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Giovedì 03 DICEMBRE 2020
Covid. Come uniformare gli indirizzi operativi su valutazione postumi. Intervista a Rossi (Inail)
"L’impianto valutativo prospettato consentirà di formulare una diagnosi sempre con la medesima architettura medico-legale consistenti in elencazione dei disturbi maggiori o minori riscontrati e di muoversi in range percentualistici ben definiti, in base all’entità e alla numerosità delle menomazioni e/o submenomazioni riscontrate". Così il sovintendente dell'Inail.
Di fronte a circa 70.000 casi di infortunio sul lavoro da COVID 19 denunciati all’INAIL a fine ottobre, destinati sicuramente ad aumentare, uno degli obiettivi principali degli addetti ai lavori è quello di omogeneizzare e uniformare quanto più possibile gli indirizzi operativi sulla valutazione dei postumi sia attraverso il procedimento di istruttoria medico-legale dei casi di infortunio sia sull'appropriatezza all’accertamento e sulla valutazione del danno biologico permanente residuata agli assistiti, a seguito di infezione da SARS-CoV-2.
Il Sovrintendente Sanitario dell’Istituto Patrizio Rossi nei giorni scorsi in un Webinar specifico: “Covid -19 – Infortunio sul lavoro: l'accertamento dei postumi”, cui hanno preso parte diversi tecnici e studiosi della materia, ha fatto il punto della situazione chiarendo dubbi e perplessità
Sovrintendente quali sono le difficoltà cui si va incontro?
Sul piano medico-legale, la presunzione semplice facilita il riconoscimento per le categorie a elevato rischio, senza però introdurre alcun automatismo.
I momenti valutativi medico-legali per il riconoscimento della COVID-19 come malattia-infortunio sono essenzialmente quattro:
1) qualificazione del livello di rischio dell’attività lavorativa effettivamente svolta;
2) corrispondenza tra svolgimento in concreto dell’attività lavorativa e categoria generale richiamata;
3) coincidenza tra dato epidemiologico territoriale e picco epidemico/pandemico e contagio (rileva pure il criterio epidemiologico aziendale, relativo alla presenza di altri lavoratori sul medesimo luogo di lavoro contagiati per esposizione riconducibile all’attività lavorativa);
4) prova contraria che si fonda sul criterio di esclusione di altre possibili cause rispetto a quella lavorativa.
A sua volta, la prova contraria, richiede l’analisi di ulteriori elementi per verificare:
a) che il lavoro sia stato svolto effettivamente in presenza nell’ambiente a rischio di esposizione elevata;
b) l’assenza o la presenza di contagi familiari e, in caso di presenza, la valutazione del criterio cronologico e del periodo di latenza;
c) la modalità di raggiungimento del luogo di lavoro, che potrebbe non giustificare il contagio professionale [sia per infortunio in occasione di lavoro e tanto più per quello in itinere (durante gli spostamenti da e per il luogo di lavoro, il luogo di abituale consumazione dei pasti, etc.)].
Per facilitare la raccolta di informazioni necessarie, oltre ai consueti strumenti, è stata introdotta una “Scheda identikit Nuovo Coronavirus” che gli operatori sanitari somministrano agli infortunati da COVID-19.
Come è stato strutturato questo nuovo strumento?
La scheda, oltre a rivestire un ruolo importante per l’istruttoria medico-legale del caso, attraverso un’intervista strutturata (check list e reminder), riafferma anche il ruolo assistenziale dell’Inail al fianco dei lavoratori infortunati, raccogliendone i bisogni, e delle strutture del Servizio sanitario nazionale.
L’insieme dei dati su assistiti infortunati che sono seguiti dalle sedi Inail fanno ben comprendere anche il valore sotto il profilo statistico-epidemiologico, con una mole di dati relativi a sintomi, comorbidità, aspetti lavorativi, forse unica al mondo.
Accertato il nesso causale con l’attività lavorativa, nei casi in cui si evidenzia la persistenza dei sintomi e dei disturbi a distanza di tempo, come si procede alla valutazione del danno?
In questo periodo, ci si trova a valutare il danno biologico permanente dei casi di infezione contratta a febbraio-aprile 2020.
È stato effettuato un esame delle prime valutazioni dei pazienti che hanno manifestato postumi della malattia COVID-19 e che sono pervenuti alla valutazione del danno biologico permanente. Per uniformare i comportamenti e i giudizi medico-legali sul territorio nazionale, come era già stato fatto in precedenza con l’emanazione di specifiche raccomandazioni sulla gestione del periodo di malattia derivato dall’infezione da Sars-CoV-2 tutelato dall’Inail (inabilità temporanea assoluta), si è reso utile fornire indicazioni operative anche sotto questo aspetto.
Le evidenze della letteratura scientifica sulla persistenza dei sintomi e dei disturbi a distanza di tempo si sta ancora consolidando e l’Inail rappresenta, da questo punto di vista, un osservatorio sicuramente privilegiato, ancora una volta, con ogni probabilità, unico al mondo.
Essendo la malattia-infortunio COVID-19, una patologia nuova e ancora non del tutto conosciuta, ampiamente variabile sotto il profilo dei quadri clinici, spesso caratterizzata dalla coesistenza e/o concorrenza di più menomazioni e/o submenomazioni, tale da richiedere un impianto valutativo altrettanto nuovo che, pur rapportandosi alle voci tabellari di cui al d.m. 12 luglio 2000, quale metodologia valutativa è stata scelta?
Sono state individuate 3 fasi nel percorso valutativo medico-legale:
FASE 1. Diagnosi medico-legale con elencazione dei disturbi esitati e loro qualificazione come minori o maggiori. Tra le due categoria, vi è quella intermedia, nella quale si pongono sia disturbi di minore sia di sturbi di maggiore entità menomativa, a seconda della loro natura o della loro concorrenza.
FASE 2. La presenza simultanea di disturbi maggiori e disturbi minori permette di catalogare il complesso menomativo in 4 classi di esito:
- Classe I. Esiti di COVID-19 di grado lieve o lieve/moderato (1%-15%);
A. Due o più disturbi minori
B. Due o più disturbi minori associati a un disturbo maggiore
C. Due o più disturbi minori associati a più disturbi maggiori
- Classe II. Esiti di COVID-19 di grado moderato (16%-45%);
Due o più disturbi maggiori, a prescindere dalla numerosità dei disturbi minori
- Classe III. Esiti di COVID-19 di grado moderato/severo (46%-60%)
Due o più disturbi maggiori, a prescindere dalla numerosità dei disturbi minori
- Classe IV. Esiti di COVID-19 di grado severo (> 60%)
Disturbi maggiori con carattere di macropermanente
FASE 3
Attribuzione del punteggio di danno biologico permanente modulando lo stesso secondo il principio di proporzionalità.
Professore Rossi, per finire, quale è il risultato di questo lavoro?
L’impianto valutativo così prospettato, dunque, consentirà di formulare una diagnosi sempre con la medesima “architettura” medico-legale [COVID-19 con esiti di grado (lieve – lieve/moderato – moderato/severo – severo] consistenti in (elencazione dei disturbi maggiori o minori riscontrati) e di muoversi in range percentualistici ben definiti, in base all’entità e alla numerosità delle menomazioni e/o submenomazioni riscontrate.
Domenico Della Porta
Presidente Osservatorio Nazionale Malattie Occupazionali e Ambientali Università degli Studi di Salerno
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