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Martedì 22 DICEMBRE 2020
Manovra. Oggi il voto sulla questione di fiducia. Il voto finale slitta a domenica. Al Senato solo quattro giorni per approvarla. Ecco la sintesi e il testo

Per la sanità incremento di 1 miliardo del Fondo sanitario. Per il personale, viene aumentata l'indennità per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, e sono previste un'indennità di specificità infermieristica ed un'indennità per gli altri operatori sanitari. Si apre ai vaccini in farmacia e arrivano i nuovi tetti di spesa per la farmaceutica. E ancora, Fondo caregiver, accertamenti diagnostici neonatali, e istituzione di un Fondo per l'Alzheimer e molto altro ancora. IL TESTO

Posta oggi dal Governo la questione di fiducia sul testo della manovra così come modificato dalla Commissione Bilancio della Camera era atteso per domani (23 dicembre) il voto finale. Ma a seguito del rinvio del testo in Commissione per la verifica di alcuni commi richiesta dalla Ragioneria generale dello Stato il voto finale è slittato a domenica 27 dicembre. A quel punto la manovra andrà al Senato che dovrà approvarla entro il 31 dicembre. 
 
Tutte confermate le misure per la sanità inserite nel testo del Governo alle quali si sono aggiunte molte altre norme frutto degli emendamenti della Commissione Bilancio, molti dei quali bipartisan. 
 
Tra le norme principali per il settore sanitari ricordiamo l'incremento di 1 miliardo del Fondo sanitario e poi le molte misure specifiche per il personale (incremento indennità per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria e indennità per infermieri e altre professioni socio sanitarie. E poi altri 70 mln per i tamponi eseguiti da medici di famiglia e pediatri e finanziati nuovi contratti di specialistica in medicina per il 2021.

Confermati i 2 miliardi in più per l'edilizia sanitaria e prevista l'assunzione di 189 medici da parte dell'Inps. Previsto già dalla scorsa manovra, fino al 2022, il finanziamento di 1 miliardo per il Fondo farmaci innovativi. Stanziati 5 milioni annui da decorrere dal 2021 per l'assistenza ai bambini affetti da malattie oncologiche, l'assegno di natalità viene riconosciuto per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, e si prevede la proroga del congedo di paternità a 10 giorni anche per il 2021.
 
E ancora, tra le novità introdotte dalla V Commissione, via libera alle vaccinazioni in farmacia, anche quelle in arrivo contro il Covid, sotto la supervisione del medico. Sempre per le farmacie sancita inoltre la possibilità di effettuare test Covid, come già previsto in alcune Regioni.
 
E poi arrivano i nuovi tetti della spesa farmaceutica convenzionata e per acquisti diretti, fissati rispettivamente al 7 e 7,85 per cento (attualmente sono fissati al 7,96 e al 6,89). Aumenta la tassazione per sigarette elettroniche e pe ri prodotti da fumo senza combustione. 
 
E ancora via libera a 40 nuove assunzione all'Aifa e più risorse in favore dei soggetto con disturbo spettro autistico e inclusione sociale persone con disabilità. Novità per Fondo caregiver e accertamenti diagnostici neonatali e istituzione di un Fondo per l'Alzheimer e le demenze. 
 
E poi anche un "bonus vista" di 50 euro per l'acquisto di occhiali graduati e lenti a contatto correttive per i meno abbienti. 
 
I dubbi della Ragioneria e il rinvio parziale del testo in Commissione Bilancio. DMa come dicevamo nella serata, durante la seduta odierna della Camera, la Ragioneria generale dello Stato ha chiesto di stralciare alcuni commi del testo approvato dalla Bilancio per carenza/inidoneità di copertura o carenza di relazione tecnica e quindi di predisporre eventuali riformulazioni del testo.
 
A seguito di tale richiesta la Commissione Bilancio si è riunita riservandosi di ripresentare in Aula il testo riformulato secondo i rilievi della Ragioneria. A quel punto è stato convenuto che il seguito dell'esame del provvedimento andasse rinviato alla seduta di mercoledì 23 dicembre, alle ore 11, per la posizione della questione di fiducia sull'articolo 1 del disegno di legge n. 2790-bis - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, nel testo predisposto dalla Commissione a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea.
 
A partire dalle ore 13 di domani avranno luogo le dichiarazioni di voto e alle ore 14,30 si procederà alla votazione per appello nominale e, a seguire, all'esame degli articoli da 2 a 20 e delle relative proposte emendative, che dovrà concludersi entro le ore 18.
 
L'esame del provvedimento riprenderà nella seduta di domenica 27 dicembre, a partire dalle ore 10, con gli interventi per l'illustrazione degli ordini del giorno, cui seguirà il parere del Governo. Le votazioni sugli ordini del giorno avranno luogo non prima delle ore 13. Seguirà l'esame e la votazione della Nota di variazioni. Alle ore 19 avranno luogo le dichiarazioni di voto finale e la votazione finale avrà luogo alle ore 20,30.
 
Tra i commi indicati dalla Ragioneria ce ne sono anche anche otto di interesse sanitario per i quali si propongono correzioni sostanzialmente formali e non incidenti sugli obiettivi delle norme, e in particolare: il comma 405 (incremento 5 milioni fondo accertamenti diagnostici neonatali obbligatori); comma 419 (test e tamponi in farmacia); comma 425 (proroga al 31 dicembre 2021 delle norme Usca e trattamento in servizio di personale sanitario in deroga al collocamento in quiescenza); comma 452 (esenzione IVA per test Covid); comma 464 (100 milioni per acquisto prestazioni vaccinali Covid); comma 471 (alcuni punti del piano vaccini); comma 495 (contributo speciale da parte delle Regioni a centri diurni e RSA); comma 496 (accesso a Irccs da parte di pazienti fuori regione). 
 
Ma vediamo nel dettaglio cosa prevede la nuova legge di Bilancio per il comparto della sanità:
 
- rifinanzia il fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica. Si dispone che la dotazione del fondo sia pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 (comma 329);

- istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un "Fondo per l'Alzheimer e le demenze", con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, allo scopo di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire in tal modo la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer. Viene demandato ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, l'individuazione dei criteri e delle modalità di riparto del predetto Fondo, oltre che il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme(commi 330-332);
 
- stabilisce che per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sia pari a 121.370,1 milioni di euro, anche per consentire l'attuazione di quanto previsto dagli articoli da 73 a 76, in materia, rispettivamente, di indennità di esclusività della dirigenza medica, indennità di specificità infermieristica, tamponi antigenici rapidi eseguiti da medici di base e pediatri, nuovi contratti per medici specializzandi, e al netto dell'importo trasferito al Ministero della salute di cui all'articolo 82, per il finanziamento della Croce rossa italiana. Si prevede inoltre, anche per gli anni successivi al 2020, un incremento di detto livello di finanziamento pari a 822,870 milioni di euro per il 2022, 527,070 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 417,870 milioni a decorrere dal 2026, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa a decorrere dall'anno 2023 (commi 402- 403);

- fa decorrere dal 30 dicembre 2020 (invece che dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019, legge n. 145/2018) il termine di 18 mesi entro il quale deve essere presentata l'istanza di certificazione dei requisiti da parte dei medici abilitati ad operare presso le reti di cure palliative (comma 404);

- incrementa di 5 milioni di euro il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il finanziamento di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie, delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale, previste dalla legge n. 167 del 2016 (comma 405);

- estende la disciplina autorizzatoria per l'accreditamento delle attività di cure domiciliari (comma 406);
 
- dispone un incremento, nella misura del ventisette per cento, della misura lorda annua, comprensiva della tredicesima mensilità, dell'indennità di esclusività dei dirigenti medici, veterinari e sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Al relativo onere, quantificato in 500 milioni di euro annui (a decorrere dal 2021), si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato (commi 407 e 408);

- reca uno stanziamento, pari a 335 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, ai fini della definizione, da parte della contrattazione collettiva nazionale, di un'indennità di specificità infermieristica, da corrispondere agli infermieri dipendenti dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Al relativo onere annuo si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato (commi 409-411);
 
- prevede che ai dipendenti delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico- sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori sociosanitari, al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, sia riconosciuta, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 100 milioni di euro, un'indennità di tutela del malato e promozione della salute, da riconoscere con decorrenza dal 1 gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale (commi 414-415);
 
- dispone che l'importo di 40 milioni di euro (quota parte della somma di 80 milioni versata dalla Camera dei deputati ed affluita al bilancio dello Stato il 6 novembre 2020), sia destinato, nell'esercizio 2020, ad incrementare i fondi di cui all'articolo 1, comma 1, del DL. 18/2020 (L. 27/2020). Tali fondi intendono elevare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario (dipendente dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del virus Covid-19. L' importo incrementale di 40 milioni viene suddiviso, tra le regioni e le provincie autonome secondo i criteri con cui sono stati ripartiti gli importi di cui alla tabella A allegata al medesimo decreto legge (comma 413);

- estende al 2021 il finanziamento per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte di medici di base e pediatri, stanziando una spesa di 70 milioni a valere sul Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale, per il potenziamento del sistema diagnostico del virus Sars-CoV-2, prevedendo la corrispondente comunicazione dei dati come già disposta dal decreto legge cd. Ristori (D.L. 137/2020) (commi 416-417); detta la disciplina organizzativa per l'esecuzione di test sierologici e tamponi igienici rapidi in farmacia (commi 418-420);

- dispone l'ulteriore aumento del numero dei contratti di formazione dei medici specializzandi con uno stanziamento di spesa aggiuntivo rispetto alla normativa vigente pari a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, avalere corrispondentemente sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025 (commi 421-422);

- verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, e ferma restando la compatibilità con il fabbisogno sanitario standard dell'anno 2021, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 1 allegata al disegno di legge (per un totale complessivo di 1.100 milioni di euro per il 2021), consente agli enti del Ssn di avvalersi nell'anno 2021, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, delle seguenti misure:
• conferimento, da parte degli enti ed aziende del Ssn, di incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa) agli iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici, nonché a professionisti del profilo di assistente sociale; alcune specifiche disposizioni sono stabilite per i medici in formazione specialistica;
• deroga alla disciplina transitoria relativa all'assunzione di medici e veterinari in formazione specialistica con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale; la deroga consente tali assunzioni anche in assenza dell'accordo quadro nazionale ivi previsto;
• ricorso alla stipulazione nell'ambito del Ssn, di contratti di lavoro autonomo con personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza (la possibilità è ammessa anche qualora il soggetto non sia iscritto, in conseguenzadel collocamento a riposo, al relativo albo professionale).
• conferimento di incarichi individuali a tempo determinato a personale medico e sanitario, mediante avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio orale. Le attività professionali svolte in base ai suddetti incarichi a termine costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Ssn.

 
Inoltre proroga al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni relative a:
• Unità speciali di continuità assistenziale (USCA), la cui disciplina è prorogata nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 2 (per un totale complessivo di 210 milioni) allegata alla presente legge;
• trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

 
Alla copertura degli oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2021, anche utilizzando eventuali economie di risorse destinate all'attuazione delle medesime disposizioni, non impiegate nell'anno 2020 (commi 423-425, 427 e 428).
 
proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 la possibilità, per gli enti e le aziende del Ssn, di assumere, con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e con orario a tempo parziale, professionisti sanitari regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, utilmente collocati nella graduatoria delle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario (comma 426);
 
- incrementa le dotazioni organiche dell'Agenzia italiana del Farmaco (Aifa) e dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (Inmp) (commi 429-436);

- istituisce un Fondo, denominato "Fondo tutela vista", nello stato di previsione del Ministero della salute con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di garantire la tutela della salute della vista anche in considerazione delle difficoltà economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 (commi 437-439);
 
- prevede due distinte autorizzazioni di spesa, pari a 9,9 milioni dal 2021 e a 71 milioni, per gli anni dal 2021 al 2023, volte a consentire al Ministero della salute di corrispondere agli aventi diritto gli indennizzi per danni subiti da vaccinazioni obbligatorie e da sindrome da talidomide, rispettivamente, per i ratei futuri derivanti dalla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale e per gli arretrati da corrispondere ai soli danneggiati da talidomide nati nel 1958 e nel 1996. Complessivamente pertanto la disposizione comporta maggiori oneri pari a 80,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 9,9 milioni a decorrere dall'anno 2024 (commi 440-441);

- incrementa di 2 miliardi lo stanziamento per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio statale. La disposizione ripartisce detto incremento tra le Regioni (comma 442);
 
- al fine di salvaguardare i livelli di assistenza anche mediante la telemedicina, impegna le regioni a destinare una quota pari allo 0,5% dello stanziamento del programma di investimenti in edilizia sanitaria, all'acquisto, da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di dispositivi e applicativi informatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti e assistenza domiciliare da remoto (comma 444);

- incrementa di 5 milioni per l'anno 2021 il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (di cui all'art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016). Lo stanziamento è disposto per il supporto di interventi di installazione di impianti per la produzione di ossigeno medicale, di ammodernamento delle linee di trasmissione dell'ossigeno ai reparti e di implementazione delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell'atmosfera sovraossigenata e la gestione dell'eventuale rischio di incendio, secondo le norme della produzione di gas medicinali previsti dalla farmacopea ufficiale (commi 445 e 446);

- dispone, per l'anno 2021, l'istituzione di un Fondo per la sanità e i vaccini nello stato di previsione del Ministero della salute, con una dotazione di 400 milioni, finalizzato all'acquisto dei vaccini per contrastare il virus SARS-CoV-2 e dei farmaci specifici per la cura dei pazienti con l'infezione COVID-19. E' previsto che l'acquisto sia effettuato per il tramite del Commissario straordinario per il contrasto dell'emergenza epidemiologica (commi 447 e 448); alla copertura degli oneri del Fondo sanità e vaccini, si provvede per 400 milioni di euro per l'anno 2021,con le risorse del Programma Next Generation EU (comma 449);
 
- disciplina l'adozione del Piano nazionale vaccini anti Sars-Cov-2 definendo al contempo le misure necessarie, a livello territoriale in termini di personale e risorse necessarie per la somministrazione dei vaccini medesimi (commi 457-473).
 
Più in dettaglio:
 
Il piano è attuato dalle regioni adottando le misure e le azioni previsti nei tempi stabiliti dal piano. In caso di mancata attuazione del piano o di ritardo, vi provvede, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione e previa diffida, il Commissario straordinario Arcuri.
 
I medici specializzandi già a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione sono chiamati a concorrere allo svolgimento dell'attività di profilassi vaccinale alla popolazione. La partecipazione dei medici in formazione specialistica all'attività di somministrazione dei vaccini anti Sars-CoV-2 configura a tutti gli effetti attività formativa professionalizzante nell'ambito del corso di specializzazione frequentato. I consigli di scuola di specializzazione dovranno individuare gli specifici periodi di formazione, da articolarsi in relazione ai diversi anni di corso nonché ai singoli settori scientifico-disciplinari e, comunque, per un periodo complessivo di un mese, da svolgersi anche presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, in linea con le necessità individuate dall'Autorità preposta alla gestione delle attività di profilassi vaccinale anti Sars-CoV-2. In caso di svolgimento delle attività resso strutture esterne alla rete formativa della scuola, allo specializzando è riconosciuto un rimborso forfettario delle spese sostenute e documentate e la copertura assicurativa dello stesso è in ogni caso garantita dalla struttura sanitaria presso la quale svolge il predetto periodo di formazione.

Vengono inseriti in manovra anche i finanziamenti per i bandi del commissario Arcuri per l'assunzione di 3mila medici e 12 mila infermieri e assistenti sanitari da impiegare per la campagna vaccinale. il Commissario straordinario è autorizzato in ogni momento a modificare il numero massimo di medici nonché quello di infermieri ed assistenti sanitari che possono essere assunti per la stipula di contratti a tempo determinato per medici, infermieri e assistenti sanitari. Si spiega poi che, in ogni caso, i rapporti di lavoro istaurati con questi contratti non daranno diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario regionale, né all'instaurazione di un rapporto di lavoro di qualunque natura con lo stesso.

Qualora il numero dei professionisti sanitari coinvolti non risulti sufficiente a soddisfare le esigenze di somministrazione dei vaccini anti Sars-CoV-2 su tutto il territorio nazionale, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale, e sino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro, potranno ricorrere per il personale medico alle prestazioni aggiuntive del Ccnl 2016-2018 della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo Ccnl, in deroga alla contrattazione, è aumentata, da 60 euro a 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, nonché per il personale infermieristico e gli assistenti sanitari alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del Ccnl 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.

Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dal presente articolo, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività. 

Stanziati 25 milioni per medici di famiglia per l'indennità del personale infermieristico operante presso i loro studi e 10 milioni per la stessa finalità ai pediatri di libera scelta. 

L'altra grande novità introdotta, riguarda il comma 15, che prevede che la vaccinazione Covid si possa effettuare anche nelle farmacie "tenuto conto delle recenti iniziative nei paesi dell’Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo delle farmacie nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2".

Da qui la decisione di consentire, "in via sperimentale per l’anno 2021, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, eventualmente anche a seguito della fornitura da parte delle aziende sanitarie locali, secondo specifici accordi stipulati con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale".

Il contributo ordinario statale in favore dell'Iss viene incrementato di 11.233.600 euro per il 2021, di 15.233.600 euro per il 2022 e di 19.233.600 milioni di euro a decorrere dal 2023.

Con Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Mef, vengono poi individuate ulteriori risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della Salute che potranno essere utilizzate per integrare il contributo ordinario statale destinato all'Iss.


- viene incrementata la dotazione del fondo per le tecniche procreazione medicalmente assistita di cui all'articolo 18 della legge 40 del 2004 per un ammontare pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (commi 450-451);

- incrementa la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico (cd. Fondo autismo) per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 (commi 454-456);
 
- autorizza, per il 2021, la spesa di 3.600.000 euro per le attività dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (di cui all'art. 18-quater del decreto legge n. 148 del 2017) autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di cannabis in osservanza delle norme di buona fabbricazione secondo le direttive dell'Unione europea. Lo Stabilimento inoltre provvede alla coltivazione e alla trasformazione della cannabis in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni e per la conduzione di studi clinici, e di 700.000 euro per assicurare la disponibilità di cannabis a uso medico sul territorio nazionale (comma 474);
 
- rimodula, a decorrere dal 2021, i valori percentuali dei tetti della spesa farmaceutica convenzionata territoriale e della spesa farmaceutica per acquisti diretti (ex ospedaliera), fissandoli rispettivamente al 7 e 7,85 per cento. Sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale, tali percentuali possono essere rideterminate annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l'AIFA, di concerto con il Ministero dell'economia. Resta fermo il valore complessivo della spesa farmaceutica al valore percentuale del 14,85 per cento. Vengono infine regolamentate le procedure di payback a carico delle aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti 2018 e 2019. L'intervento intende instaurare un meccanismo virtuoso in grado di limitare il contenzioso già attivato dalle aziende farmaceutiche per il payback riferito alla spesa farmaceutica ospedaliera 2018 (commi 475-477);
 
- istituisce, a decorrere dal 2021, un Fondo, nello stato di previsione del Ministero della salute di 20.000 euro annui, destinato al rimborso anche parziale delle spese per l'acquisto, da parte degli ospedali pubblici o privati convenzionati, di test genomici per il carcinoma mammario ormoneresponsivo in stadio precoce (commi 479-480);
 
- trasferisce, a decorrere dall'anno 2021, al Ministero della salute le competenze in materia di assegnazione (ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178) del finanziamento concernente la Croce Rossa italiana alle regioni, all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana (ente pubblico in liquidazione coatta amministrativa) e all'Associazione della Croce Rossa italiana (associazione di diritto privato). Il Ministro della salute provvede con propri decreti. A tal fine,viene istituito un apposito fondo, a decorrere dal 2021, nello stato di previsione del medesimo Ministero.
 
La dotazione del fondo è fissata in 117.130.194 euro e il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato - finanziamento nel cui ambito rientrano attualmente le risorse in esame - è ridotto nella misura corrispondente. Sono riservate al Ministero della salute e al Ministero della difesa le competenze relative alla definizione e sottoscrizione delle convenzioni mediante le quali è attribuito il finanziamento statale alla suddetta Associazione (di diritto privato). Ogni decreto di assegnazione ed ogni convenzione può disporre per un periodo massimo di tre anni. Autorizza il Ministero della salute a concedere anticipazioni di cassa ai suddetti enti destinatari delle risorse in esame, nella misura massima dell'80 per cento della quota assegnata a ciascun ente (ivi compresa l'Associazione di diritto privato) dall'ultimo decreto adottato.Demanda ad uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione del finanziamento, destinato alla copertura degli oneri relativi al personale trasferito dall'Ente strumentale ad amministrazioni diverse dagli enti del Servizio sanitario nazionale, che deve essere trasferito alle medesime amministrazioni (comma 485);
 
- trasferisce ad alcuni enti pubblici le risorse finanziarie corrispondenti ad alcune quote di trattamento di fine rapporto o di fine servizio di personale che è transitato alle dipendenze dei medesimi, mediante meccanismo di mobilità, dall'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana (comma 486);
 
- dispone in tema di mobilità sanitaria interregionale, con particolare riguardo ai criteri temporali relativi alla regolazione dei flussi finanziari e all'obbligo di stipulazione di accordi bilaterali. Demandano al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza l'adozione di linee guida sui sistemi di controllo di appropriatezza degli erogatori di prestazioni sanitarie accreditati e l'elaborazione di un programma nazionale di valutazione e miglioramento dei processi di mobilità nonché di specifici programmi inerenti alle aree di confine ed ai flussi interregionali, al fine di migliorare e sviluppare i servizi di prossimità (commi 491-494);

- opera alcune novelle nell'articolo 7 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, al fine di introdurvi disposizioni relative ai requisiti linguistici per l'esercizio delle professioni sanitarie nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, nonché disposizioni sull'uso delle lingue italiana e tedesca nello svolgimento dei servizi sanitari di pubblico interesse (comma 497);

- autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza di una specifica patologia dell'utero (endometriosi) nel territorio nazionale (comma 498);
 
- prevede, per le finalità di cui alla legge n. 10 del 10 Febbraio 2020, in tema di donazione del corpo post mortem a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, un'autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (commi 499-501);
 
- prevede l'istituzione di un fondo con dotazione di 50 milioni per l'anno 2021 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo di disporre il concorso dello Stato agli oneri sostenuti dalle regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni, con successivo riparto del contributo regionale in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti (comma 821);

- prevede la concessione di anticipazioni di liquidità, da parte di cassa depositi e prestiti S.p.A., a favore delle regioni e delle province autonome i cui enti del Servizio sanitario nazionale non riescano a far fronte ai propri debiti. Le anticipazioni non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per le regioni e gli enti sanitari, in quanto volte a consentire esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità, e non costituiscono indebitamento (commi 833-842);

- autorizza il Ministero della salute ad assumere con contratto a tempo indeterminato, a decorrere dal 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, 45 dirigenti di livello non generale e 135 unità di personale (non dirigenziale) appartenente all'Area terza (con posizione economica iniziale F1) del comparto contrattuale Funzioni centrali. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di una quota del Fondo per le assunzioni di personale di cui all'articolo 158 (commi 882-883).
 
- una complessiva revisione in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e alcune modifiche in materia di tabacchi da inalazione senza combustione (nuovi commi 1124-1126);
 
- si modifica la disciplina della nuova imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti (c.d. sugar tax) estendendo la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, attenuando le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento e differendone la decorrenza (comma 1086).

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