfonso Quaranta, ha preso la decisione in accoglimento del ricorso che era stato presentato nel settembre del 2011 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Secondo la Consulta, “l’istituzione del Centro regionale sangue non è prevista nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario oggetto dell’accordo del 17 dicembre 2009 stipulato tra il Presidente della Regione, il Ministro della Salute e il Ministro dell’Economia e delle finanze”. In particolare, a detta della Corte costituzionale, “gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del Piano di rientro”.
Inoltre, gli artt. 1, comma 2, 4, comma 1, e 10, comma 2, della legge della Regione Calabria n. 24/2011 violerebbero l’art. 120, secondo comma, della Costituzione, in quanto “demandano alla Giunta regionale compiti che interferiscono sulle funzioni attribuite al Commissario ad acta” dal Consiglio dei ministri.
Infine, ad avviso della difesa dello Stato, l’art. 13 della legge regionale impugnata si porrebbe in contrasto con l’art. 81 della Costituzione, sia perché al comma 1, quantificando in 500.000 euro gli oneri finanziari derivanti dalla legge in esame per l’anno 2011, indicherebbe “una somma incongrua, considerato che il Centro dovrà sostenere, oltre alle spese per i relativi organi, anche quelle del personale da assegnare al Centro medesimo (al quale peraltro la legge in esame non fa alcun riferimento) e quelle di funzionamento”, sia perché il comma 2, riguardante gli oneri finanziari per gli anni successivi al 2011, non ne quantificherebbe l’ammontare, né specificherebbe i relativi mezzi di copertura.
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